Decisione N. 5289 del 16 maggio 2017 – Sistemi di informazione creditizia (SIC) – Mancato preavviso – Risarcimento

Decisione N. 5289 del 16 maggio 2017

COLLEGIO DI ROMA 

composto dai signori:

(RM) SIRENA …………….. Presidente
(RM) POZZOLO …………. Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) SIRGIOVANNI ………. Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) GRANATA …………… Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

(RM) CHERTI ………………  Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore POZZOLO ALBERTO FRANCO
Nella seduta del 17/03/2017 dopo aver esaminato:

-  il ricorso e la documentazione allegata
-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
-  la relazione della Segreteria tecnica

FATTO
Oggetto del ricorso è la legittimità di una segnalazione della ricorrente nei sistemi di informazione creditizia (SIC) effettuata dall’intermediario resistente, con riferimento a un rapporto di mutuo. La ricorrente afferma l’illegittimità della segnalazione in quanto non preceduta da preavviso e chiede un risarcimento di € 10.000,00. Contesta inoltre l’ammontare del debito segnalato e chiede un conteggio dettagliato dello stesso.
La resistente afferma la correttezza del conteggio del debito della ricorrente e la legittimità della segnalazione a sofferenza.

DIRITTO
Il Collegio nota preliminarmente che agli atti non è stato allegato il reclamo. A seguito di richiesta di integrazione, la ricorrente ha affermato di avere rivolto il reclamo attraverso il sito dell’intermediario, che tuttavia non le ha rilasciato copia né ricevuta. Poiché l’intermediario non ha eccepito l’assenza del reclamo, pur non avendo dato riscontro alla ricorrente di averlo ricevuto, e ha risposto nel merito alle contestazioni contenute nel ricorso, il Collegio ritiene che l’esistenza del reclamo possa essere ritenuta riconosciuta da entrambe le parti.
Dal ricorso e dalle controdeduzioni dell’intermediario è possibile ricostruire i seguenti eventi, rilevanti ai fini della decisione del Collegio.

    • La ricorrente è intestataria di un contratto di mutuo sottoscritto il 9/07/2004, assistito da garanzia ipotecaria e indicizzato al franco svizzero, per € 70.000,00 da estinguere in 240 rate mensili.
    • Il 5 luglio 2016, la ricorrente riceveva una lettera di diffida da parte di un legale rappresentante dell’intermediario resistente, seguita da telefonate da parte di uffici di recupero crediti incaricati dallo stesso intermediario; a seguito di questi contatti, apprendeva che ritardi nei pagamenti delle rate del mutuo per un debito complessivo di € 6.046,80, a seguito dei quali era stata da tempo segnalata nei SIC.
    • L’intermediario resistente afferma invece che la ricorrente aveva già in precedenza adito l’ABF con riferimento al medesimo rapporto di mutuo in merito alla corretta imputazione dei pagamenti effettuati; il Collegio si era pronunciato con decisione n. 2641 del 2.05.2015 condannando l’intermediario resistente alla corretta imputazione dei pagamenti effettuati dalla ricorrente.
    • In seguito alla decisione dell’ABF, le parti avevano concordato le modalità di adempimento dell’intermediario, con il riconoscimento da parte della ricorrente della propria esposizione debitoria e l’impegno a saldare gli arretrati entro il 7 agosto 2015.
    • Poiché la ricorrente non aveva saldato il proprio debito entro la scadenza pattuita, si era determinata una situazione debitoria all’origine della segnalazione nella Centrale Rischi.

Il Collegio nota che agli atti non è presente alcuna evidenza dell’esistenza di una segnalazione della ricorrente nei SIC privati, come da lei affermato, mentre l’intermediario resistente nelle controdeduzioni riconosce di averne segnalato il nominativo nella Centrale dei Rischi della Banca d’Italia. In merito, il Collegio rileva che l’intermediario resistente non ha presentato evidenza che la ricorrente sia stata informata della segnalazione prima che ne sia venuta autonomamente a conoscenza. La Decisione n. 11333/2016 del Collegio di Roma afferma che “Un obbligo di informativa, ma non di preavviso, si rinviene anche nella Circolare della Banca d’Italia n.139 del 29 aprile 2011, che reca le Istruzioni per gli intermediari creditizi in materia di Centrale dei rischi, ove è previsto che: ‘gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza’ (Cap. II, Sez. II, par.1.5). Nel caso di specie si deve osservare che la Banca non è in grado di provare l’invio né tantomeno la ricezione di alcun preavviso di segnalazione, posto che le evidenze prodotte di invio e ricezione del preavviso sono documenti meramente interni alla banca e quindi non possono costituire prova nei confronti della controparte.” Né vi è evidenza che permetta di affermare che la segnalazione sia fondata su una situazione di grave e non transitoria difficoltà del debitore che, anche se tempestivamente informato, non avrebbe avuto la possibilità di far fronte al proprio debito, cosicché da giustificarla anche in assenza di una comunicazione preventiva. Il Collegio ritiene pertanto che vi sia un difetto di preavviso da parte dell’intermediario resistente.
Relativamente alla richiesta di risarcimento del danno, la ricorrente afferma genericamente che la segnalazione le avrebbe creato “non poche difficoltà nell’ambito di alcune operazioni immobiliari che dovevo svolgere”. La descrizione del danno non è supportata da alcuna prova documentale. Non sembra quindi provata l’effettiva sussistenza di un danno, né tantomeno la sua entità (in proposito, si veda ad esempio la decisione n. 9069/2016 Collegio di Roma).
Infine, la ricorrente ha espressamente richiesto un conteggio dettagliato del proprio debito da parte dell’intermediario, contestandone genericamente la quantificazione. Al riguardo, la resistente ha prodotto, oltre al piano di ammortamento del mutuo, un riepilogo delle rate insolute, rispondendo di fatto alla richiesta della ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio dichiara cessata la materia del contendere per quanto riguarda la richiesta documentale. Accerta l’illegittimità del comportamento dell’intermediario per quanto riguarda la segnalazione presso la Centrale dei rischi contestata dalla ricorrente. Respinge la domanda risarcitoria. 

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE

Pietro Sirena

Dec-20170516-5289