Decisione n. 6165 del 7 luglio 2016 – Collegio Centro – Mutuo fondiario

COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
(RM) MASSERA ............................. Presidente
(RM) MELI...................................... Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PAGNI ...................................Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI................................... Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MARINARO ......................... Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore NERVI ANDREA

Nella seduta del 08/06/2016 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO
La parte ricorrente espone di aver stipulato, in data 3 agosto 2009, un contratto di mutuo fondiario con l’intermediario resistente. Il contratto è indicizzato al franco svizzero, la somma mutuata è pari ad euro 144.000 ed il rimborso è previsto in 360 rate mensili, con tasso variabile (il parametro è il Libor franco svizzero a sei mesi) maggiorato di uno spread.
In data 20 luglio 2015 la parte ricorrente chiedeva il conteggio di estinzione del prestito; il documento fornito dall’intermediario evidenziava una rivalutazione del debito residuo pari ad euro 57.366,31, derivante dall’andamento del cambio franco svizzero/euro.
La parte ricorrente contesta il metodo di calcolo adottato dall’intermediario ai fini del conteggio per l’estinzione anticipata, in quanto non conforme alla decisione assunta dal Collegio di Coordinamento di questo Arbitro n. 4135/2015; in particolare, chiede che venga accertata la nullità della clausola che prevede, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, l’applicazione della duplice conversione franco svizzero/euro.
L’intermediario resiste alla pretesa. Dopo aver ricordato che le decisioni dell’Arbitro fanno riferimento solo al caso ivi deciso e non possono essere automaticamente applicate ad altre fattispecie, la parte resistente si diffonde in una ampia illustrazione del meccanismo di indicizzazione valutaria previsto dal contratto sottoscritto dai ricorrenti, per poi concludere che la sua applicazione al caso di specie è avvenuta in maniera del tutto legittima. In particolare, la banca sottolinea sia il puntuale rispetto della normativa in materia di trasparenza sia l’irrilevanza del precedente della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza 30 aprile 2014 in causa C-26/13).
DIRITTO
Il ricorso è meritevole di accoglimento nei termini di seguito precisati.
I. Come noto, i contratti di mutuo analoghi a quelli per cui è causa hanno formato oggetto di due decisioni del Collegio di coordinamento (nn. 7727/2014 e, poi, n. 4135/2015). La seconda decisione, in particolare, ha sancito la nullità della clausola contrattuale (art. 7) che disciplina l’estinzione anticipata, in quanto ha ritenuto che il meccanismo c.d. “di doppia conversione” ivi previsto sia contrario alle regole di trasparenza, correttezza ed
equità, che presiedono allo svolgimento del rapporto tra professionisti e consumatori. Il contratto su cui verte l’odierna controversia è del tutto identico a quello che ha formato oggetto della decisione ora richiamata. Si tratta, infatti, di un mutuo in euro indicizzato al franco svizzero (cfr. art. 4 del contratto), ossia di un mutuo la cui erogazione e le cui rate di rimborso sono regolate in euro ma la cui valuta di riferimento ai fini del calcolo
delle rate è il franco svizzero. Esso si caratterizza per il fatto che l’indicizzazione delle rate di rimborso dipende, oltre che dall’andamento del tasso di interesse convenzionale, anche dal tasso di cambio franco svizzero/euro. Nell’alea del contratto rientrano sia il rischio della fluttuazione del tasso di interesse (tipico di tutti i contratti di mutuo) sia quello connesso alla fluttuazione del citato tasso di cambio.
Il meccanismo di indicizzazione previsto nel contratto di mutuo, cioè le modalità con le quali le variazioni dei tassi incidono sull’ammontare delle rate del mutuo, prevede “conguagli semestrali”. In particolare, mentre le rate mensili (in euro) rimangono costanti per tutto il periodo di ammortamento del prestito, in applicazione di tale meccanismo (cfr. art. 4e art. 4/bis del contratto) alla fine di ogni semestre viene calcolato il differenziale fra i tassi; ’importo (“positivo” o “negativo”) così rilevato genera un addebito o un accredito su un “conto di deposito fruttifero”. Quanto alle modalità di calcolo delle somme dovute all’intermediario in caso di estinzione anticipata del mutuo, la banca osserva che i conteggi rispecchiano fedelmente quanto riportato nelle condizioni contrattuali del rapporto in oggetto (cfr. art. 7 del contratto, all. al ricorso).
II. Il procedimento previsto per il calcolo del capitale da rimborsare nel caso di estinzione anticipata del mutuo è agganciato alla sola variabile del tasso di cambio che viene applicato al capitale residuo. Il calcolo si articola in due fasi, e precisamente:
- in un primo momento, si converte in franchi svizzeri il capitale residuo, applicando il tasso di cambio convenzionale adottato al momento della stipula del contratto (“Franchi Svizzeri 1,5237 per un Euro”);
- in un secondo momento, per calcolare la somma che il mutuatario deve in concreto corrispondere alla banca (somma che, evidentemente, viene corrisposta in euro), si deve riconvertire in euro il capitale residuo, come sopra calcolato, adottando il tasso di cambio esistente al momento dell’estinzione (c.d. “tasso di periodo”).
Ciò precisato, deve osservarsi che il metodo di calcolo del debito residuo effettuato dalla banca presenta degli errori di calcolo. In particolare, posto che il debito residuo della parte ricorrente (quale indicato dalla banca; su ciò infra) ammonta ad € 122.840,40, il passaggio da euro a valuta estera si ottiene moltiplicando gli euro per il relativo cambio al tasso convenzionale. Nel contratto, questo tasso è indicato in euro 1,5237, mentre nel conteggio
rilasciato alla parte ricorrente il tasso storico riportato è 1,5314. Nel dettaglio, euro 122.840,40*1.5237=187.171,91 CHF.
Se il debito residuo così determinato deve essere pagato in euro, il passaggio da valuta estera a euro si ottiene con l’operazione di segno opposto, facendo riferimento al tasso di cambio esistente al momento della (richiesta di) estinzione: 187.171,91 CHF/1,04390 (cambio euro alla chiusura)= € 179.300,61 (debito residuo rivalutato).
La “rivalutazione” del debito residuo, ossia l’aggravio del costo per i ricorrenti risulta così pari ad € 179.300,61 – 122.840,40=€ 56.460,21. Si tratta di un importo inferiore a ciò che viene indicato nel conteggio di estinzione (€ 57.366,31).
Il Collegio osserva ulteriormente che il saldo del conto di deposito (positivo per il ricorrente nella misura di € 2.743,17) è stato sottratto dal debito residuo dopo la rivalutazione.
Invece, trattandosi di somme compensate dopo l’applicazione del cambio, matematicamente tale importo dovrebbe essere detratto prima di rivalutare il debito residuo, come peraltro già indicato nella decisione del Collegio di coordinamento n. 7727/2014 (€ 122.840,40 - € 2.743,17= € 120.097,23).
La somma corrispondente al debito residuo ammonta, in realtà, ad euro 120.097,23; ne consegue che, in ragione dei conteggi sopra esposti, l’aggravio del costo per i ricorrenti si riduce ulteriormente ad euro 55.199,40; la differenza rispetto a quanto indicato dalla banca ammonta dunque ad euro 2.166,91.
III.Alla luce di quanto precede, questo Collegio ritiene di ribadire il contenuto della decisione già assunta dal Collegio di coordinamento n. 4135/2015, nel senso che il meccanismo della “doppia conversione” previsto dall’art. 7 del contratto, si pone in contrasto con le regole di trasparenza, correttezza ed equità previste dalla disciplina dei
contratti dei consumatori. In particolare, la clausola in discorso non espone affatto le operazioni aritmetiche che devono essere eseguite al fine di realizzare la duplice conversione da una valuta all’altra e viceversa.
L’oscurità della clausola è ulteriormente comprovata dagli errori di calcolo evidenziati al punto II della presente decisione.
La clausola impugnata dal ricorrente deve dunque qualificarsi come nulla, ai sensi del combinato disposto degli artt. 33, comma 1 e 34, comma 2, e 36 del Codice del consumo (ovvero degli artt. 3, par. 1, e 4, par. 2, e 6, par. 1, dir. 93/13/CEE. Tale nullità non travolge l’intero contratto, ma si riverbera sulla determinazione del capitale residuo; quindi in caso di richiesta di estinzione anticipata la ricorrente dovrà restituire la differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo l’indicizzazione contrattuale al franco svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio in accoglimento del ricorso dispone che l’intermediario ricalcoli il capitale residuo secondo il criterio indicato in motivazione.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE
Maurizio Massera

dec-20160707-6165