Clausole vessatorie, stop alla doppia indicizzazione e ritorno al capitale nominale
Con la sentenza n. 722 del 16 gennaio 2026, il Tribunale di Napoli – II Sezione Civile interviene in modo netto sul tema dei mutui in euro indicizzati al franco svizzero, dichiarando vessatorie e quindi nulle le clausole che regolano il meccanismo di doppia indicizzazione applicato da Barclays (già Woolwich).
Una decisione di grande rilievo che si inserisce in un filone giurisprudenziale sempre più significativo e che ribadisce un principio fondamentale: la trasparenza richiesta al professionista non è solo formale, ma sostanziale, come imposto dal diritto dell’Unione Europea.
Il caso: dieci anni di rate e un debito che cresce
I mutuatari avevano sottoscritto nel 2007 un mutuo ipotecario in euro per 180.000 euro, a tasso variabile, formalmente pagabile in euro ma indicizzato al franco svizzero sia per il calcolo degli interessi (LIBOR CHF) sia per il capitale.
Nel 2017, dopo dieci anni di regolare pagamento delle rate, la richiesta di estinzione anticipata si trasformava in una doccia fredda: la banca chiedeva oltre 204.000 euro, di cui 57.443 euro imputati esclusivamente alla rivalutazione del cambio euro/CHF.
In altre parole, il mutuo non si estingueva: si moltiplicava.
Le contestazioni dei mutuatari
I mutuatari hanno denunciato:
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la mancata trasparenza del meccanismo di doppia indicizzazione;
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la vessatorietà delle clausole contrattuali (artt. 4, 4-bis e 7);
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l’impossibilità per un consumatore medio di comprendere:
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il funzionamento reale del cambio valutario;
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il costo complessivo del mutuo;
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le conseguenze economiche dell’estinzione anticipata;
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la divergenza tra TAEG dichiarato e TAEG effettivo.
Il ruolo decisivo della CTU
La Consulenza Tecnica d’Ufficio ha svolto un ruolo centrale nel giudizio.
Il CTU ha chiarito che le clausole erano formalmente corrette, ma di difficile comprensione per un consumatore medio, soprattutto quanto agli effetti economici complessivi derivanti dall’interazione tra tasso di interesse e cambio valutario.
Ed è proprio qui che la sentenza assume un valore sistemico.
Questa decisione favorevole si aggiunge alle numerose pronunce che hanno riconosciuto la vessatorietà delle clausole nei procedimenti in cui è stata disposta la CTU.
All’opposto, nei giudizi in cui l’accertamento tecnico viene negato, si registrano frequentemente sentenze fondate su motivazioni standardizzate, spesso ridotte a un copia e incolla di orientamenti pregressi, impermeabili alla realtà concreta del rapporto.
Diritto UE e tutela effettiva del consumatore
La centralità della CTU trova un solido fondamento nella dottrina e nella giurisprudenza dell’Unione Europea, a partire dalla Direttiva 93/13/CEE sulle clausole vessatorie.
Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la tutela del consumatore deve essere effettiva e concreta, non meramente teorica.
Il giudice nazionale, in quanto giudice europeo, è tenuto a verificare d’ufficio se una clausola consenta al consumatore medio non solo di leggerla, ma di comprenderne le conseguenze economiche reali, anche in scenari sfavorevoli.
La CGUE ha più volte chiarito che il requisito di trasparenza:
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non si esaurisce nella correttezza grammaticale;
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non coincide con la mera possibilità astratta di comprensione;
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richiede che il consumatore sia posto in condizione di valutare ex ante l’impatto economico del contratto nel suo complesso.
In presenza di meccanismi finanziari complessi, come la doppia indicizzazione valutaria e finanziaria, l’accertamento tecnico non è un optional, ma lo strumento necessario per rendere visibile ciò che, altrimenti, resterebbe opaco.
Clausole vessatorie e conseguenze economiche
Il Tribunale di Napoli ha escluso la nullità del contratto per indeterminatezza dell’oggetto e ha dichiarato prescritte le domande di responsabilità precontrattuale, ma ha accolto il cuore della domanda.
Le clausole sulla doppia indicizzazione sono state dichiarate nulle per vessatorietà ex art. 36 Codice del Consumo, perché:
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non consentivano al consumatore di comprendere il funzionamento concreto del mutuo;
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impedivano una valutazione reale del costo complessivo;
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determinavano un significativo squilibrio tra le parti.
La conseguenza è dirompente:
i mutuatari devono restituire esclusivamente il capitale originariamente erogato, pari a 180.000 euro, con applicazione dei soli interessi legali ex art. 1277 c.c., senza alcun effetto del cambio euro/CHF.
Il piano di ammortamento dovrà proseguire su queste nuove basi.
Sentenze opposte sullo stesso prodotto: un’anomalia che parla da sola
Il fatto che continuino a emergere sentenze diametralmente opposte sul medesimo prodotto bancario, con clausole identiche, dimostra che il problema non è teorico, ma metodologico.
Da un lato, decisioni fondate su un’analisi concreta del contratto, coerente con il diritto dell’Unione Europea e supportata dalla CTU.
Dall’altro, pronunce ancorate a schemi astratti, spesso refrattarie all’accertamento tecnico e più fedeli a un copione interpretativo che alla realtà economica del rapporto.
Questa frattura non indebolisce la posizione del consumatore. Al contrario, ne rafforza le ragioni, perché mostra che ogni volta che si guarda davvero dentro il mutuo, la mancanza di trasparenza emerge con chiarezza.
Conclusione
La sentenza del Tribunale di Napoli n. 722/2026 rappresenta un ulteriore tassello in un mosaico giurisprudenziale che non può più essere ignorato.
Scrivere una clausola non basta.
Inserire un rischio nel contratto non equivale a renderlo comprensibile.
E la tutela del consumatore non può dipendere dall’inerzia o dalle convinzioni personali di chi giudica.
Quando il diritto viene applicato nella sua dimensione nazionale ed europea, e quando il contratto viene analizzato per ciò che realmente produce, la ragione del contraente debole non è un’eccezione: è la conseguenza naturale della trasparenza finalmente ritrovata.
Resta però una ferita ancora aperta: il danno economico e psicologico subito dal consumatore, che meriterebbe pieno riconoscimento, così come la condanna integrale della banca alla rifusione delle spese, perché non può essere il cittadino a pagare il prezzo di clausole inique, anche quando l’accoglimento è solo parziale.
Questo risultato va salutato con rispetto e determinazione: complimenti a chi ha resistito, a chi ha scelto di non mollare. La strada è tracciata. Continuare a lottare è un dovere, perché la giustizia arriva, sempre, soprattutto per chi non ha mai smesso di credere nelle proprie ragioni.
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