Decisione n. 1925 del 6 giugno 2012 – Mutuo – Surrogazione

Decisione n. 1925 del 6 giugno 2012

IL COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:

- Prof. Avv. Antonio Gambaro..........................................Presidente
- Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla.......................Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. ssa Cristiana Maria Schena....................................Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore)
- Dott. Mario Blandini................................................Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Dott.ssa Anna Bartolini.............................................Membro designato dal C.N.C.U.
nella seduta del 26 gennaio 2012 dopo aver esaminato

il ricorso e la documentazione allegata;

le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;

la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente è titolare, dal 13 gennaio 2004, unitamente ad un altro nominativo, di un contratto di mutuo – in euro indicizzato al franco svizzero - per l’acquisto di un immobile che, successivamente (11 ottobre 2006), si è accollato per intero. L’8 gennaio 2010 il mutuatario ha chiesto alla propria banca la surroga del contratto a favore di altra banca. Tale operazione (prevista per il mese di febbrario 2010) non si è perfezionata, in quanto il conteggio estintivo elaborato dalla convenuta è stato contestato dal mutuatario.
Con un precedente ricorso all’ABF nei confronti dell’attuale convenuta (n. 353861 del 5/5/2010) il mutuatario ha contestato il conteggio estintivo prodotto dalla banca cedente per la surroga del mutuo e ha chiesto al Collegio di decidere in merito “al corretto rispetto del contratto, della legislazione vigente in materia e conseguentemente dei conteggi”.
Il Collegio ha accolto parzialmente il ricorso (decisione 1378/10 del 26/11/2010), accertando che “alcuni oneri esposti dall’intermediario nell’ultimo conteggio presentato al ricorrente” non sono risultati “conformi alle disposizioni vigenti”.
Al fine di adempiere alla citata decisione, la banca:
- con nota del 20/12/2010, ha comunicato alla Segreteria Tecnica di avere provveduto, oltre al pagamento delle spese, a “tenere in considerazione le indicazioni indicate dal Collegio in merito alla predisposizione del conteggio di estinzione e alla applicazione degli oneri”;
- con successiva comunicazione del 22/12/2010 ha trasmesso copia della comunicazione inviata al cliente, datata 21/12/2010, con la quale forniva precisazioni su “alcune voci contenute nel conteggio di estinzione”, ed in particolare quella relativa alle modalità di calcolo della “RIVALUTAZIONE”, operata ai sensi dall’art. 9 del contratto.
Il ricorrente con lettera del 7/2/2011, dopo aver ricevuto la comunicazione dell’intermediario, ha chiesto, tra l’altro, alla convenuta di effettuare il calcolo relativo alla rivalutazione in “franchi svizzeri in base al tasso di cambio contrattualmente previsto (cambio storico=1,5952) e successivamente convertito in euro in base alla quotazione del
tasso di cambio franco svizzero/euro rilevato in data 12/2/2010, pari a 1,4654”.
La convenuta con lettera del 28/3/2011 ha comunicato al ricorrente di “non potere accordare” quanto richiesto circa la possibilità di “estinguere il mutuo utilizzando il tasso di cambio Franco Svizzero/Euro in vigore alla data del 12/2/2010 (1,4651)”.
L’istante con lettera del 21/4/2011 e successivo sollecito del 16/5/2011, ha chiesto alla banca di ritornare sulla proprio intendimento facendo, altresì, presente che “la decisione di sospendere la surroga”
è stata causata da errori imputabili alla convenuta, come “evidenziato dalle considerazioni dell’ABF alle pagine 5/6/7 della decisione 1378/10”. La banca, con comunicazione datata 23/5/2010, nel rigettare la richiesta ha altresì fatto presente:
- di impegnarsi ad emettere un nuovo conteggio di estinzione “epurato dagli oneri ritenuti non confermi alla vigente normativa ... utilizzando il tasso di cambio in vigore alla data del nuovo atto di surroga” così come previsto contrattualmente;
- di non applicare più “la rata di cauzione” all’atto della surroga;
- di essere disponibile, come già rappresentato per “le vie brevi” a corrispondere al cliente la somma di € 5.000,00 a titolo di “riparazione dei disagi” arrecategli, previa rinuncia ad ulteriori pretese.
Con lettera dell’1/6/2011 il ricorrente ha comunicato alla convenuta di non volere accettare la proposta ricevuta.
Il ricorrente, allegando la corrispondenza intervenuta in seguito alla decisione del Collegio, ha fatto presente di avere richiesto alla convenuta di “sviluppare il calcoli secondo quanto proposto con la [sua] lettera del 7/2/2011”.
In relazione al mancato accoglimento della proposta da parte dell’intermediario ha chiesto al Collegio una “decisione in merito”.
L’intermediario, con la presentazione delle controdeduzioni, con PEC tramite il Conciliatore Bancario in data 20/7/2011, ha ripercorso preliminarmente la vicenda, facendo presente che:
- la contestazione, in origine, riguardava le modalità alla convenuta per consentire la surroga del mutuo, con contestuale estinzione del contratto di mutuo fondiario indicizzato al Franco svizzero CHF concluso con il ricorrente (all. 2), sulle cui modalità le “parti non erano riuscite a trovare un accordo”;
- il Collegio ABF, con decisione n. 1378/10, si è espresso in relazione al ricorso presentato in data 5/5/2010 dallo stesso ricorrente; con la citata decisione, ha tra l’altro precisato di doversi limitare a stabilire la legittimità delle "causali" poste dalla Banca a fondamento delle richieste del ricorrente, senza però poter statuire sul merito della determinazione e quantificazione dei medesimi importi effettuate" dalla convenuta, concludendo - in accoglimento parziale del ricorso - che nel conteggio alcuni oneri “non risultavano rispettosi della disciplina di riferimento” e
specificando, infine, che sarebbe spettato" alle parti discutere e concordare gli specifici importi che risulteranno dovuti”;
- dopo la pronuncia, è seguito un “fitto scambio di corrispondenza” sulle modalità predisposizione di un nuovo conteggio;
- in tale occasione è sorta la contestazione, di cui al ricorso, su un unico punto riferito al “tasso di cambio Franco svizzero/Euro da utilizzarsi per calcolare la conversione in Euro del capitale residuo da rimborsare all'esponente una volta che fosse stato calcolato in Franchi svizzeri sulla base del tasso di cambio contrattualmente previsto”;
ciò in quanto, il ricorrente ha chiesto l’applicazione del tasso di cambio Franco/svizzero rilevato in data
12/10/2010 ovvero in occasione del primo conteggio richiesto dal ricorrente, anziché quello da rilevare alla data dell’estinzione del finanziamento;
- pur non accogliendo la citata richiesta, ritenuta “non rispettosa delle previsioni”contrattuali, si è resa "disponibile a corrispondere la somma di € 5.000 a titolo di riparazione di eventuali danni cagionati e peraltro non provati", tale proposta è stata rifiutata dal ricorrente, che in seguito ha avanzato il ricorso in oggetto.
La banca ha eccepito, in primo luogo, “l’inammissibilità del ricorso”, in quanto la contestazione non atterrebbe ad uno “specifico servizio bancario, bensì alla modalità di esecuzione della decisione n. 1378/10 assunta” dal Collegio.
In subordine, ove la questione venisse valutata nel merito, ha chiesto al Collegio di considerare la proposta del ricorrente “non accoglibile”, in quanto la stessa “non è conforme e rispondente alle pattuizioni convenute". Ha, altresì, precisato che:
- il ricorrente non ha contestato le modalità di “rivalutazione” operata ai sensi dell’art. 9 del contratto “bensì esclusivamente la scelta della data da assumere per rilevare il tasso di cambio Franco Svizzero/Euro e procedere quindi alla rivalutazione della somma in Franchi Svizzeri e poi alla conversione della stessa in Euro";
- “il tenore letterale della disposizione ..è chiaro e non lascia adito ad equivoci: il tasso di cambio da utilizzarsi per convertire in Euro il capitale da restituire alla Banca, dopo che sia stato calcolato in Franchi Svizzeri sulla base del tasso di cambio contrattualmente previsto, deve essere quello rilevato nel giorno di esecuzione del pagamento estintivo del finanziamento erogato dalla Banca”;
- l'impianto contrattuale “che disciplina gli aspetti tecnico-operativi del mutuo in questione non ammette che il capitale residuo da restituire alla Banca venga calcolato retroattivamente rispetto alla data di effettivo rimborso, atteso che il meccanismo di indicizzazione al Franco Svizzero - non può e non deve   ;
- secondo quanto espressamente statuito dal Collegio ABF, “la legittimità delle modalità di determinazione dell'importo residuo da rimborsare deve essere valutata per I'appunto avendo riguardo alle previsioni contrattuali;
- il ricorrente non ha “ha adotto alcuna motivazione a sostegno della richiesta di applicazione “tasso di cambio Franco svizzero/Euro rilevato in occasione della data fissata per la prima stipula dell'atto di surroga del Contratto di mutuo Indicizzato, che poi non si é concretizzata”.
Come richiesto, le controdeduzioni della Banca sono state trasmesse al ricorrente con e-mail.
Con comunicazione del 29/8/2011 il ricorrente ha replicato alle osservazioni della convenuta facendo, tra l’altro, presente, che:
- la surroga “non si è concretizzata nei primi mesi del 2010 esclusivamente per errori, omissioni..ed evidenziati nella decisione ABF 1378/10;
- il cambio E/Fsv è passato da 1,4654 a circa 1,14;
- ogni mese la rata è maggiorata di circa 70/80 Euro rispetto a quella offerta dalla banca concorrente;
- per i conguagli di indicizzazione finora pagati ipotizza “al cambio attuale” un importo di circa 1.800,00 euro;
- ha “speso risorse e dedicato tempo ... per far rispettare” i propri diritti.
DIRITTO
Benché la domanda del ricorrente non sia di facilissima interpretazione si deve intendere che nel presente ricorso il ricorrente non ha contestato le modalità di “rivalutazione” operata ai sensi dell’art. 9 del contratto bensì esclusivamente la scelta della data da assumere per rilevare il tasso di cambio Franco svizzero/Euro. In sostanza il ricorrente ritiene che la data rispetto alla quale vada rilevato il tasso di cambio tra Euro e Fsv, sia quella della sua richiesta di procedere ai calcoli in vista della surroga; rilevando a tale proposito come tale operazione non si sia concretizzata nei primi mesi del 2010 esclusivamente per errori ed omissioni evidenziati nella decisione ABF 1378/10.
Sennonché in tale modo vengono confusi due temi giuridici distinti. Il ricorrente ha certamente ricevuto una informazione errata quando ha chiesto il calcolo del debito residuo in vista di una surroga del mutuo. Tale errata informazione può dare origine ad una responsabilità contrattuale, qualora ricorrano i presupposti oggettivi e
soggettivi dell’inadempimento contrattuale. Ma anche in questa prospettiva il danno risarcibile è quello direttamente derivante, mediante congruo nesso causale, dallo specifico inadempimento riscontrato. Grosso modo si può immaginare che il danno risarcibile corrisponda alla perdita della chance di concludere altro contratto di muto a
condizioni più favorevoli. Del resto l’intermediario convenuto ha ben inteso tale profilo offrendo un somma di danaro per risarcire a titolo transattivo simile tipologia di danno. Ma la proposta non è stata accettata dal ricorrente.
L’errata informazione ricevuta non può invece produrre l’effetto di modificare le pattuizioni contrattuali,come in sostanza pretenderebbe il ricorrente. Infatti non vi è nulla nel contratto che consenta di fissare alla data della domanda di estinzione del rapporto la data rilevante ai fini della individuazione del tasso di cambio tra Euro e Fsv. Tale data, peraltro ragionevolmente, è quella in cui la banca opera il calcolo e può provvedere alle necessarie
coperture.
Posto quindi che la pretesa svolta dal ricorrente non è correlata ai fatti giuridicamente rilevanti che hanno caratterizzato la vicenda, essa non può essere accolta.
P.Q.M.
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE

Antonio Gambaro

dec-20120606-1925