Decisione N. 149 del 12 gennaio 2017 – Mutuo – Interessi

Decisione N. 149 del 12 gennaio 2017

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA .................. Presidente

(MI) TENELLA SILLANI ........Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) BONGINI .......................Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) FERRETTI ......................Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

(MI) PERICU .......................... Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BONGINI

Nella seduta del 08/11/2016 dopo aver esaminato:

-  il ricorso e la documentazione allegata
-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
-  la relazione della Segreteria tecnica

FATTO
Oggetto della presente controversia è un contratto di mutuo che contempla una duplice indicizzazione, sia del tasso di interesse (indicizzazione al tasso Libor Franco Svizzero a 6 mesi lettera), sia del capitale (indicizzato al tasso di cambio Euro/Franco Svizzero).
Parte ricorrente deduce sia la responsabilità precontrattuale dell’intermediario, sia la vessatorietà della clausola di rivalutazione, chiedendone la disapplicazione.
Parte resistente eccepisce l’inammissibilità del ricorso sotto un duplice profilo: i) mancanza del preventivo reclamo, e ii) incompetenza temporale dell’Arbitro, trattandosi di contratto stipulato nel 2007

DIRITTO
Sul tema della competenza dell’Arbitro in relazione a contestazioni afferenti alla validità della clausola di rivalutazione relativa a mutuo indicizzato stipulato anteriormente alla data del 1° gennaio 2009, si rammenta l’orientamento adottato dal Collegio di Coordinamento (cfr., tra le altre, le decisioni Collegio di Coordinamento, decisione n. 5855/15 del 29.07.2015 e n. 5866/15 del 29.07.2015), che ha ritenuto sussistente la competenza del Collegio arbitrale ogni qual volta la materia del contendere riguardi una condotta tenuta dall’intermediario in pendenza del rapporto di mutuo, e non sull’interpretazione ab origine di una clausola negoziale dello stesso.

Pertanto qualora la domanda principale proposta dal ricorrente abbia per oggetto operazioni e comportamenti successivi al 1° gennaio 2009 (quali ad esempio i conteggi di anticipata estinzione del finanziamento, come nel caso in esame), si deve affermare la competenza temporale del Collegio arbitrale.

Tuttavia, si richiede altresì che il ricorso all’Arbitro sia preceduto da un vero e proprio atto di reclamo rivolto a parte resistente. Il Collegio richiama il proprio costante orientamento (Collegio di Coordinamento decisione n. 5304/2013) secondo il quale in assenza di un preventivo reclamo rivolto alla parte resistente da parte ricorrente non sia possibile proseguire con la procedura ABF.

Dall’esame delle allegazioni fattuali delle parti, nonché della documentazione versata in atti, emerge come il messaggio di posta elettronica ordinaria datato 25.03.2015, indicato da parte ricorrente come atto di reclamo, abbia avuto ad oggetto una semplice richiesta di informazioni circa le modalità di estinzione anticipata e non contenga alcun elemento che possa ravvisare un atto di reclamo che contesti un comportamento anche omissivo dell’intermediario.

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio dichiara il ricorso improcedibile. 

IL PRESIDENTE

Flavio Lapertosa

Dec-20170112-149