Tribunale di Savona – Accoglimento totale del 08/04/2022 RG n. 1362/2021

E quando Milano non ci sente... gli altri Tribunali d'Italia ci seguono!

In questo caso il Giudice Alberto Princiotta ha dato piena ragione ai consumatori sottolineando quanto segue:

La domanda è fondata risultando la clausola negoziale effettivamente viziata per difetto di chiarezza e comprensibilità.

Tale clausola non era stata oggetto di alcuna trattativa effettiva come risulta evidente considerando la molteplicità di contratti di identico tenore convenuti dalla Barclays e l’ entità di contenzioso analogo a quello per cui è causa che ne è conseguita (come risulta dagli allegati agli atti).

 La clausola, inoltre, in difetto di alcuna prova neppure dedotta, non può ritenersi convenuta nel rispetto di adeguati parametri informativi nonostante risultasse inserita in un prodotto finanziario particolarmente rischioso per un consumatore privo di peculiari competenze in quanto        soggetto ad un doppio profilo di rischio: sia finanziario che valutario.

La banca assume che la dicitura “capitale restituito” debba intendersi alla stregua di “capitale residuo”.

Tale interpretazione, tuttavia, non può essere condivisa in quanto supera il dato letterale contenuto in un atto notarile e non pare esigibile da parte di un consumatore al quale prima o contestualmente alla stipula del mutuo, non risultano forniti adeguati chiarimenti.

Significativamente, invece, tali spiegazioni sono stati date successivamente in due occasioni in relazione all’ anomalo apprezzamento del franco svizzero sull’ euro che, successivamente, ha anche determinato la Banca a ritirare il prodotto.

È evidente, tuttavia, che tali chiarimenti successivi appaiono irrilevanti ai fini di causa in quanto successivi alla stipula del mutuo.

A tali conclusioni era pervenuta anche l’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nella nota decisione n. 27214 resa nei confronti della BARCLAYS proprio in tema di mutui indicizzati al franco svizzero (decisione agli atti, prodotta sub. 8 dai ricorrenti).

Tale decisione appare significativa e -come recentemente considerato dalla Corte di Cassazione chiamata a pronunciarsi su una fattispecie identica a quella per cui è causa- in tema di assenza di chiarezza e comprensibilità della clausola, assume una valenza probatoria nei giudizi civili ordinari

La clausola convenuta in difetto di adeguati riscontri informativi e che dà luogo ad un regolamento negoziale ambiguo e di difficile comprensione da parte di un soggetto privo di peculiari competenze finanziarie va, quindi, dichiarata nulla.

per questi motivi

Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,

disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:

  • dichiara la nullità della clausola di cui all’art. 7, comma 5, inserita nel mutuo stipulato inter partes;.
  • conseguentemente accerta e dichiara il diritto dei signori Gulli e Cazzola di estinguere il mutuo de quo a fronte del versamento del solo importo dovuto a titolo di capitale residuo senza applicazione di alcuna somma a titolo di “rivalutazione” o di altri oneri aggiuntivi.

Ci possiamo ritenere parzialmente soddisfatti poichè in questo caso non sono stati toccati anche altri argomenti importanti che coinvolgono anche l'art.4 del mutuo e di conseguenza il ricalcolo dell'intero mutuo dall'origine ad oggi, ma come abbiamo sempre detto ci arriveremo perchè abbiamo la piena ragione... si tratta solo di tempo!

Orgogliosi comunque di aver gettato le basi che hanno permesso ad altri colleghi il raggiungimento di tali risultati!

Se si combatte (non basta attendere tempi migliori...), la Giustizia arriva!!!

Uniti e avanti sempre!

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