Sentenza n. 258/2017 pubbl. il 29/12/2017_Tribunale Ordinario di Chieti – Sezione distaccata di Ortona

In allegato la Sentenza n. 258/2017 pubbl. il 29/12/2017 RG n. 508/2016 del tribunale del Tribunale Ordinario di Chieti - sezione distaccata di Ortona.

Come al solito gran parte della motivazione non è condivisibile ma almeno, tramite l’interpretazione letterale dell’art. 7, è nella sostanza favorevole al mutuatario.

Come i casi precedenti non avendo quest’ultimo estinto è la classica vittoria di Pirro...  staremo a vedere se ci sarà appello o meno. In ogni caso noi non molliamo mai e continuiamo a fare informazione.

Qui di seguito la sentenza:

Il Tribunale ordinario di Chieti, Sezione distaccata di Ortona,
in composizione monocratica, in persona
del giudice dr. Marcello Cozzolino, all’esito dell’udienza di precisazione delle conclusioni del 20.09.2017, ha trattenuto in decisione la causa iscritta al n. 508 /2016 r.g., concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c., decorsi i quali ha pronunciato, ai sensi dell’art. 281 quinquies c.p.c., la seguente

SENTENZA

tra
........................, rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Camplone del Foro di Pescara
attore

e


BARCLAYS BANK PLC (C.F. e P. IVA 80123490155), con sede principale in Londra (Regno Unito) e sede
secondaria e direzione generale in Milano in via della Moscova n. 18, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Villani del Foro di Lecce, dagli avv.ti Loris Bovo e Manuela Caccialanza del Foro di Milano, e dall’Avv. Sandro Sala del Foro di Lanciano, presso il cui studio, sito in Lanciano in via Arco della Posta n. 5, è domiciliata
convenuta

Oggetto: contratto di mutuo fondiario

Conclusioni dell’attore: accertamento e dichiarazione della nullità, annullabilità, inefficacia dell’art. 7 del contratto di mutuo del 18 giugno 2009, del suo diritto di estinguere anticipatamente il mutuo corrispondendo la sola sorte capitale residua; in subordine accertamento e dichiarazione del fatto che la somma dovuta per l’estinzione anticipata deve essere calcolata sul capitale restituito e non sul capitale residuo, accertamento e dichiarazione della responsabilità contrattuale o extracontrattuale della banca per carenza di trasparenza e buona fede nella fase della stipula del contratto, condanna della banca al risarcimento del danno, pari alla somma necessaria per l’estinzione anticipata del mutuo ed alla somma di € 40.000,00, per la incommerciabilità del immobile, dovuta alla impossibilità o particolare onerosità dell’estinzione anticipata del mutuo e della cancellazione dell’ipoteca.

Conclusioni della convenuta: rigetto delle domande.

FATTO E DIRITTO

Il sig............... ha convenuto dinanzi a questa sezione distaccata di tribunale la Barclays Bank Plc, chiedendo che venisse accertata e dichiarata la nullità della clausola di estinzione anticipata del contratto di mutuo di seguito indicato, e che venisse dichiarato il suo diritto di estinguere anticipatamente il mutuo mediante il pagamento del capitale residuo e degli altri arretrati dovuti.
Il contratto di mutuo -concluso in data 18.06.2009 avente ad oggetto il finanziamento di € 220.000,00 con i quali l’attore aveva acquistato la prima casa di abitazione ed il relativo garage, sui quali l’istituto mutuante aveva iscritto ipoteca per l’importo di € 330.000,00- prevedeva che, in caso di estinzione anticipata, il capitale restituito e gli eventuali arretrati dovuti venissero dapprima convertiti in franchi svizzeri in base al tasso di cambio convenzionale, e poi venissero convertiti in euro in base alla quotazione del tasso di cambio del giorno del rimborso. Tale clausola era stata inserita senza che egli ne fosse stato debitamente informato, e, a suo avviso, trasformava un contratto commutativo in un contratto altamente aleatorio.
In subordine ha chiesto che venisse accertato e dichiarato che l’importo dovuto per l’estinzione anticipata venisse calcolato tenendo conto del capitale restituito, come previsto dal contratto, e non del capitale residuo.
Nel mese di febbraio 2014 egli aveva infatti richiesto la quantificazione della somma dovuta per l’estinzione del residuo debito, e la banca aveva indicato l’importo di € 44.001,14, da sommarsi al capitale residuo come da piano di ammortamento concordato, somma che era stata calcolata non sulla base del capitale restituito (come previsto dal contratto), bensì sulla base del capitale residuo.
Ha chiesto comunque che venisse accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale o extracontrattuale della Barclays Bank Plc per inosservanza degli obblighi di trasparenza e buona fede nella stipula del contratto di mutuo, non essendo stato adeguatamente informato del contenuto della clausola che disciplinava l’estinzione anticipata del mutuo.
Ha chiesto anche che la medesima banca fosse condannata al risarcimento del danno, pari alla somma pretesa per l’estinzione anticipata, danno da commisurarsi anche alla non commerciabilità dell’immobile acquistato, dato che le somme indebitamente richieste per l’estinzione anticipata gli avevano reso impossibile, o particolarmente onerosa, la cancellazione dell’ipoteca gravante sull’immobile.
Egli aveva infatti concluso un contratto preliminare di compravendita dell’immobile, ricevendo a titolo di caparra confirmatoria la somma di € 20.000,00 e, non avendo la possibilità di cancellare l’ipoteca, si era reso inadempiente all’obbligo di concludere il contratto definitivo entro il termine pattuito, esponendosi così al rischio di dovere restituire ai promittenti acquirenti la somma di € 40.000,00.
Costituendosi in giudizio, la Barclays Bank Plc ha evidenziato che il mutuo è stato erogato in euro ma è stato indicizzato al franco svizzero, ossia è pagabile in euro (anche in base a quanto in generale previsto dall’art. 1277 c.c.) ma la sua valuta di riferimento, ai fini del calcolo delle rate, è il franco svizzero, il cui valore rispetto all’euro (nel giorno del pagamento) incide sull’importo non solo delle rate mensili di rimborso, ma anche sulla somma dovuta per l’estinzione anticipata del prestito.
Ha dichiarato che il meccanismo di indicizzazione era stato chiaramente indicato e descritto in più clausole del contratto di mutuo, che la rata dovuta ogni mese (comprensiva di capitale ed interessi) era prevista in misura costante in base al piano di ammortamento allegato al contratto, e che ogni sei mesi venivano effettuati conguagli in funzione del tasso di interesse LIBOR applicato al franco svizzero maggiorato dello spread contrattuale, ed in funzione del tasso di cambio tra franco svizzero ed euro, conguagli ovviamente connaturati al fatto che il mutuo era indicizzato ad una moneta straniera.
Ha eccepito di avere sempre trasmesso al sig. ........... i rendiconti semestrali con cui l’ha informato dell’andamento dei due parametri di indicizzazione alla fine di ciascun semestre e dell’entità dei conguagli conseguentemente dovuti, mediante accredito o addebito (a seconda appunto dell’andamento del cambio tra franco svizzero ed euro) sul deposito fruttifero collegato al mutuo.
Ha dichiarato che la somma dovuta per l’estinzione anticipata viene calcolata dapprima convertendo il capitale residuo dovuto in franchi svizzeri sulla base del tasso di cambio convenzionale pattuito in contratto, e poi convertendo nuovamente detta somma in euro, sulla base del tasso di cambio del giorno del pagamento. L’entità della somma da essa indicata al sig...........  per l’estinzione anticipata è stata dovuta al fatto che il valore dell’euro rispetto al franco era sensibilmente diminuito dal momento della stipulazione del contratto al momento della richiesta di estinzione anticipata.
Ha eccepito di avere consegnato al sig.......... il documento di sintesi ed il foglio informativo, contenenti la compiuta descrizione delle condizioni economiche del rapporto, e che il sig......... era stato espressamente avvisato dei rischi legati alle variazioni del tasso di cambio, come l’attore abbia dichiarato per iscritto di avere rinunciato a visionare il testo del contratto prima della stipulazione, e di avere sempre trasmesso i conguagli semestrali e le cd. lettere annuali di trasparenza al sig...........
Ha eccepito l’intervenuta prescrizione del diritto del sig........ al risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, e della domanda di annullamento del contratto di mutuo. 
Ha eccepito come l’eventuale violazione dei doveri di informativa non potrebbe mai fondare alcuna domanda di annullamento o di nullità del contratto di mutuo (Cass. n. 26724/2007)
Ha eccepito come l’importo dovuto per la restituzione anticipata non possa che essere calcolato in base alle somme residue dovute, trattandosi di ipotesi di estinzione anticipata e tenendo conto del riferimento ad eventuali arretrati dovuti, come in varie pronunce si era espresso l’Arbitro Bancario e Finanziario (collegi di Milano e Napoli)
Ha eccepito come il contratto di mutuo non possa essere considerato, in virtù del meccanismo di indicizzazione, un contratto derivato, avendo una causa di finanziamento, nettamente distinta da quella di investimento propria del contratto derivato, come affermato anche dalla Corte di Cassazione e dalla C.G.U.E.
Ha contestato infine la domanda risarcitoria formulata dall’attore.
Ha chiesto quindi il rigetto delle domande, per infondatezza e per intervenuta prescrizione.
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, che hanno precisato le conclusioni all’udienza del 20.09.2017, all’esito della quale sono stati concessi loro i termini ex art. 190 c.p.c.
Ad avviso del giudice la clausola del contratto di mutuo, che disciplina l’ipotesi di anticipata estinzione dello stesso, non può dirsi nulla, né annullabile o inefficace.
Dall’atto pubblico notarile, con cui è stato stipulato il contratto di mutuo fondiario, emerge che il sig........ ha dichiarato di avere preso visione del documento di sintesi e delle condizioni generali di mutuo allegate al contratto, e di conoscerle bene, tanto da avere dispensato il notaio rogante dalla lettura delle stesse.
Il mutuo, come emerge dall’art. 4 del contratto, è in euro, ma indicizzato al franco svizzero, e contiene l’espressa indicazione del tasso di cambio convenzionale tra euro e franco svizzero (pari ad 1,5120).
Il contratto prevede anche che nei mesi di giugno e di dicembre la banca determina i conguagli semestrali, rispetto alle somme erogate in base al piano di ammortamento, tenendo conto delle variazioni del rapporto di cambio euro/franco svizzero rispetto al tasso di cambio convenzionale, e che tali operazioni di conguaglio avrebbero potuto determinare conguagli positivi ovvero negativi per la parte mutuataria.
Il documento di sintesi allegato al contratto di mutuo contiene l’espressa menzione del fatto che il mutuo è in euro ma è indicizzato al franco svizzero.
Il contratto di mutuo è stato letto dal notaio rogante ad entrambe le parti, le quali l’hanno dichiarato conforme alla loro volontà e l’hanno approvato.
Il foglio informativo – che il sig.........  ha espressamente dichiarato di avere ricevuto (v. art. 10 del contratto di mutuo) - prevede che l’attore è stato informato del rischio legato all’aumento del tasso di interesse rispetto al momento di conclusione del contratto, e del rischio legato alla variazione del tasso di cambio.
La semplice lettura di tali documenti induce ad escludere in maniera netta che la banca mutuante si sia resa inadempiente al suo obbligo di fornire un’adeguata informazione al sig......... sul contenuto della clausola contrattuale che disciplina l’ipotesi di estinzione anticipata del mutuo.
Né può fondatamente sostenersi che la banca avrebbe dovuto effettuare operazioni aritmetiche di carattere esemplificativo, per rappresentare al sig............. il meccanismo operativo della clausola che disciplina l’estinzione anticipata, trattandosi di adempimenti che vanno ben oltre i doveri di adeguata informazione da parte dell’istituto di credito. Inoltre le concrete modalità operative della clausola di estinzione anticipata appaiono nettamente più semplici rispetto a quelle relative agli adeguamenti semestrali di cui all’art. 4 del medesimo contratto di mutuo, relativamente ai quali l’attore non ha formulato alcuna doglianza.
Neanche può ritenersi che l’art. 7 del contratto di mutuo sia una clausola nulla ai sensi dell’art. 36 del codice del consumo, determinando un significativo squilibrio, ai danni del consumatore, dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. La somma richiesta, in virtù di detta disposizione contrattuale, a titolo di rivalutazione, muta evidentemente in funzione delle variazioni del tasso di cambio tra euro e franco svizzero, ragion per cui non è la clausola in sé ad avere determinato alcuno squilibrio a danno del consumatore sig......... nell’assetto negoziale, bensì il concreto andamento nel tempo del tasso di cambio (che ha visto, successivamente alla conclusione del contratto di mutuo, l’euro perdere valore rispetto al franco svizzero), atteso che un diverso andamento del tasso dei cambi avrebbe potuto attribuire, al momento dell’estinzione del mutuo, significativi vantaggi economici al sig............
L’attore, infine, non ha indicato da quale nullità –ai sensi degli artt. 1418 e segg. c.c.- sarebbe affetto l’art. 7 del contratto di mutuo, o in che modo la dedotta –e comunque di fatto insussistente- omessa informazione abbia potuto ripercuotersi sulla validità della clausola.
Né sono state indicate le ragioni (incapacità, vizi del consenso come errore, violenza, dolo) a sostegno della dedotta annullabilità o inefficacia della clausola.
Quanto all’interpretazione da dare all’art. 7 del contratto di mutuo, che disciplina l’ipotesi di estinzione anticipata, il sottoscritto, pur prendendo atto del contenuto delle pronunce dell’Arbitro Bancario e Finanziario prodotte dalle parti, osserva quanto segue.
L’art. 7 del contratto prevede espressamente che il capitale restituito, e gli eventuali arretrati dovuti, vengano dapprima calcolati in franchi svizzeri sulla base del tasso di cambio pattuito in contratto, e poi riconvertiti in euro sulla base del tasso di cambio del giorno dell’operazione di rimborso.
Il riferimento al “capitale restituito ed agli eventuali arretrati dovuti” è talmente chiaro da non rendere necessaria alcuna operazione interpretativa, dovendosi quindi concludere che l’operazione di doppia conversione prevista dall’art. 7 predetto riguarda appunto il capitale già restituito, e non certamente quello residuo.
In primo luogo gli “eventuali arretrati dovuti” non possono che riguardare somme che il mutuatario ha omesso di restituire tempestivamente, non potendosi certamente parlare di “arretrati” con riguardo a somme il cui obbligo di pagamento non è ancora sorto, come quelle oggetto della richiesta di rimborso anticipato.
In secondo luogo l’ultima parte dell’art. 7 prevede che la somma restituita dalla parte mutuataria (rivalutata nei termini sopra indicati) determina la quota di capitale estinto, sulla base del quale viene calcolata la quota di capitale residuo dovuta: la disposizione, in maniera assai chiara, prevede che, una volta rivalutata la somma per effetto dell’operazione di doppia conversione sopra detta, viene a determinarsi la quota di capitale estinto, sulla cui base viene poi calcolato il capitale residuo dovuto per ottenere l’estinzione anticipata del mutuo.
Detta disposizione distingue in maniera netta il “capitale restituito” (così come risultante dalle operazioni di conversione sopra descritte) dal “capitale residuo”, in tal modo rendendo –a parere del giudice- non condivisibile l’interpretazione fornita dall’Arbitro Bancario e Finanziario.
 La principale argomentazione dell’interpretazione dell’A.B.F. è costituita dal fatto che, prevedendo il contratto di mutuo dei conguagli con periodicità semestrale del capitale rimborsato, non avrebbe senso, al momento dell’estinzione, effettuare un nuovo adeguamento.
Essa non può essere condivisa, atteso che il meccanismo di adeguamento semestrale riguarda le variazioni del tasso di interesse e del tasso di cambio tra euro e franco svizzero, e si applica sia al capitale che agli interessi, mentre la doppia conversione prevista dall’art. 7 riguarda le sole variazioni del tasso di cambio, e si applica al solo capitale, al netto degli interessi; trattasi, in altri termini, di adeguamenti talmente differenti l’uno dall’altro, da rendere del tutto non giustificata un’interpretazione della clausola palesemente contrastante con il suo contenuto letterale.
Deve dunque essere accertato e dichiarato il diritto del sig...........  di ottenere l’estinzione anticipata del mutuo sopra indicato mediante il pagamento della somma meglio indicata nell’art. 7 del contratto di mutuo, disposizione che prevede una procedura differente da quella utilizzata dalla banca convenuta per quantificare le somme necessarie per l’estinzione anticipata (avendo la convenuta effettuato l’operazione di “doppia conversione” sul capitale residuo piuttosto che su quello restituito).
Le richieste risarcitorie formulate dal sig......... non sono fondate. 
Egli ha infatti dichiarato di essere stato danneggiato dalla richiesta da parte della banca della somma di € 44.001,14 (oltre a quelle la cui debenza non ha in alcun modo contestato), per ottenere l’estinzione anticipata del mutuo contratto.
Non ha tuttavia dichiarato di avere pagato detta somma, né ha fornito alcuna prova della diversa somma che gli sarebbe stata richiesta in caso di corretta applicazione dell’art. 7 del contratto di mutuo.
 Né può sostenersi che la mancata conclusione del contratto definitivo di compravendita dell’immobile che il sig.......... aveva acquistato con la somma mutuatagli sia causalmente connessa alla non corretta applicazione dell’art. 7 del contratto di mutuo. 
Egli infatti non ha fornito alcuna indicazione o prova del fatto che in caso di corretta applicazione dell’art. 7 gli sarebbe stata chiesta, per l’estinzione del mutuo, una somma inferiore (rispetto a quella indicatagli nel prospetto del 07.02.2014), e quindi del fatto che avrebbe potuto ottenere la cancellazione dell’ipoteca gravante sull’immobile, per venderlo libero da pesi (così rispettando l’impegno assunto al punto 2 del contratto preliminare di compravendita).La soccombenza reciproca delle parti giustifica l’integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite (art. 92 comma 2 c.p.c.)

P.Q.M.

Il Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ................ nei confronti di Barclays Bank Plc, con atto di citazione notificato in data 30.09.2016, così decide:

*  in accoglimento della richiesta formulata in via subordinata dall’attore, accerta e dichiara il diritto di quest’ultimo di ottenere l’estinzione anticipata del mutuo mediante la corretta applicazione dell’art. 7 del contratto di mutuo, nei termini indicati in motivazione;

*  respinge le ulteriori richieste dell’attore, aventi ad oggetto la declaratoria di nullità, l’annullamento e la dichiarazione di inefficacia dell’art. 7 del contratto di mutuo, e la condanna della banca convenuta al risarcimento dei danni;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite

Ortona, 29/12/2017

Il giudice Dr. Marcello Cozzolino