Decisione n. 707 del 9 marzo 2012 – Mutuo – Estinzione del rapporto

Decisione n. 707 del 9 marzo 2012

IL COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:

– Prof. Avv. Antonio Gambaro ........................................Presidente
– Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi ......................Membro designato dalla Banca d’Italia
– Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla..................... Membro designato dalla Banca d’Italia
– Dott. Mario Blandini...............................................Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (Estensore)
– Avv. Guido Sagliaschi .............................................Membro designato dal C.N.C.U.
nella seduta dell’11 ottobre 2011 dopo aver esaminato

il ricorso e la documentazione allegata;

le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;

la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Nel proprio ricorso la ricorrente ha esposto quanto segue:
1. di avere stipulato con l’intermediario convenuto, nell’ottobre del 2007, un contratto di mutuo fondiario indicizzato al franco svizzero, con un tasso di cambio “convenzionalmente fissato in franchi svizzeri 1,6745 per un euro”;
2. che, nel luglio del 2010, avendo chiesto all’intermediario i calcoli per l’estinzione parziale (tramite versamento di € 25.000,00) e totale del mutuo, aveva ricevuto i seguenti conteggi “informativi”(L’intermediario precisava che il conteggio definitivo sarebbe stato comunicato solo a seguito di formale richiesta a mezzo raccomandata a.r., come da condizioni generali di contratto.): - vedi allegato -
3. che li aveva contestati con reclamo del 12.11.2010, citando l’art. 7 del contratto e affermando che
riteneva che l’operazione dovesse essere effettuata nella seguente maniera: “i ... 25.000 € convertiti in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale di 1,6745 sarebbero stati pari a 41.862,5 CHF che, a loro volta, riconvertiti in euro al tasso del 8/9/10 sarebbero stati pari a 32.029,46. ... quindi tale ultima cifra ...[era] quella da scalare dal debito residuo”. L’intermediario invece affermava “ in pratica l’esatto contrario”: “a causa della rivalutazione sfavorevole del franco,diminuito rispetto alla data di stipula del contratto, per decurtare il debito residuo di 25.000 € ...[ella avrebbe]dovuto effettuare un bonifico di € 32.029,46”. Riteneva che questa interpretazione contrattuale le aveva provocato dei danni “anche” finanziari, che l’avevano costretta ad annullare l’operazione, e invitava l’intermediario a rispettare “fedelmente” le norme contrattuali;
4. che la convenuta aveva respinto il reclamo con nota del 14.12.2010, con la quale veniva confermata la correttezza del proprio operato e specificato che il conteggio era stato effettuato con la formula seguente: - vedi allegato -
Ciò premesso ed esposto la ricorrente concludeva invocando dall’ABF “un giudizio” sulla propria interpretazione della metodologia di conteggio, giusta o errata che fosse.
Al ricorso resisteva la convenuta che, con le controdeduzioni del 23.03.2011, ribadiva di avere operato correttamente nei confronti della ricorrente, “fornendo puntuali informazioni alle sue richieste, semplificando e rendendo più comprensibile la metodologia di calcolo adottata per i contratti di mutuo” della specie. Quanto al merito la resistente rilevava che:
l’art. 7 del contratto di mutuo “ai fini del rimborso anticipato prescrive che il capitale da restituire (Euro 25.000,00) viene calcolato in Franchi Svizzeri in base al tasso di cambio convenzionale (1.6745) e successivamente convertito in Euro, in base alla quotazione del tasso di cambio Franchi Svizzeri/Euro rilevato il giorno dell’operazione di rimborso, che dovrà avvenire contestualmente alla scadenza di una rata”;
la tesi della ricorrente si configura “incongruente”: ella “intenderebbe detrarre dal capitale residuo l’importo di Euro 32.029,46, a fronte di un versamento pari ad Euro 25.000,00, traendo un vantaggio da un peggioramento del tasso di cambio, laddove si prospetta in effetti la situazione opposta, ovvero uno svantaggio. Lo dimostra la differenza tra il cambio Franchi Svizzeri/Euro rilevato per il primo conteggio emesso il 12 marzo 2009 (pari a 1,52250 ...) e quello di riferimento per il conteggio emesso in data 8 settembre 2010 (pari a 1,307...)”;
da contratto, la base di calcolo utilizzata per i conteggi estintivi è la medesima applicata per l’indicizzazione semestrale, “regolarmente trasmessa alla cliente. Prendendo ad esempio le indicizzazioni relative a giugno e dicembre 2010 ... si evince come la cliente abbia accantonato dall’inizio del contratto un importo pari ad Euro 14.292,70, senza aver mai contestato gli importi degli interessi a suo credito”.
Ciò premesso, concludeva chiedendo al Collegio di rigettare il ricorso, “perché infondato”.
DIRITTO
Dall’esposizione dei fatti dedotti, hinc atque hinc, emerge, in modo univoco, che oggetto della controversia non è la valutazione della legittimità della determinazione della misura dei tassi applicati dall’intermediario nella fase di simulazione dei conteggi estintivi del mutuo, ma l’individuazione - tra i due conteggi proposti rispettivamente dalla cliente e dall’intermediario - del legittimo metodo di calcolo.
Più correttamente, il problema che le parti pongono è quello di individuare su quale parte sia stato, contrattualmente, addossato il rischio della svalutazione dell’euro verso il franco svizzero. Se questo è il problema da risolvere, va, subito evidenziato che il contratto, all’art. 7, contiene una previsione evidentemente ambigua, potendo essere letta sia in un senso che nell’altro, anche se una mera interpretazione letterale dovrebbe far propendere per la tesi interpretativa sostenuta dalla ricorrente; né pare possibile, data la natura di calcolo finanziario della clausola, operare mediante una interpretazione sistematica, oppure secondo un criterio di buona fede, sicché appare necessario ricorrere a criteri ermeneutici sussidiari. Tra questi, trattandosi di contratto per adesione, trova posto
il criterio di cui all’art. 1370 c.c. (Cfr. Cass. civ., sez. III, 29-09-2005, n. 19140) il quale prescrive che, nel dubbio, le clausole inserite nella condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti si interpretano a favore dell’altro.
Alla luce di tale principio e delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene di accogliere la domanda della ricorrente, nei sensi di cui al dispositivo che segue:
P. Q. M.
Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l’intermediario riconosca la correttezza del meccanismo di calcolo del rimborso anticipato del mutuo come indicato dalla ricorrente stessa.
Il Collegio dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa che l’intermediario corrisponda  alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla ricorrente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
Antonio Gambaro

dec-20120309-707