Wall Street Italia: Frode Barclays? La banca si difende: “nessuna violazione”

La banca replica asserendo che non vi è mai stata da parte sua alcuna violazione della normativa in tema di trasparenza, ma sui documenti in possesso dei mutuatari non appare mai nessun riferimento ai franchi svizzeri.

“Ad ogni modo, con la citata iniziativa Barclays intende confermare  la propria disponibilità al dialogo con i clienti, fornendo soluzioni concrete a coloro che ne facciano formale richiesta. Barclays informa inoltre che il contenuto dell’Ordinanza del Tribunale di Milano del 16/11/2015, ha respinto le domande cautelari di alcuni clienti avanzate tramite una delle principali associazioni dei consumatori.

Per quanto riguarda i mutui indicizzati al franco svizzero commercializzati in Italia (che rappresentano una ridottissima percentuale del totale dei mutui commercializzati da Barclays in Italia) va tenuto pertanto fermo il riferimento a quanto sancito dai Tribunali Italiani senza strumentali similitudini a casi diversi. Ad ogni modo, per quanto riguarda l’Italia,  si ribadisce che il Tribunale di Milano ha ampiamente confermato la validità della clausola di indicizzazione al Franco Svizzero” conclude la nota.

Grazie alla giornalista Mariangela Tessa

http://www.wallstreetitalia.com/frode-barclays-la-banca-si-difende-nessuna-violazione/

Riportiamo: L’altomilanese scrive sui Mutui – “Truffati da Barclays”, 100 famiglie fanno causa

Un mutuo di 80.000 euro viene aperto nel 2007, per chiuderlo nel 2011 bisognerebbe pagare un residuo di 73.000 euro, ma l’utente si ritrova a dover versare 30.000 euro in più, cioè 103.000 euro in totale.

Perché? Quel mutuo (ma nessuno l’aveva spiegato ai consumatori) è legato al franco svizzero, moneta che nel 2011, a causa della crisi, si è rafforzata tantissimo surclassando l’Euro. Nasce a Vicenza TUCONFIN, il Movimento contro i "finti" mutui in EURO erogati, in particolare, da Barclays Bank Plc.

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Onorevole Casson: Interpellanza al Senato

Dal sito del Senato della Repubblica il testo dell’interpellanza presentato dall’Onorevole Casson, su nostra richiesta.
Si ringrazia l'Onorevole Casson e tutti gli altri firmatari del testo sottostante:

Atto n. 4-05754

Pubblicato il 10 maggio 2016, nella seduta n. 622
Trasformato

CASSON - Al Ministro dell'economia e delle finanze. -

Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

a partire dagli anni '90 la Barclays Bank Plc ha venduto un mutuo fondiario in euro indicizzato al franco svizzero (9.978 contratti);

la Barclays consigliava alla clientela di stipulare questo mutuo in euro assicurando tassi più bassi, e di conseguenza rate mensili più accessibili rispetto ai prodotti concorrenti sul mercato, grazie al fatto che il tasso di interesse era legato al Libor del franco svizzero (tasso d'interesse di mercato a cui le banche si scambiano prestiti in franchi svizzeri) che era più basso dell'Euribor, omettendo di comunicare che questo differenziale nei tassi aumentava il margine di guadagno dell'istituto bancario scaricando sul cliente il rischio di cambio. Il tasso di cambio comporta infatti sul piano astratto un'uguale alea contrattuale per entrambe le parti, ma, nel concreto del caso specifico, il rischio era solamente per il mutuatario. Va altresì sottolineato che la banca, prima di proporre sul mercato questo prodotto finanziario, aveva studiato i grafici storici dell'andamento euro-franco svizzero, dai quali si evinceva chiaramente che nel periodo di vendita degli stessi il tasso di cambio aveva raggiunto i massimi storici e che quest'ultimo sarebbe sicuramente sceso nel medio-lungo termine, con la conseguenza di un aggravio economico per i mutuatari;

nei contratti stipulati è stata inserita una clausola che prevedeva, in caso di richiesta di estinzione anticipata, che l'importo del capitale residuo andasse prima convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale fissato nel contratto di mutuo e successivamente riconvertito in euro al cambio rilevato il giorno del rimborso, utilizzando peraltro impropriamente il termine di capitale "restituito";

il procedimento di indicizzazione al franco svizzero seguito dall'intermediario in caso di richiesta di estinzione anticipata del mutuo avviene nel seguente modo: la banca moltiplica il capitale residuo al tasso convenzionale e lo divide per il tasso attuale sottraendo il fondo fruttifero previsto dal mutuo. Tale procedura comporta secondo la banca l'indicizzazione del capitale residuo prima al tasso di cambio vigente al momento della stipula del mutuo e successivamente al tasso di cambio vigente al momento dell'estinzione. Tale operazione, sotto il profilo matematico bancario-finanziario, risulta errata, in quanto, se si volesse convertire una moneta in euro in un'altra in franchi svizzeri, sarebbe necessario moltiplicare la somma in euro al tasso di cambio attuale, mentre, se si volesse convertire una somma in franchi svizzeri in un'altra in euro, si dovrebbe dividere la somma in franchi svizzeri al tasso attuale. Nella fattispecie, la banca cela un prestito in valuta, facendo credere invece un prestito in euro al fine di convincere il mutuatario che non vi è alcun rischio di cambio di valuta e di riportare una somma in euro ad un tasso di cambio attuale tenuto conto di quello della stipula. La banca al momento della vendita di tale finanziamento ben sapeva che il tasso di cambio convenzionale (tasso di cambio al momento della stipula del mutuo, non corrispondente ai tassi del giorno) si trovava nella fase più alta della curva storica del tasso di cambio euro-franco svizzero, e che tale curva (e quindi tale rapporto tra le due monete) sarebbe sicuramente scesa negli anni creando un aggravio per il mutuatario al momento della restituzione di quanto prestato dalla banca. Tale meccanismo non si configura soltanto nel caso dell'estinzione anticipata ma si configura anche nella vita del mutuo stesso in ogni singola rata. In tal modo, come precisato in alcune decisioni dell'arbitro bancario finanziario (ABF), con decisione n. 5874 del 29 luglio 2015, il cliente dovrebbe subire la doppia alea della duplice conversione del capitale residuo, prima in franchi svizzeri al tasso convenzionale e poi in euro al tasso di periodo;

considerato che:

dal 2008, il franco svizzero ha iniziato ad apprezzarsi sull'euro (e nel 2011 la banca ha tolto dal mercato il prodotto senza darne avviso ai mutuatari) e alcune famiglie hanno scoperto di dover restituire a Barclays cifre più elevate rispetto a quelle pattuite, per effetto della clausola di estinzione anticipata. Sembrerebbe, infatti, che fino a quel momento le famiglie non si fossero rese conto del debito che stavano accumulando perché la banca mandava (e invia tuttora) gli estratti e i piani di ammortamento solo in euro, non indicando alcun importo in franchi svizzeri;

il meccanismo di indicizzazione al franco svizzero colpisce ogni singola rata in quanto la stessa è composta essenzialmente dalla quota interessi e dalla quota capitale che soggiace agli effetti del cambio di valuta. Nel gennaio 2015 inoltre la Banca centrale svizzera (Bns) ha abolito il tasso di cambio minimo di 1,20 franchi per un euro e parallelamente ha abbassato di 0,5 punti il tasso d'interesse di riferimento portandolo a meno 0,75 per cento;

nei contratti di cui si tratta, poi, la Barclays ha applicato dei tassi di cambio convenzionali, maggiorandoli già di qualche punto percentuale rispetto a quelli effettivi del giorno, aspetto che ha fatto sì che la banca avesse già una rivalutazione monetaria in suo favore al momento della firma del contratto;

tutto ciò ha causato una gravosa situazione economica per migliaia di famiglie italiane che hanno stipulato contratti di mutuo in euro indicizzato al franco svizzero, nella convinzione di pagare solo rate mensili più accessibili grazie al tasso di interesse più basso rispetto a quello di mercato;

secondo le istruzioni sulla "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", emanate dalla Banca d'Italia il 29 giugno 2009, in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2010, la disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari persegue l'obiettivo, nel rispetto dell'autonomia negoziale, di rendere noti ai clienti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale e le loro variazioni, favorendo in tal modo anche la concorrenza nei mercati bancario e finanziario. In tal senso, i documenti informativi inerenti alle operazioni e ai servizi devono essere redatti secondo criteri che garantiscono correttezza, completezza e comprensibilità delle informazioni, in modo da consentire al cliente di comprendere le caratteristiche ed i costi del servizio, di adottare decisioni ponderate e consapevoli;

considerato che, ad avviso dell'interrogante:

la Barclays non avrebbe rispettato le regole basilari in materia di trasparenza bancaria, tra l'altro impedendo a chi ha sottoscritto questa tipologia di mutuo di estinguerlo in anticipo, viste le cifre spropositate che i mutuatari dovrebbero versare;

la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato (ex plurimis sentenza della Cassazione, Sez. III, 8 agosto 2011, n. 17351) la necessità che le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti siano conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità e che la violazione dei principi comporta la nullità delle clausole contrattuali che non li rispettano; come è stato affermato anche dalla Banca d'Italia, tramite l'ABF nelle decisioni favorevoli del collegio di coordinamento n. 5855, n. 5856 e n. 5874 del 29 luglio 2015 con le quali viene reso nullo l'articolo relativo all'estinzione anticipata;

il consumatore, infatti, non sempre è un esperto in materia e, a detta dei mutuatari, neppure i funzionari stessi della Barclays erano informati sull'intero contenuto dei mutui. Ai sensi dell'art. 116 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993: "Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi"; maggiormente prima di vendere un prodotto ad "alto rischio" gli intermediari e le banche si devono prodigare nell'informare il cliente secondo le norme per la trasparenza bancaria;

se i mutuatari fossero stati resi a conoscenza del vero meccanismo del mutuo, non avrebbe firmato con un tasso convenzionale maggiorato o avrebbero monitorato la situazione optando per la conversione del mutuo nel momento stesso in cui i tassi di cambio hanno iniziato a scendere, evitando così rivalutazioni monetarie dalle cifre astronomiche. A ulteriore prova che i mutuatari non erano a conoscenza di tale meccanismo è il semplice fatto che le lamentele (cause) sono partire soltanto dopo aver richiesto i conteggi di estinzione e mai prima, in quanto tale rivalutazione incide anche sulle rate mensili del mutuo;

la banca avrebbe, inoltre, assunto un comportamento in violazione anche dell'articolo 120-ter del testo unico, secondo il quale nessuna penale o onere o aggravio può essere applicato in caso di estinzione anticipata o parziale di un mutuo; l'articolo 125-sexies, comma 1, tra l'altro, statuisce che "Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore";

considerato inoltre che:

con la decisione n. 7727 del 20 novembre 2014, il collegio di coordinamento dell'ABF ha esaminato un caso di estinzione anticipata di un mutuo indicizzato in franchi svizzeri erogato da banca Barclays e, in particolare, la clausola contrattuale che prevedeva il ricalcolo in franchi svizzeri e la successiva riconversione in euro del capitale restituito, anziché di quello residuo. L'ABF ha ritenuto contrario alla buona fede il comportamento dell'intermediario che non poteva non essere consapevole della grave inesattezza contenuta nella formulazione della clausola. Conseguentemente ha condannato l'intermediario a restituire le somme relative ai conteggi di estinzione errati e ha disposto un risarcimento nei confronti del cliente determinato in via equitativa;

con la decisione del 20 maggio 2015 n. 4135, il collegio di coordinamento ha esaminato la legittimità della clausola che prevede la doppia conversione (prima in franchi svizzeri al tasso convenzionale pattuito nel contratto e poi in euro al cambio rilevato il giorno del rimborso); tale clausola esporrebbe il cliente alla doppia alea della duplice conversione del capitale residuo;

il collegio ha rilevato che tale clausola, violando il principio di trasparenza, non indica le operazioni aritmetiche da eseguire per realizzare tale duplice conversione che è stata valutata abusiva e, pertanto, nulla. Conclusivamente ha disposto il ricalcolo delle somme che il cliente è tenuto a restituire in caso di estinzione anticipata;

considerato che in molti casi la Barclays non ha adempiuto alle relative decisioni assunte dal collegio dell'ABF di Roma e alle citate decisioni del collegio di coordinamento;

considerato, infine, che questa su questa tipologia di mutuo esistono già delle sentenze favorevoli al mutuatario anche a livello europeo (Spagna e Corte europea),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della pendenza di diversi procedimenti giudiziali in corso davanti ai tribunali d'Italia finalizzati ad accertare il comportamento illegittimo della Barclays bank Plc sulla vendita del prodotto mutuo fondiario in euro indicizzato al franco svizzero;

se sia a conoscenza della grave situazione economica in cui versano le molte famiglie italiane coinvolte nel mutuo indicizzato al franco svizzero;

quali iniziative di competenza intenda assumere nei confronti della banca o di tutti gli istituti di credito in favore dei cittadini in qualità di consumatori e mutuatari;

se ritenga opportuno, assunti il mancato rispetto della trasparenza bancaria, la mancata tutela dell'utente e il mancato rispetto delle norme finanziarie, convocare urgentemente il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, competente tra l'altro sull'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio, al fine di individuare, con l'ausilio e di intesa con le autorità di vigilanza, tutte le misure ritenute più adeguate a fronteggiare al meglio la situazione;

se risulti che siano state espletate da parte degli organismi preposti alla vigilanza le attività necessarie a garantire la trasparenza, la completezza e la correttezza dell'informazione dei contratti di mutuo, così permettendo di salvaguardare, nel caso di specie, gli interessi delle famiglie coinvolte.

06.05.2016, Benvenuta Tuconfin!

Oggi 06/05/2016 viene costituita l’Associazione TuconfinTutela dei Consumatori Finanziari, nata per lo specifico obiettivo di risolvere il grave problema legato ai mutui in euro indicizzati al franco svizzero, venduti tra il 1993 e il 2011, da Woolwich poi acquisita da Barclays Bank Plc, ad oltre 10.000 famiglie italiane.

Tuconfin oltre a quanto descritto nel suo Statuto, tutela la figura del consumatore, ma la sua tutela parte dalla base della tutela universale dei diritti umani.

Il 10 dicembre 1948, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò e proclamò la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il cui testo completo è stampato nelle pagine seguenti. Dopo questa solenne deliberazione, l'Assemblea delle Nazioni Unite diede istruzioni al Segretario Generale di provvedere a diffondere ampiamente questa Dichiarazione e, a tal fine, di pubblicarne e distribuirne il testo non soltanto nelle cinque lingue ufficiali dell'Organizzazione internazionale, ma anche in quante altre lingue fosse possibile usando ogni mezzo a sua disposizione. Il testo ufficiale della Dichiarazione è disponibile nelle lingue ufficiali delle Nazioni Unite, cioè cinese, francese, inglese, russo e spagnolo.

Quindi anche Tuconfin si fa strumento di diffusione di questa Dichiarazione e in particolare :

Articolo 25

  1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la

salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare

riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure

mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in

caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in

altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze

indipendenti dalla sua volontà.

 

Uniti e avanti sempre

 

06/05/2016

“Io vittima del mutuo rovina-famiglie” – Ecco un’altra vittima di Barclays

Qui l'ennesimo caso in cui una famiglia viene "rovinata" letteralmente dalla banca.. questa volta la colpa è del mutuo.

Un mutuo in valuta travestito da mutuo in euro... precisamente il mutuo in euro indicizzato al franco svizzero di Barclays Bank Plc.

Nonostante gli anni passino, le rate non diminuiscono e quando, come nel caso dell'articolo, la famiglia non ha più la forza economica di pagare le rate del mutuo, le cose si complicano ancor di più.. e a nulla servono i tentativi di appianare le cose con la banca.

Ma siamo certi che le cose cambieranno.. nel frattempo noi lottiamo perché abbiamo ragione e siamo convinti che la mancanza di trasparenza avuta nei nostri confronti non sia frutto di una nostra mancanza, ma di un comportamento reiterato (e studiato a tavolino) dalla stessa banca per colpire tutti quei soggetti che non avrebbero mai avuto le giuste capacità (soprattutto economiche) per affrontare una causa.

Se anche voi avete questo problema, scriveteci! Non abbiate paura, le banche non hanno sempre ragione.

Un ringraziamento al giornalista Matteo Radogna che ha dedicato tempo e spazio al caso di Monica.

Uniti e avanti sempre!

Edizione Rai 3 – TGR – LOMBARDIA – del 04.05.2016

Il TG3 Lombardia ha dedicato a Tuconfin un servizio in cui la mutuataria Cinzia BERNARDI descrive, assieme alla Vice Presidente Sheila MENEGHETTI e all’Avvocato, la sua disavventura con Barclays Bank Plc.

Ringraziamo Elisabetta SANTON che ha curato il servizio.

Edizione Rai 3 - TGR - LOMBARDIA - del 04.05.2016 dal min. 00:10:46
http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/basic/PublishingBlock-d1771bdd-3372-4621-b543-25e70b1cdb11-archivio.html#

 

Qdpnews.it: Mutui in franchi svizzeri, quasi in 5 mila in Italia a dover pagare di più: le testimonianze dal territorio

Spuntano come i funghi le vittime (perche’ di questo si tratta) di Barclays, una delle Banche piu’ famose al mondo e salita piu’ volte agli onori della cronaca per sua poca “trasparenza”.

Questa vola e’ QDPNEWS.IT (testata giornalistica di Conegliano) che decide di raccontare la storia dei mutui indicizzati al franco svizzero venduti da Barclays attraverso la voce di due mutuatari: Julia Prundu e Alessandro Arzu.

La storia di questi 2 mutuatari e’ la storia comune a quella di altre 10.000 famiglie che tra il 2007 e il 2011 sono cadute nella trappola di questo prodotto, venduto come mutuo indicizzato al Libor, con rata fissa (che trasmetteva tranquillita’  a chi lo sottoscriveva) ma che, come il Dottor Jeckyll e Mr Hide ad un certo punto (circa a meta’ mutuo) si trasforma in un mostro mangia soldi ed il povero padre di famiglia si ritrova improvvisamente a dover ritornare alla Banca, dopo anni di rate regolarmente pagate, una cifra ben piu’ alta (decine di migliaia di euro) di quella per cui ha sottoscritto il mutuo.

Finira’ mai questo incubo?

TUCONFIN, Associazione nata con l’intenzione di aiutare coloro che hanno specificatamente sottoscritto questo mutuo “disgraziato”, ci sta provando, portando la propria voce in Italia e in Europa.

Ringraziamo Julia e Alessandro per la loro testimonianza e ringraziamo Roberto Silvestrin che ci ha concesso questo spazio.

Clicca qui per leggere l'articolo.

GR1 – LA RADIO NE PARLA – puntata del 27.04.2016

La Presidente di TUCONFIN, Franca Berno, è  intervistata al GR1 e racconta il funzionamento del mutuo in EURO indicizzato al Franco Svizzero erogato da Barclays Bank Plc e il fruttuoso e importante incontro con l’associazione spagnola ASUFIN.

Ringraziamo la redazione della RAI per lo spazio dedicatoci.

GR1 - LA RADIO NE PARLA - puntata del 27.04.2016 delle h 10. - parte 2 - Prestito ipotecario vitalizio - dal min. 00:11

Sono intervenuti: Francesco Boccia (presidente della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati), Enrico Zanetti (Viceministro dell’Economia), Elio Lannutti (Presidente di Adusbef), Raffaele Lungarella (esperto di casa e politiche abitative de lavoce.info), Alessandro Pedone (Responsabile ADUC per la tutela del risparmio) e Angelo Peppetti (Ufficio Crediti dell’ABI). Daniele Morgera ha intervistato Franca Berno (Fondatrice e Presidente Tuconfin) sul caso dei mutui in EURO indicizzati con il franco svizzero erogati da Barclays Bank Plc.

Rai 3 – TGR VENETO – Edizione delle 19.30 del 26.04.2016

Franca BERNO, Presidente e fondatrice di TUCONFIN, è intervistata al TGR Veneto insieme all’On. Simonetta RUBINATO del Partito Democratico, la quale ha preso a cuore il nostro problema e ci sta seguendo per presentare una nuova interpellanza/interrogazione al Governo.

L'onorevole si è anche resa disponibile un incontro con i vertici della Banca.

Ringraziamo l’On. RUBINATO e la redazione RAI per lo spazio che hanno voluto dedicarci.

Rai 3 - TGR VENETO - Edizione delle 19.30 del 26.04.2016. Dal minuto 08:16

 

 

Corriere delle Alpi: Mutui “trappola” in franchi svizzeri rate alle stelle

Il Corriere delle Alpi (testata giornalistica della provincia di Belluno) racconta la storia di Morena, un’altra mutuataria iscritta alla nostra Associazione TUCONFIN, vittima anche lei di Barclays, la banca che ha “fregato” migliaia di famiglie italiane proponendo e facendo sottoscrivere dietro la falsa promessa di un tranquillo mutuo a rata fissa, un prodotto finanziario altamente rischioso e assolutamente non adatto a chi come lei, voleva solamente coronare il sogno di acquistare una casa per la sua famiglia.

Morena, assieme ad altri mutuatari, ci ha messo la faccia.

Ha raccontato senza vergogna la sua odissea tutt’ora in corso; un atto di coraggio che, se seguito da tutti, porterebbe a galla in maniera prepotente questo spinoso problema che affligge circa 10.000 famiglie italiane.

Questa è la forza dell’unione. Uniti e Avanti Sempre è anche il motto di TUCONFIN, associazione nata e costituita da mutuatari che dal 2011, con le fondatrici Franca BERNO e Sheila MENEGHETTI, sta cercando di combattere il colosso inglese.

Ringraziamo Paola DALL’ANESE  per l’articolo.

 

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