Decisione N. 10964 del 15 dicembre 2016 – Mutuo fondiario – In valuta

 

Decisione N. 10964 del 15 dicembre 2016 

COLLEGIO DI ROMA 

composto dai signori:

(RM) MASSERA................Presidente

(RM) PAGLIETTI..............Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) SCIUTO...................Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) CARATELLI............Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

(RM) RABITTI ................Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore PAGLIETTI MARIA CECILIA

Nella seduta del 23/09/2016 dopo aver esaminato:

-  il ricorso e la documentazione allegata
-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
-  la relazione della Segreteria tecnica
Fatto
Sottoscritto, in data 21.12.2007, un contratto di mutuo fondiario per un importo di € 130.000,00, indicizzato al franco svizzero, con un tasso di cambio convenzionalmente fissato in franchi svizzeri 1,6684 per ogni euro, della durata di 300 rate mensili a tasso variabile (Libor franco svizzero a sei mesi) e spread dell’1,30%, il ricorrente richiedeva, nel mese di Ottobre 2015, il conteggio di estinzione anticipata e in tale sede per la prima volta veniva a conoscenza del fatto che il capitale residuo sarebbe stato maggiorato di una somma derivante da un’operazione di rivalutazione monetaria.
Il conteggio estintivo proposto dalla banca in data 21.10.2015, inoltre, indicava un tasso di cambio convenzionale differente rispetto a quello indicato in contratto (1,69870 anziché 1,6684). Il ricorrente presentava quindi reclamo, contestando la rivalutazione del capitale richiesta nel suddetto conteggio. Non ricevendo risposta soddisfacente, presentava ricorso all’ABF.
Costituitosi, l’intermediario eccepisce preliminarmente che, afferendo la domanda ad un presunto vizio genetico di un contratto stipulato nel 2007, il ricorso dovrebbe essere dichiarato irricevibile per incompetenza ratione temporis in quanto.
Nel merito, la banca riassume le caratteristiche del contratto, indicandole nella circostanza per cui esso, benchè erogato in Euro, è indicizzato al Franco Svizzero (cfr. art.4 del contratto), la cui erogazione e le cui rate di rimborso, cioè, sono regolate in Euro ma la cui valuta di riferimento ai fini del calcolo delle rate è il Franco Svizzero; l’indicizzazione delle rate di rimborso dipende sia dall’andamento del tasso di interesse convenzionale (Libor franco svizzero a sei mesi), che dal tasso di cambio Franco Svizzero/Euro, che deve quindi essere preso in considerazione per calcolare l’equivalente in Euro delle rate di rimborso: quindi nell’alea del contratto stesso rientrano sia il rischio della fluttuazione del tasso di interesse (tipico di tutti i contratti di mutuo) sia quello connesso alla fluttuazione del tasso di cambio Franco Svizzero/Euro; che il meccanismo di indicizzazione avviene mediante “conguagli semestrali”; in particolare mentre le rate mensili (in euro) rimangono costanti per tutto il periodo di ammortamento del prestito in applicazione di tale meccanismo (cfr. art. 4e art. 4/bis del contratto ) alla fine di ogni semestre viene calcolato il differenziale fra i tassi e l’importo (“positivo” o “negativo”) rilevato genera un addebito o un accredito su un “conto di deposito fruttifero”. L’intermediario afferma dunque la correttezza del conteggio effettuato, il quale, in ossequio a quanto previsto nel contratto per il calcolo del capitale da rimborsare in caso di estinzione anticipata del mutuo (cfr. art. 7 del contratto) è agganciato alla sola variabile del tasso di cambio in quanto si applica al capitale residuo, con la conseguenza che, attesa l’indicizzazione del capitale al Franco Svizzero, qualora il tasso di cambio vigente al momento dell’estinzione (come nel caso in esame) sia sfavorevole rispetto al «tasso di cambio convenzionale” di erogazione del capitale (cioè nel caso in cui il Franco Svizzero si sia apprezzato sull’Euro), l’equivalente in Euro del capitale residuo da rimborsare sarà maggiore dell’equivalente in Euro previsto dal piano di ammortamento. Il calcolo si articola, dunque, in due fasi, e precisamente: a) in un primo momento, si converte in Franchi Svizzeri il capitale residuo, applicando il tasso di cambio convenzionale adottato al momento della stipula. Conseguentemente, per convertire in Franchi Svizzeri il capitale residuo, espresso in Euro, adottando il tasso di cambio convenzionale di “Franchi Svizzeri 1,69870 per un Euro”, è evidente che bisogna moltiplicare tale capitale residuo per il menzionato tasso di cambio; b) in un secondo momento, per calcolare la somma che il mutuatario deve in concreto corrispondere alla Banca (somma che, evidentemente, viene corrisposta in Euro), si deve riconvertire in Euro il capitale residuo, come sopra calcolato, adottando il tasso di cambio esistente al momento dell’estinzione (c.d. “tasso di periodo”). Conseguentemente, per calcolare l’equivalente in Euro (al cambio attuale) del capitale residuo in Franchi Svizzeri di cui al punto (a) è necessario dividere tale importo per il tasso di periodo.

Quanto all’asserita mancanza di trasparenza, si osserva che il ricorrente ha avuto sia nella fase pre-contrattuale (foglio informativo) che nelle stesse previsioni contrattuali sottoscritte piena consapevolezza dei rischi connessi all’operazione; che le condizioni economiche di tutta l’operazione (in particolare quelle relative ai meccanismi di indicizzazione e rivalutazione) erano state, peraltro, riepilogate al ricorrente con nota del 01.03.2013 e, quindi, con missiva del 26.03.2015; in merito poi alla decisione del Collegio di coordinamento n. 4135/15 - la banca dichiara che il meccanismo previsto dall’art. 7 (Estinzione anticipata) risulta chiaro e matematicamente semplice:

La banca ritiene altresì non pertinente il richiamo alla Corte di Giustizia che si pronunciava su una fattispecie contrattuale affatto differente diversa.
Il ricorrente, contestando “il metodo di calcolo” applicato dalla resistente nel conteggio per l’estinzione anticipata di un mutuo fondiario in franchi svizzeri, chiede, dunque, che venga dichiarata la nullità dell’art. 7 del contratto, che l’intermediario proceda ad un nuovo conteggio dell’importo residuo dovuto, e dunque di poter estinguere il finanziamento versando solamente il capitale residuo, senza alcuna operazione di indicizzazione.
La banca chiede il rigetto per infondatezza del ricorso.

DIRITTO 

Analizzando preliminarmente l’eccezione d’incompetenza temporale sollevata dalla convenuta, deducendo la ricorrente un vizio genetico del contratto stipulato nel 2007, mentre il Collegio può occuparsi solo di controversie riguardanti fatti verificatisi dopo il 1° gennaio 2009, è orientamento costante di questo Collegio di ritenerla infondata in quanto la contestazione inerisce le modalità di calcolo adottate nel conteggio per l’estinzione anticipata effettuato dall’intermediario resistente, conteggio che risale al 2015 e quindi a periodo che può costituire oggetto di esame da parte di questo Collegio. (Decisione n. 5688/16 del 16/06/2016).

Nel merito, la questione dell’interpretazione e applicazione delle norme contrattuali in materia di meccanismo di indicizzazione dei mutui in franchi svizzeri è stata esaminata a più riprese da dalla giurisprudenza di legittimità e da quella europea, nonché, per fattispecie in cui è parte l’odierna resistente e del tutto sovrapponibili a quella in esame, da questo Arbitro.

Posto che l’accertamento del corretto metodo di calcolo previsto dall’art. 7 del contratto implica la preventiva verifica della legittimità ed efficacia della clausola medesima, è orientamento costante di questo Arbitro ritenere che detta clausola, nel prevedere, in caso di richiesta di estinzione anticipata, che l’importo del capitale residuo vada prima convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale fissato nel contratto e successivamente riconvertito in euro al cambio franco svizzero/euro rilevato il giorno del rimborso, esponga il cliente alla doppia alea della duplice conversione del capitale residuo, prima in Franchi Svizzeri al tasso convenzionale e poi in Euro al tasso di periodo. A fronte della circostanza che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al “tasso di cambio convenzionale”, e l’importo così ottenuto sia poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente (meccanismo c.d. “di doppia conversione”), non vengono affatto esposte le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa). Al contrario, l’operazione, implicando un elevato tecnicismo (Cass. 29 maggio 2012, n. 8548), avrebbe richiesto che venisse esposto «in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera», nonché «il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo». L’assenza di una chiara illustrazione delle modalità operative del meccanismo c.d. “di doppia conversione” da parte della resistente configura dunque una condotta non in linea con i canoni di correttezza e di buona fede cui le parti sono tenute (Collegio di Coordinamento del 20 novembre 2014 n. 7727) e, in quanto non trasparente, deve essere considerata abusiva e dunque nulla (ponendosi in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE, secondo la ricostruzione della Corte di giustizia dell’Unione (ovvero con l’art. 34, 2° comma, cod. cons.), con la conseguenza che l’intermediario dovrà calcolare il capitale residuo da restituire in sede di estinzione anticipata come differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote già restituite senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7, come confermato di recente dalla giurisprudenza di merito (Trib. Milano, 16 novembre 2015).

Alla luce di quanto sopra, ai fini del richiesto l’accertamento del corretto meccanismo di calcolo della rivalutazione in caso di estinzione anticipata riportata nell’art. 7 del contratto, deve osservarsi che il metodo di calcolo del debito residuo effettuato dalla banca presenta degli errori di calcolo.
In particolare, dato un debito residuo di € 105.051,65, il passaggio da euro a valuta estera si ottiene moltiplicando gli euro per il relativo cambio (nel nostro caso cambio convenzionale sottoscritto nel contratto) di 1,6684, mentre nel conteggio il tasso storico riportato è 1,69870 ( 105.051,60*1,6684 =175.268,08 CHF). Se il debito residuo così determinato deve essere pagato in euro, il passaggio da valuta estera a euro, ovviamente, si ottiene con l’operazione di segno opposto (175.268,08 CHF/1,09360 (cambio euro alla chiusura)= € 160.267,08 (debito residuo rivalutato). Quindi la “rivalutazione” ossia l’aggravio del costo effettivo per il ricorrente è pari ad: € 160.267,08 – 105.051,65 = € 55.215,43. Invece, sul conteggio estintivo viene indicato addirittura un importo superiore, pari ad € 58.126,15. Il saldo del conto di deposito poi (positivo per il ricorrente per € 16.033,95) è stato sottratto dal debito residuo dopo la rivalutazione mentre matematicamente - essendo somme compensate dopo l’applicazione del cambio - tale importo andrebbe detratto prima di rivalutare il debito residuo, come peraltro già deciso nel corso del Collegio di coordinamento del 2014.

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio dispone che l’intermediario ricalcoli il capitale residuo secondo il criterio indicato in motivazione.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE

Maurizio Massera

Dec-20161215-10964