Anteprima: Decisione n. 17697/2017 del 21.12.2017 – Collegio di Milano

COLLEGIO DI MILANO 

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA ………………… Presidente

(MI) ORLANDI …………………….. Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) BONGINI …………………… Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) MANENTE ………………..Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

(MI) DE VITIS ………………….. Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore DIEGO MANENTE

Nella seduta del 19/09/2017 dopo aver esaminato:

-  il ricorso e la documentazione allegata
-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
-  la relazione della Segreteria tecnica

FATTO
Con ricorso ricevuto in data 24/7/ 2016, il ricorrente, premesso di aver stipulato in data 22/04/2008 con l’intermediario convenuto un contratto di mutuo fondiario ipotecario indicizzato al franco svizzero e di avere richiesto nel marzo del 2016 il conteggio informativo per anticipata estinzione, ha impugnato le modalità di calcolo utilizzate dal resistente, che hanno comportato, per effetto della rivalutazione storica del cambio valuta euro-franco svizzero, un aumento di € 23.938,85 del capitale residuo pari ad € 49.892,07. Detto in estrema sintesi, parte attrice - che nel reclamo non ha compiutamente enucleato le proprie domande - ha contestato per un verso, la mancata o insufficiente informativa in fase precontrattuale sul meccanismo di doppia conversione previsto dagli artt.7 e 7 bis del contratto, per l’altro verso la non corretta applicazione della stessa disciplina pattizia.
Il ricorrente ha allegato che l’intermediario si sarebbe limitato a riscontrare il reclamo con risposte standard e proposte di «eventuale cambio mutuo» con conseguente rinuncia a ogni domanda o pretesa relativa al contratto in questione.
La banca resistente ha presentato le proprie controdeduzioni, interpretando la domanda di parte attrice come richiesta di accertare e dichiarare che il mutuo in oggetto è denominato in Euro e non in Franchi Svizzeri e di condannare la convenuta a emettere un nuovo conteggio di estinzione anticipata senza applicare la rivalutazione del capitale.
Muovendo da questa prospettiva, ha chiesto al Collegio, in via preliminare,  di dichiarare il ricorso inammissibile per incompetenza temporale dell’ABF,in quanto la domanda afferisce esclusivamente al momento genetico della formazione del contratto, stipulato nel 2008; in via subordinata, nel merito, sulla scorta di articolate considerazioni, di respingere il ricorso perché infondato.

Con successiva replica il ricorrente ha contestato articolatamente le controdeduzioni dell’intermediario, precisando il contenuto delle domande rivolte al Collegio nel senso di accertare e dichiarare la nullità delle clausole contenute agli artt. 7 e 7 bis del contratto di mutuo e, per l’effetto, di condannare Banca a emettere un nuovo conteggio di estinzione anticipata senza applicare la rivalutazione.

DIRITTO 

La controversia sottoposta all’esame del Collegio attiene, nella sua essenza, alla contestazione delle modalità di calcolo previste dagli artt. 7 e 7 bis del contratto inter partes utilizzate dall’intermediario per il conteggio estintivo di un mutuo indicizzato in franchi svizzeri.

L’art. 7 stabilisce che, in caso di richiesta di estinzione anticipata, <<ai fini del rimborso anticipato il capitale restituito nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in Franchi Svizzeri in base al tasso di cambio convenzionale e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio franco svizzero/euro (...) nel giorno dell’operazione di rimborso>>. In altri termini la norma contrattuale prevede un meccanismo di doppia conversione valutaria, prima in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale fissato nel contratto e successivamente una riconversione in euro al cambio franco svizzero/euro rilevato il giorno del rimborso.

L’art. 7 bis (“Conversione”) regola la «conversione del tasso riferito al Franco in uno riferito all’Euro» su opzione della parte mutuataria e il successivo comma 5 precisa che l’operazione descritta viene eseguita «dopo avere decurtato il saldo eventualmente esistente sul rapporto di deposito fruttifero» collegato al mutuo e il cui regime alimentazione e di remunerazione di un rapporto di deposito fruttifero collegato al mutuo. Così descritto l’assetto contrattuale, si tratta preliminarmente di verificare la competenza del Collegio ratione temporis in merito alle questioni sollevate con il ricorso.

Esaminati gli atti del procedimento, ritiene il Collegio che l’eccezione di incompetenza temporale formulata dal resistente sia fondata con riferimento alla domanda diretta ad ottenere la declaratoria di nullità delle clausole contenute negli artt. 7 e 7 bis del contratto di mutuo, il cui esame porterebbe necessariamente il Collegio a verificare l’effettiva sussistenza di un vizio risalente al momento stesso della stipulazione del mutuo, cioè all’ aprile del 2008, quindi un’epoca anteriore a quella in relazione alla quale sussiste la competenza temporale dell’Arbitro (cfr. Sezione I, par. 4 delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e sevizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d’Italia, secondo cui “non possono essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1 gennaio 2009”). Quanto precede non impedisce tuttavia al Collegio, così come statuito per altre posizioni decise da questo Arbitro proprio in relazione alla medesima clausola di cui all’art. 7 oggetto di contestazione (cfr. decisioni 2451/2017, 2578/2017, 4917/2017), di accertare, in applicazione dei criteri stabiliti dal Collegio di Coordinamento n. 5866/2015, il diritto del ricorrente che l’intermediario resistente ricalcoli il capitale residuo che dovrà essere restituito dal cliente in misura pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale da quest’ultimo già restituite senza far luogo ad alcun meccanismo di doppia conversione valutaria di cui si è detto.

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario predisponga il conteggio di anticipata estinzione del mutuo ai sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE

Flavio Lapertosa

Anteprima- Decisione n. 17697:2017 del 21.12.2017 – Collegio di Milano