Decisione n. 3625 del 6 maggio 2015 – Collegio Sud – Mutuo – Trasparenza

Decisione n. 3625 del 6 maggio 2015

COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
(NA) MARINARI ....................................... Presidente
(NA) CARRIERO ...................................... Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CONTE ............................................. Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RISPOLI FARINA ............................. Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI ............................ Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO
Nella seduta del 14/04/2015 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con il reclamo e, insoddisfatto, con il successivo ricorso, il sovvenuto, titolare (insieme al cointestatario) di un mutuo indicizzato al franco svizzero stipulato nel 2001, domanda la restituzione dell’importo di € 239,68 corrispondente alla somma degli oneri applicati dall’intermediario per il ritardato pagamento di alcune rate. A sostegno della propria richiesta eccepisce di aver effettuato i pagamenti nei termini contrattualmente previsti
(giorno 21 di ogni mese), allegando copia dei relativi bonifici. Costituitosi, il resistente premette che la modalità contrattualmente prevista di pagamento delle rate è l’addebito diretto su conto corrente. Tale modalità è stata dal ricorrente osservata fino al febbraio 2011 e i pagamenti, di conseguenza, regolari. In tale circostanza, la rata n.110 veniva pagata in parte tramite bonifico bancario. L’importo risultava tuttavia insufficiente al saldo della stessa, atteso che questa era maggiorata di € 5,16 a titolo di commissione per l’invio della certificazione annuale contrattualmente
prevista. A partire dalla predetta rata, il ricorrente “in via del tutto arbitraria” utilizzava la diversa modalità di pagamento con bonifico bancario, incorrendo in alcuni ritardati pagamenti in casi nei quali, come per la rata indicata, all’importo solitamente dovuto andavano sommate commissioni o altre voci di costo contrattualmente previste. A fronte di un primo reclamo del 20 maggio 2014 “in un’ottica di attenzione alla clientela” avrebbe rimborsato le maggiorazioni in parola. Seguiva un ulteriore reclamo al quale la resistente rappresentava che, pur essendo il bonifico stato registrato prima della scadenza, lo stesso non era sufficiente a saldare l’esatto ammontare della rata, maggiorata delle spese per l’incasso dei crediti scaduti e delle spese di sollecito contrattualmente previste. Con riferimento ai bonifici effettuati a saldo di ulteriori rate, ha evidenziato che, dal piano di ammortamento e dal dettaglio delle rate “è […] riscontrabile che il pagamento effettuato in tali occasioni sia stato contabilizzato oltre la scadenza solo per le rate nn. 111, 142, 145 e 148, mentre per le rimanenti rate nn. 110, 113, 124, 125, 126, 135, 138, 143, 144, 146, 147, 149, 150, prima del 21 del mese”. Ciò a riprova che, per quanto riguarda il secondo gruppo di rate “il ritardato pagamento è attribuibile esclusivamente alla controparte la quale non ha bonificato un importo sufficiente a saldarle”, mentre (relativamente al primo gruppo di rate) “la contabilizzazione è avvenuta a cavallo tra una settimana e l’altra, così allungando le tempistiche di registrazione del pagamento e, in talune occasioni,
determinando l’applicazione degli oneri per ritardato pagamento sulle rate successive”. Effettuate ulteriori precisazioni con riguardo a specifiche, diverse situazioni debitorie, conclude per il rigetto del ricorso.
DIRITTO
Dalla documentazione agli atti emerge che l’importo di cui il ricorrente chiede la restituzione corrisponde alla sommatoria degli oneri applicati dall’intermediario a partire dal marzo 2009, al netto dell’importo di € 8,91 addebitato per ogni rata a titolo di spese amministrative e spese di incasso. Ora, a sostegno della propria pretesa, il ricorrente produce copia delle distinte dei bonifici effettuati per il pagamento delle rate, tutti di importo costante e con data valuta di addebito anteriore alla scadenza prevista per il giorno 21 del mese. I pagamenti risultano tuttavia talora registrati successivamente alla data di scadenza della rata, come la stessa parte resistente non ha difficoltà a
riconoscere, imputandola, per un verso, alla modalità di pagamento diversa dall’addebito diretto in conto unilateralmente prescelta dal ricorrente e, per altro verso, a contabilizzazioni a cavallo tra le diverse settimane. Per il resto, come rilevato dalla resistente, l’importo bonificato è in un primo momento risultato insufficiente per il saldo
della rata n. 110, in scadenza al 21 febbraio 2011 (maggiorata di € 5,16 a titolo di “spese invio certificazione interessi”), commissione prevista tanto nel contratto di mutuo quanto nel documento di sintesi. Più in generale, il disallineamento tra importi bonificati e importi dovuti sembra aver generato l’addebito dei successivi oneri di recupero e degli interessi di mora, pure contrattualmente definiti.
Precisato questo, pare al Collegio dirimente la circostanza che l’art. 6 del documento contrattuale espressamente prevede che “il mutuo dovrà essere rimborsato ratealmente, senza necessità di comunicazione scritta da parte della Banca, mediante il pagamento delle rate come indicato nel piano di ammortamento..oltre spese ed oneri” e che “il
pagamento delle prime due rate avverrà mediante bonifico bancario e per le successive a mezzo RID”.
A fronte della riportata disposizione negoziale, avuto presente che non sembrano imputabili all’intermediario accrediti di importi non dovuti, non può il giudicante non osservare (conformemente a quanto già ritenuto dal Collegio di Milano con la decisione n. 6386/2013) che “la modalità di pagamento tramite RID è, nel contesto del contratto, una clausola essenziale, in quanto funzionale a consentire l’esattezza del pagamento delle rate di volta in volta suscettibili di variazione”; che “tale modalità era, quindi, intesa ad evitare il prodursi di insoluti parziali quali, invece, effettivamente determinatisi in seguito ai pagamenti tramite bonifico da parte della cliente” e  conseguentemente concludere per l’infondatezza della pretesa.
P.Q.M.
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
Marcello Marinari

dec-20150506-3625