On. Paglia (SEL): Interrogazione alla Camera, la risposta

CAMERA DEI DEPUTATI

Giovedì 30 luglio 2015

Finanze (VI)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 30 luglio 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 15.20.

Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-06065 Paglia: Interpretazione delle clausole contrattuali contenute nei mutui ipotecari indicizzati al franco svizzero con tasso Libor concessi dalla banca Barclays.

Giovanni PAGLIA (SEL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

La Sottosegretaria Paola DE MICHELI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Giovanni PAGLIA (SEL) si dichiara soddisfatto della risposta.

La seduta termina alle 15.55.

5-06065 Paglia: Interpretazione delle clausole contrattuali contenute nei mutui ipotecari indicizzati al franco svizzero con tasso Libor concessi dalla banca Barclays.

TESTO DELLA RISPOSTA

 

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'On. Giovanni Paglia – nell'esprimere considerazioni sui mutui ipotecari indicizzati al franco svizzero con tasso Libor offerti da Banca Barclays – chiede se non si ritenga di intervenire in via primaria o regolamentare al fine di fornire una interpretazione autentica che eviti la necessità di continui ricorsi giurisdizionali, chiarendo se tali prodotti debbano intendersi o meno come derivato. In particolare, la richiesta è finalizzata ad appurare se la clausola contrattuale relativa all'indicizzazione del mutuo al tasso di cambio debba intendersi o meno come derivato e, quindi, comportare il rispetto del T.U.F. e delle relative norme di attuazione.

Al riguardo, occorre premettere che la materia dei mutui ipotecari è stata oggetto di una recente direttiva dell'Unione Europea finalizzata, tra l'altro, a rafforzare la tutela dei mutuatari. La direttiva approvata è la numero 17 del 4 febbraio 2014, pubblicata sulla G.U.U.E. del 28 febbraio 2014.

Per la stessa direttiva (2014/17/UE) e, nel merito, per i contratti di credito ai consumatori per beni immobili residenziali, sono stati elaborati i relativi criteri per l'inserimento nello schema di decreto legislativo di recepimento, attualmente in fase di predisposizione.

Occorre segnalare che sono stati individuati diversi problemi relativamente ai crediti denominati in una valuta estera contratti dai consumatori senza un'adeguata informazione o comprensione in ordine al rischio di cambio connesso. La Direttiva (articolo 23) prevede misure atte a garantire che i consumatori siano consapevoli del rischio che stanno assumendo e abbiano la possibilità di limitare la propria esposizione al rischio di cambio per la durata del credito.

Il rischio può essere limitato riconoscendo al consumatore il diritto di convertire la valuta in cui è denominato il credito, ovvero con altri meccanismi, quali l'introduzione di limiti massimi o mediante avvertenze, qualora esse siano sufficienti a limitare il rischio di cambio.

Infine, con riguardo alla disciplina MiFID (applicabile in Italia dal 1o novembre 2007), la Commissione Europea, rispondendo ad un quesito su finanziamenti erogati ad aziende, ha precisato che «un'opzione incorporata in un prestito – quale ad esempio quella che dà diritto a modificare il metodo di calcolo del tasso di interesse o la valuta del prestito – che non è essa stessa un titolo, non è uno strumento finanziario ai fini MiFID».

Con riferimento allo specifico caso segnalato nell'interrogazione e all'attività svolta dall'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), la Banca d'Italia ha precisato quanto segue.

L'Arbitro Bancario Finanziario è un organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, operante dal 15 ottobre 2009, la cui disciplina è contenuta nel Testo Unico Bancario, nella delibera del CICR del 2008 e nelle disposizioni applicative della Banca d'Italia.

In base alle norme che regolano l'ABF, alla Banca d'Italia sono affidati compiti di carattere normativo per l'emanazione delle disposizioni applicative e di nomina dei membri dell'organo decidente, nonché lo svolgimento di alcune attività ausiliarie. Per svolgere queste ultime, la Banca d'Italia mette a disposizione dell'ABF mezzi e risorse, anche attraverso l'istituzione di strutture dedicate – le Segreterie tecniche – presso le Sedi della Banca d'Italia ove operano i Collegi dell'ABF.

L'Arbitro Bancario Finanziario svolge in autonomia le proprie funzioni, delle quali ha la piena ed esclusiva titolarità. La Banca d'Italia non entra nel merito delle singole decisioni dell'ABF che rappresenta uno strumento aggiuntivo per risolvere le controversie insorte con gli intermediari bancari e finanziari, senza precludere ai cittadini la possibilità di far valere le proprie pretese dinanzi all'Autorità Giudiziaria.

Al fine di assicurare una maggiore uniformità tra gli orientamenti dei Collegi e contenere i contrasti interpretativi, è stato istituito il Collegio di Coordinamento, operativo dal 2012.

Con la decisione n. 7727 del 20 novembre 2014, il Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario ha esaminato un caso di estinzione anticipata di un mutuo indicizzato in franchi svizzeri erogato da Banca Barclays e, in particolare, la clausola contrattuale che prevedeva il ricalcolo in franchi svizzeri e la successiva riconversione in euro del capitale restituito, anziché di quello residuo. L'ABF ha ritenuto contrario a buona fede il comportamento dell'intermediario che non poteva non essere consapevole della grave inesattezza contenuta nella formulazione della clausola. Conseguentemente l'ABF ha condannato l'intermediario a restituire le somme relative ai conteggi di estinzione errati e ha disposto un risarcimento nei confronti del cliente determinato in via equitativa.

Inoltre, con la decisione del 20 maggio 2015, il Collegio di Coordinamento ha esaminato la legittimità della clausola che prevede la doppia conversione (prima in franchi svizzeri al tasso convenzionale pattuito nel contratto e poi in euro al cambio rilevato il giorno del rimborso); tale clausola esporrebbe il cliente alla doppia alea della duplice conversione del capitale residuo.

Il Collegio di Coordinamento ha rilevato che tale clausola, violando il principio di trasparenza, non indica le operazioni aritmetiche da eseguire per realizzare tale duplice conversione che è stata valutata abusiva e, pertanto, nulla. Conclusivamente il Collegio ha disposto il ricalcolo delle somme che il cliente è tenuto a restituire in caso di estinzione anticipata.

Barclays BANK PLC non ha adempiuto alla decisione assunta dal Collegio dell'ABF di Roma e alla citata decisione del Collegio di Coordinamento, relative a mutui indicizzati in franchi svizzeri e dell'inadempimento è stata data notizia sul sito dell'Arbitro Bancario Finanziario, nel quale è stato precisato che la controversia è stata sottoposta dal cliente all'Autorità Giudiziaria.