On. Moronese: Prigioniero del mutuo in franchi svizzeri? Il M5S presenta interpellanza al Senato

Direttamente dal sito web dell’Onorevole Vilma MORONESE, si parla del nostro problema.

Il Movimento 5 Stelle ha presentato, dopo aver accolto e preso a cuore la nostra richiesta di aiuto,  un’interpellanza in Senato.

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M5S: L’ennesimo caso di frode bancaria? Interpellanza del M5S!

Sul sito del Movimento 5 Stelle viene pubblicizzato il loro intervento con la presentazione dell’interpellanza in Senato...

Auspichiamo anche noi che il Governo agisca negli interessi dei cittadini e con la stessa velocità con la quale ha approvato il Decreto Salva-Banche.

Grazie per averci ascoltato.

Uniti e avanti sempre!

Clicca qui per leggere l'articolo.

M5S: Interpellanza al Senato

Dal sito del Senato della Repubblica il testo dell’interpellanza presentato dal Movimento 5 Stelle su nostra richiesta.
Si ringrazia l'Onorevole Vilma Moronese e tutti gli altri firmatari del M5S.

 

Atto n. 2-00347

Pubblicato il 9 febbraio 2016, nella seduta n. 574

MORONESE , MARTELLI , DONNO , BULGARELLI , BUCCARELLA , PAGLINI , SANTANGELO , CIOFFI , CAPPELLETTI , MANGILI , PETROCELLI , BOTTICI , BERTOROTTA , LUCIDI , PUGLIA , AIROLA , MORRA , SCIBONA , NUGNES , TAVERNA - Al Ministro dell'economia e delle finanze. -

Premesso che, per quanto risulta agli interpellanti:

a partire dagli anni '90 la banca Barclays Bank Plc ha venduto un mutuo fondiario in euro indicizzato al franco svizzero;

la Barclays, in particolare, consigliava alla clientela di stipulare un mutuo in euro assicurando tassi più bassi grazie al fatto che il Libor (tasso d'interesse di mercato a cui le banche si scambiano prestiti in franchi svizzeri) era più basso dell'Euribor, omettendo di comunicare che questo differenziale dei tassi, che aumenta il margine di guadagno dell'istituto bancario, scarica sul cliente il rischio di cambio;

nei contratti stipulati è stata inserita una clausola che prevede, in caso di richiesta di estinzione anticipata, che l'importo del capitale residuo vada prima convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale fissato nel contratto di mutuo e successivamente riconvertito in euro al cambio rilevato il giorno del rimborso;

il procedimento seguito dall'intermediario per calcolare il capitale da rimborsare a seguito della richiesta di estinzione anticipata del mutuo è agganciato alla sola variabile del tasso di cambio in quanto si applica al capitale residuo con la conseguenza che, attesa l'indicizzazione del capitale al franco svizzero, poiché in molti casi il tasso di cambio vigente al momento dell'estinzione era sfavorevole rispetto al "tasso di cambio convenzionale" di erogazione del capitale (cioè si è verificato un apprezzamento del franco svizzero sull'euro), l'equivalente in euro del capitale residuo da rimborsare è risultato maggiore dell'equivalente in euro previsto dal piano di ammortamento. Il calcolo si articola in 2 fasi: dapprima il capitale residuo viene convertito in franchi svizzeri applicando il tasso convenzionale di cambio adottato al momento della stipula; poi viene calcolata la somma (in euro) dovuta dal mutuatario per estinguere il debito riconvertendo in euro il capitale residuo adottando il tasso di cambio esistente al momento dell'estinzione;

in tal modo, come precisato in alcune decisioni dell'arbitro bancario finanziario ABF (decisione n. 5874 del 29 luglio 2015) il cliente dovrebbe subire la doppia alea della duplice conversione del capitale residuo, prima in franchi svizzeri al tasso convenzionale e poi in euro al tasso di periodo;

considerato che:

alla fine del 2014, il franco svizzero si apprezza sull'euro e alcune famiglie scoprono di dover restituire a Barclays cifre più elevate, rispetto a quelle pattuite, per effetto della clausola di estinzione anticipata. Sembrerebbe, infatti, che fino a quel momento, le famiglie non si fossero rese conto del debito che stavano accumulando perché la banca mandava gli estratti e i piani di ammortamento solo in euro;

tutto ciò ha causato una gravosa situazione economica per migliaia di famiglie italiane che hanno stipulato contratti di mutuo in euro indicizzato al franco svizzero, nella convinzione di pagare un tasso di interesse più basso rispetto a quello di mercato;

secondo le istruzioni sulla "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", emanate da Banca d'Italia il 29 giugno 2009, in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2010, la disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari persegue l'obiettivo, nel rispetto dell'autonomia negoziale, di rendere noti ai clienti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale e le loro variazioni, favorendo in tal modo anche la concorrenza nei mercati bancario e finanziario. In tal senso, i documenti informativi inerenti alle operazioni e servizi devono essere redatti secondo criteri che garantiscono correttezza, completezza e comprensibilità delle informazioni, in modo da consentire al cliente di comprendere le caratteristiche ed i costi del servizio, di adottare decisioni ponderate e consapevoli;

considerato che, ad avviso degli interpellanti:

la Barclays non avrebbe rispettato le regole basilari in materia di trasparenza bancaria, tra l'altro impedendo a chi ha sottoscritto questa tipologia di mutuo di estinguerlo in anticipo, viste le cifre spropositate che i mutuatari dovrebbero versare;

la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato (ex plurimis sentenza della Cassazione, Sez. III, 8 agosto 2011, n. 17351) la necessità che le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti siano conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità e che la violazione dei principi comporta la nullità delle clausole contrattuali che non li rispettano;

il consumatore, infatti, non sempre è un esperto in materia. Ai sensi dell'art. 116 del testo unico bancario (di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993): "Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi"; maggiormente prima di vendere un prodotto ad "alto rischio" gli intermediari e le banche si devono prodigare nell'informare il cliente secondo le norme per la trasparenza bancaria;

la banca avrebbe, inoltre, assunto un comportamento in violazione anche dell'articolo 120-ter, secondo il quale nessuna penale può essere applicata in caso di estinzione anticipata o parziale di un mutuo; l'articolo 125-sexies, comma 1, tra l'altro, statuisce che "Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore";

considerato inoltre che:

con la decisione n. 7727 del 20 novembre 2014, il collegio di coordinamento dell'arbitro bancario finanziario ha esaminato un caso di estinzione anticipata di un mutuo indicizzato in franchi svizzeri erogato da banca Barclays e, in particolare, la clausola contrattuale che prevedeva il ricalcolo in franchi svizzeri e la successiva riconversione in euro del capitale restituito, anziché di quello residuo. L'ABF ha ritenuto contrario alla buona fede il comportamento dell'intermediario che non poteva non essere consapevole della grave inesattezza contenuta nella formulazione della clausola. Conseguentemente ha condannato l'intermediario a restituire le somme relative ai conteggi di estinzione errati e ha disposto un risarcimento nei confronti del cliente determinato in via equitativa;

inoltre, con la decisione del 20 maggio 2015, il collegio di coordinamento ha esaminato la legittimità della clausola che prevede la doppia conversione (prima in franchi svizzeri al tasso convenzionale pattuito nel contratto e poi in euro al cambio rilevato il giorno del rimborso); tale clausola esporrebbe il cliente alla doppia alea della duplice conversione del capitale residuo;

il collegio ha rilevato che tale clausola, violando il principio di trasparenza, non indica le operazioni aritmetiche da eseguire per realizzare tale duplice conversione che è stata valutata abusiva e, pertanto, nulla. Conclusivamente ha disposto il ricalcolo delle somme che il cliente è tenuto a restituire in caso di estinzione anticipata;

considerato infine che in molti casi la Barclays non ha adempiuto alle relative decisioni assunte dal collegio dell'ABF di Roma e alla citata decisione del collegio di coordinamento,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della pendenza di diversi procedimenti giudiziali in corso davanti ai tribunali d'Italia finalizzati ad accertare il comportamento illegittimo della Barclays BANK PLC sulla vendita del prodotto mutuo fondiario in euro indicizzato al franco svizzero;

se sia a conoscenza della grave situazione economica in cui versano le molte famiglie italiane coinvolte nel mutuo indicizzato al franco svizzero;

quali iniziative di competenza intenda assumere nei confronti della banca o di tutti gli istituti di credito in favore dei cittadini in qualità di consumatori e mutuatari;

se ritenga opportuno, assunti il mancato rispetto della trasparenza bancaria, la mancata tutela dell'utente e il mancato rispetto delle norme finanziarie, convocare urgentemente il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, competente tra l'altro all'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio, al fine di individuare, con l'ausilio e di intesa con le autorità di vigilanza, tutte le misure ritenute più adeguate a fronteggiare al meglio la situazione;

se risulti che siano state espletate da parte degli organismi preposti alla vigilanza le attività necessarie a garantire la trasparenza, la completezza e la correttezza dell'informazione dei contratti di mutuo, così permettendo di salvaguardare, nel caso di specie, gli interessi delle famiglie coinvolte.

Il Sole 24 Ore – Plus24 – Mutui in euro indicizzati al franco: round a Barclays ma spiraglio in vista

Il Tribunale «stoppa» le pretese dei consumatori ma indica che la clausola di estinzione anticipata è poco chiara

Plus24 - 16/01/2016

Mutui in euro indicizzati al franco: round a Barclays ma spiraglio in vista

Nonostante lo stop del Tribunale alle richieste dei consumatori, si intravede uno spiraglio per chi ha stipulato i mutui in euro indicizzati al franco (Chf): la clausola d’estinzione anticipata dei contratti Barclays (diventata molto costosa dopo il rafforzamento della moneta elvetica dell’anno scorso), non è chiara e viola l’articolo 35, comma 1, del Codice del consumo (Cdc). È questa l’importante indicazione (per i consumatori) che si trae dall’ordinanza del 16 novembre 2015 del Tribunale di Milano che, se da un lato ha rigettato il ricorso d’urgenza proposto da Altroconsumo contro Barclays (quindi chi vorrà estinguere il mutuo dovrà ancora versare quanto richiesto dalla banca), dall’altro ha dato l’”assist” ai clienti che vorranno adire in giudizio per altre vie l’istituto inglese.
i mutui indicizzati
Dal 2003 al 2009 Barclays ha commercializzato mutui in euro, le cui rate venivano indicizzate sia al tasso Libor Chf 6 mesi, sia al tasso di cambio Chf\Euro. L’articolo 7 di questi contratti consentiva al consumatore di rimborsare anticipatamente il mutuo ma con il pagamento di una somma calcolata sulla base della conversione del capitale residuo (indicato però nella clausola con la dicitura «capitale restituito», si veda più avanti) in Chf,in base al tasso di cambio previsto nel contratto, e della successiva riconversione in euro in base al tasso di cambio rilevato il giorno dell’estinzione anticipata.
l’ordinanza 
In primo luogo, il Tribunale ha escluso – come invece sostenuto da Altroconsumo – che i mutui indicizzati al franco potessero essere considerati Currency interest swap, in quanto nei mutui mancherebbe l’elemento essenziale dello swap, ovverosia la sussistenza di due posizioni debitorie reciproche. Il Tribunale, invece, ha riconosciuto che la clausola di estinzione anticipata era poco chiara in quanto faceva riferimento al «capitale restituito» anziché al «capitale residuo». Il riferimento al «capitale restituito» avrebbe potuto determinare in capo ai consumatori valutazioni economiche erronee, con conseguente violazione del dovere di correttezza e trasparenza.
Il Tribunale ha precisato che a essere in contrasto con l’articolo 35, comma 1, del Cdc, non è tanto il meccanismo di conversione ma la specifica terminologia impiegata nella clausola. Il giudice, però, ha respinto il ricorso non avendo ravvisato i giusti motivi d’urgenza per inibire l’applicazione della clausola in quanto non è stato provato che, dalla non chiarezza della clausola, sarebbe derivata un’eccessività onerosità dei mutui, frutto invece del particolare momento valutario scaturito dalla decisione dell’anno scorso della Banca nazionale svizzera.
le conseguenze
«L’ordinanza – precisano da Alma Iura di Verona – potrebbe costituire un importante precedente per altri mutuatari che volessero portare in giudizio Barclays. Va però precisato – sottolineano da Alma Iura – che l’ordinanza ha dichiarato non chiara la clausola per come è stata scritta e non già per il meccanismo d’indicizzazione. Per questo motivo, il provvedimento potrà essere richiamato soltanto per clausole poco chiare come quelle di Barclays e non già per contestare il meccanismo d’indicizzazione, come per esempio nei leasing».
Così Barclays
«Il Tribunale - fanno sapere dalla banca inglese - ha escluso che questo mutuo contenga un derivato e ha confermato che la clausola di indicizzazione trova applicazione anche nel caso di conversione e di estinzione anticipata. Il Tribunale ha inoltre confermato che la terminologia utilizzata nella clausola non può in alcun modo inficiare l’applicazione della clausola d’indicizzazione anche in caso di estinzione anticipata del mutuo. Altroconsumo non ha impugnato il provvedimento che adesso è diventato definitivo».

On. Paglia (SEL): Interrogazione alla Camera, la risposta

CAMERA DEI DEPUTATI

Giovedì 30 luglio 2015

Finanze (VI)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 30 luglio 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 15.20.

Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-06065 Paglia: Interpretazione delle clausole contrattuali contenute nei mutui ipotecari indicizzati al franco svizzero con tasso Libor concessi dalla banca Barclays.

Giovanni PAGLIA (SEL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

La Sottosegretaria Paola DE MICHELI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Giovanni PAGLIA (SEL) si dichiara soddisfatto della risposta.

La seduta termina alle 15.55.

5-06065 Paglia: Interpretazione delle clausole contrattuali contenute nei mutui ipotecari indicizzati al franco svizzero con tasso Libor concessi dalla banca Barclays.

TESTO DELLA RISPOSTA

 

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'On. Giovanni Paglia – nell'esprimere considerazioni sui mutui ipotecari indicizzati al franco svizzero con tasso Libor offerti da Banca Barclays – chiede se non si ritenga di intervenire in via primaria o regolamentare al fine di fornire una interpretazione autentica che eviti la necessità di continui ricorsi giurisdizionali, chiarendo se tali prodotti debbano intendersi o meno come derivato. In particolare, la richiesta è finalizzata ad appurare se la clausola contrattuale relativa all'indicizzazione del mutuo al tasso di cambio debba intendersi o meno come derivato e, quindi, comportare il rispetto del T.U.F. e delle relative norme di attuazione.

Al riguardo, occorre premettere che la materia dei mutui ipotecari è stata oggetto di una recente direttiva dell'Unione Europea finalizzata, tra l'altro, a rafforzare la tutela dei mutuatari. La direttiva approvata è la numero 17 del 4 febbraio 2014, pubblicata sulla G.U.U.E. del 28 febbraio 2014.

Per la stessa direttiva (2014/17/UE) e, nel merito, per i contratti di credito ai consumatori per beni immobili residenziali, sono stati elaborati i relativi criteri per l'inserimento nello schema di decreto legislativo di recepimento, attualmente in fase di predisposizione.

Occorre segnalare che sono stati individuati diversi problemi relativamente ai crediti denominati in una valuta estera contratti dai consumatori senza un'adeguata informazione o comprensione in ordine al rischio di cambio connesso. La Direttiva (articolo 23) prevede misure atte a garantire che i consumatori siano consapevoli del rischio che stanno assumendo e abbiano la possibilità di limitare la propria esposizione al rischio di cambio per la durata del credito.

Il rischio può essere limitato riconoscendo al consumatore il diritto di convertire la valuta in cui è denominato il credito, ovvero con altri meccanismi, quali l'introduzione di limiti massimi o mediante avvertenze, qualora esse siano sufficienti a limitare il rischio di cambio.

Infine, con riguardo alla disciplina MiFID (applicabile in Italia dal 1o novembre 2007), la Commissione Europea, rispondendo ad un quesito su finanziamenti erogati ad aziende, ha precisato che «un'opzione incorporata in un prestito – quale ad esempio quella che dà diritto a modificare il metodo di calcolo del tasso di interesse o la valuta del prestito – che non è essa stessa un titolo, non è uno strumento finanziario ai fini MiFID».

Con riferimento allo specifico caso segnalato nell'interrogazione e all'attività svolta dall'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), la Banca d'Italia ha precisato quanto segue.

L'Arbitro Bancario Finanziario è un organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, operante dal 15 ottobre 2009, la cui disciplina è contenuta nel Testo Unico Bancario, nella delibera del CICR del 2008 e nelle disposizioni applicative della Banca d'Italia.

In base alle norme che regolano l'ABF, alla Banca d'Italia sono affidati compiti di carattere normativo per l'emanazione delle disposizioni applicative e di nomina dei membri dell'organo decidente, nonché lo svolgimento di alcune attività ausiliarie. Per svolgere queste ultime, la Banca d'Italia mette a disposizione dell'ABF mezzi e risorse, anche attraverso l'istituzione di strutture dedicate – le Segreterie tecniche – presso le Sedi della Banca d'Italia ove operano i Collegi dell'ABF.

L'Arbitro Bancario Finanziario svolge in autonomia le proprie funzioni, delle quali ha la piena ed esclusiva titolarità. La Banca d'Italia non entra nel merito delle singole decisioni dell'ABF che rappresenta uno strumento aggiuntivo per risolvere le controversie insorte con gli intermediari bancari e finanziari, senza precludere ai cittadini la possibilità di far valere le proprie pretese dinanzi all'Autorità Giudiziaria.

Al fine di assicurare una maggiore uniformità tra gli orientamenti dei Collegi e contenere i contrasti interpretativi, è stato istituito il Collegio di Coordinamento, operativo dal 2012.

Con la decisione n. 7727 del 20 novembre 2014, il Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario ha esaminato un caso di estinzione anticipata di un mutuo indicizzato in franchi svizzeri erogato da Banca Barclays e, in particolare, la clausola contrattuale che prevedeva il ricalcolo in franchi svizzeri e la successiva riconversione in euro del capitale restituito, anziché di quello residuo. L'ABF ha ritenuto contrario a buona fede il comportamento dell'intermediario che non poteva non essere consapevole della grave inesattezza contenuta nella formulazione della clausola. Conseguentemente l'ABF ha condannato l'intermediario a restituire le somme relative ai conteggi di estinzione errati e ha disposto un risarcimento nei confronti del cliente determinato in via equitativa.

Inoltre, con la decisione del 20 maggio 2015, il Collegio di Coordinamento ha esaminato la legittimità della clausola che prevede la doppia conversione (prima in franchi svizzeri al tasso convenzionale pattuito nel contratto e poi in euro al cambio rilevato il giorno del rimborso); tale clausola esporrebbe il cliente alla doppia alea della duplice conversione del capitale residuo.

Il Collegio di Coordinamento ha rilevato che tale clausola, violando il principio di trasparenza, non indica le operazioni aritmetiche da eseguire per realizzare tale duplice conversione che è stata valutata abusiva e, pertanto, nulla. Conclusivamente il Collegio ha disposto il ricalcolo delle somme che il cliente è tenuto a restituire in caso di estinzione anticipata.

Barclays BANK PLC non ha adempiuto alla decisione assunta dal Collegio dell'ABF di Roma e alla citata decisione del Collegio di Coordinamento, relative a mutui indicizzati in franchi svizzeri e dell'inadempimento è stata data notizia sul sito dell'Arbitro Bancario Finanziario, nel quale è stato precisato che la controversia è stata sottoposta dal cliente all'Autorità Giudiziaria.

IlSole24Ore: Eroli, il calcolo corretto degli interessi sul mutuo cassato

In foto la risposta di Massimo Eroli all'articolo de IlSole24Ore – Quotidiano del Diritto intitolato "Inapplicabili le clausole bancarie oscure" di Giovanbattista Tona pubblicato il 08 giugno 2015.

Qui di seguito la decisione ABF del Collegio di coordinamento oggetto dell'articolo:

Arbitro bancario finanziario (Abf) nella decisione 4135 del 20 maggio 2015

 

Onorevole Paglia (SEL): Interrogazione alla Camera

Camera dei Deputati - 5-06065 - Interrogazione a risposta immediata in commissione presentata dall'On. Paglia (SEL) il 15 luglio 2015.

 

PAGLIA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
fra l'anno 2003 e l'anno 2009 la banca internazionale Barclays propone alla clientela la possibilità di contrarre mutui ipotecari indicizzati al franco svizzero con tasso Libor (acronimo di London Interbank Offered Rate): in particolare, il contratto standard prevede che:
«Art. 4: “Le parti convengono che il presente mutuo è in Euro indicizzato al Franco Svizzero...»

 

  1. A) Per il primo semestre o frazione scadente il 31 maggio o il 30 novembre:

 

a1) - l'eventuale differenza tra gli interessi calcolati al “Tasso di Interesse Convenzionale” e gli interessi effettivamente dovuti in base al tasso LIBOR (London Interbank Offered Rate) FRANCO SVIZZERO SEI MESI rilevato per valuta il primo giorno lavorativo del mese di erogazione, sulla pagina LIBOR02 del circuito Reuter e pubblicato su “Il Sole 24 Ore”, maggiorato di uno spread, tipicamente 1,300 punti percentuali;

 

a2) - l'eventuale differenza tra il “Tasso di Cambio Convenzionale” Euro / Franco Svizzero e quello rilevato per valuta rispettivamente il 31 maggio o il 30 novembre, sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su il “Sole 24 Ore” ... [omissis]. La differenza così determinata sarà applicata all'equivalente in Franchi Svizzeri (calcolato al “tasso di cambio convenzionale”) di quanto liquidato dalla Parte Mutuataria in linea capitale ed interessi nel corso dei sei mesi o frazione che precedono le date del 1o giugno e del 1odicembre;

 

  1. B) Per i semestri successivi, sino alla scadenza del contratto di mutuo:

 

b1) - l'eventuale differenza tra gli interessi calcolati nel semestre precedente in base al “Tasso di Interesse Convenzionale” e gli interessi effettivamente dovuti in base al tasso LIBOR (London Interbank Offered Rate) Franco Svizzero 6 mesi per valuta 31 maggio relativamente al semestre 1o giugno-30 novembre per valuta 30 novembre, relativamente al semestre 1o dicembre-31 maggio, rilevato sulla pagina LIBOR02 del circuito Reuter e pubblicato su “Il Sole 24 Ore”, maggiorato di uno spread, tipicamente di 1,300 punti percentuali;

 

b2) - l'eventuale differenza tra il “Tasso di Cambio Convenzionale” Euro / Franco Svizzero e quello rilevato per valuta, il 31 maggio per il semestre scadente a tale data o il 30 novembre per il semestre scadente a tale data, rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su “il Sole 24 Ore” ... [omissis]. La differenza così determinata sarà applicata all'equivalente in Franchi Svizzeri (calcolato al “tasso di cambio convenzionale”) di quanto liquidato dalla Parte Mutuataria in linea capitale ed interessi nel corso dei sei mesi o frazione che precedono le date del 1o giugno e del 1o dicembre.

Ad ogni scadenza l'importo globale determinato dalla somma algebrica delle cifre rivenienti dalle operazioni sopra descritte, costituirà il conguaglio positivo o negativo e sarà regolato come segue:

in caso di conguaglio positivo in favore della parte mutuataria, l'importo sarà accreditato in uno speciale rapporto di deposito fruttifero appositamente acceso presso la Banca a nome della stessa Parte Mutuataria... [omissis];

in caso di conguaglio negativo per la Parte Mutuataria, l'importo sarà addebitato sul rapporto di deposito fruttifero di cui sopra e con le stesse valute di cui sopra sino alla concorrenza del saldo eventualmente disponibile e, per il resto, sulla prima rata utile dopo il 1o dicembre ed il 1o giugno»;

tutto ciò dimostra, ad avviso dell'interrogante, che si tratta di una tipologia di prodotto che si configura a tutti gli effetti come un derivato currency swap, che tuttavia non viene proposto come prodotto finanziario separato rispetto al contratto di mutuo ipotecario, ma come parte integrante, nonostante la differenza evidente in termini di complessità fra i due prodotti;

la proposta Barclays, così come quelle analoghe diffuse a livello globale, intendeva evidentemente giovarsi della decisione della Banca centrale svizzera di imporre un tetto massimo al valore del franco svizzero relativamente alle altre valute, decisione poi rientrata nel gennaio 2015, con conseguente forte apprezzamento della moneta elvetica;

questo ha prodotto, con riferimento ai suddetti mutui, un fortissimo aumento della massa debitoria, che si configura di fatto nell'immediato come un ostacolo enorme a qualsiasi ipotesi di surroga o di estinzione anticipata, fenomeno, questo, che, data la diffusione di mutui in franco svizzero, negli altri Paesi dell'Unione europea, ha prodotto una potenziale crisi sistemica di insolvenza;

in Italia il fenomeno non è, per fortuna, ancora così ampio, pur coinvolgendo migliaia di famiglie ignare, peraltro, di aver contratto un mutuo in valuta straniera, dato che il rapporto con il CHF è di fatto mediato da un derivato;

questo avrebbe dovuto comportare il rispetto delle forme e delle norme comportamentali prescritte dal T.U.F. e dal regolamento intermediari Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 riguardo, in particolare, alla concessione del diritto di recesso per i contratti offerti a distanza, all'accertamento dell'adeguatezza del contratto agli obiettivi di investimento ed all'esperienza dei contraenti in materia di strumenti finanziari ed all'obbligo di informazione;

l'Istituto di credito, interpellato, ha negato che il contratto possa configurarsi come un derivato, evidenziando l'assenza di finalità speculative;

con dispositivo del 25 marzo 2015 l'Arbitro bancario finanziario ha sancito, per quanto di competenza, la nullità della clausola di cui in oggetto, ritenuta abusiva in quanto priva del principio fondamentale di trasparenza –:

se non ritenga di assumere iniziative normative al fine di fornire un'interpretazione autentica che eviti la necessità di continui ricorsi per via giurisdizionale, chiarendo in particolar modo se la clausola contrattuale riportata in premessa debba intendersi o meno come derivato, secondo la definizione corrente. (5-06065)

 

IlSole24Ore – Quotidiano del Diritto: Inapplicabili le clausole bancarie oscure di Giovanbattista Tona

La clausola poco comprensibile per il cliente della banca viola il principio di trasparenza e va dichiarata nulla. Lo afferma il Collegio di coordinamento dell’Arbitro bancario finanziario (Abf) nella decisione 4135 del 20 maggio 2015 (presidente : Massera).

Il ricorrente aveva stipulato un mutuo fondiario con un istituto bancario per una somma in euro, ma nel contratto era stata stabilita l’indicizzazione al franco svizzero dell’importo finanziato, solo ai fini del calcolo degli interessi.

Il mutuo prevedeva la restituzione della somma in 360 rate mensili, con tasso di interesse pari al Libor franco svizzero a sei mesi, aumentato di uno spread dell’1,3% con previsione di piano di ammortamento predisposto dalla stessa banca sulla base di un tasso di interesse convenzionale del 5,4% e in più con la partizione di un tasso di cambio convenzionale tra franco svizzero ed euro.

Il cliente della banca aveva poi chiesto l’estinzione anticipata del mutuo ma aveva contestato la correttezza del metodo di calcolo seguito per determinare la somma dovuta. La banca di contro sosteneva di aver dato applicazione alla clausola del contratto sottoscritto dal cliente.

La questione, considerata di massima importanza, è stata sottoposta al Collegio di coordinamento dell’Abf, il quale ha ritenuto necessario verificare la legittimità e l’efficacia della clausola che costituiva base normativa giustificatrice del metodo di calcolo controverso.

Secondo le “sezioni unite” dell’Abf, da quella clausola emergeva che in caso di estinzione l’importo del capitale residuo doveva essere prima convertito in franchi svizzeri al tasso convenzionale fissato nel contratto e poi riconvertito in euro al cambio franco svizzero/euro rilevato il giorno del rimborso. In tal modo si esponeva il cliente alla doppia alea della duplice conversione del capitale residuo, prima in franchi svizzeri al tasso convenzionale e poi in euro al tasso di periodo. Inoltre la clausola non indicava le operazioni aritmetiche da eseguire per realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra e viceversa.

Ricorreva pertanto una violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/Cee, già recepita nell’articolo 34, comma 2, del Codice del consumo. La clausola non descriveva un meccanismo agevolmente comprensibile nella metodica e negli effetti e non esponeva quindi in maniera trasparente il funzionamento concreto del calcolo degli interessi che sarebbero stati applicati al cliente in caso di estinzione anticipata.

Richiamando la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 30 aprile 2013, l’Abf ha ritenuto quella relativa al calcolo degli interessi, come clausola abusiva, e pertanto nulla, ma suscettibile di essere sostituita con una norma di diritto nazionale di natura dispositiva.

Secondo il collegio arbitrale, tra le parti doveva allora trovare applicazione proprio la norma alla quale la clausola abusiva voleva derogare, e cioè l’articolo 125sexies, comma 1, del Testo unico bancario: «Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento l’importo dovuto al finanziatore».

Rimborso che dovrà avvenire alla luce dell’articolo 117, comma 7 dello stesso Testo unico al tasso nominale di buoni ordinari del tesoro annuali, emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti l’operazione.

IlSole24Ore-Plus24: Contratti derivati finanziari camuffati da mutui e leasing

"I tribunali civili iniziano a essere molto spesso chiamati a decidere della validità di contratti di finanziamento, per lo più mutui o leasing, che contengono clausole che soltanto in apparenza disciplinano il tasso di interesse. Infatti, sotto le mentite spoglie della clausola che disciplina il tasso di interesse sono invece a loro volta accordi che rientrano nella tipologia dei contratti finanziari derivati Otc (Over the counter, cioè stipulati fuori dai mercati regolamentati tra banca e cliente)". E' questa la testimonianza di Daniele Maffeis, titolare dell'omonimo studio legale di Milano e ordinario di diritto privato nella facoltà di Economia dell'Università degli studi di Brescia, interpellato dopo l'articolo pubblicato su Plus24 del 14 febbraio scorso nel quale si è cercato di fare luce su un mutuo a tasso variabile pagato in euro ma il cui meccanismo legato al cambio euro/franco lo rende di fatto un derivato.

D- Perché si tratta di contratti che sono sotto mentite spoglie?

R- Perché mentre la funzione di una clausola che disciplina il tasso di interesse convenzionale è quella, ovvia, di remunerare il prestito, la funzione di un contratto derivato finanziario è invece quella di creare in capo a ciascun contraente un'alea razionale che è rappresentata da un preciso rischio finanziario la cui distribuzione qualitativa (gli scenari probabilistici) e la cui misura quantitativa (il mark to market) sono preordinatamente calcolati dalla banca che, appunto, inserisci il derivato finanziario dentro al mutuo oppure al leasing sotto le mentite spoglie della clausola sugli interessi. Ci sono banali opzioni floor oppure più sofisticate "quanto option" con doppia indicizzazione a tasso e valuta.

D- Quale norma viene violata?

R- Concludere contratti di finanziamento con questi derivati impliciti- embedded, come si dice- è una prassi completamente sconosciuta sia al Codice civile sia al Testo unico bancario. E' invece prevista dalle leggi sui bilanci che impone alle banche di contabilizzare a parte i derivati embedded e dal provvedimento che adesso vieta alla pubblica amministrazione di concludere derivati, anche impliciti.

D- Quindi che problemi creano?

R- Rispetto alla tipica clausola sugli interessi, che pone essenzialmente i problemi ben noti di forma e di determinabilità della misura, i derivati embedded pongono problemi delicati di accordo sul valore finanziario iniziale dei derivati e sugli scenari probabilistici.

D- Cioè?

R- Il cliente, in pratica, deve sottoscrivere e ricevere in copia un contratto che menzioni questi requisiti essenziali, pena la nullità del derivato finanziario. E se il derivato embedded è nullo, e rappresentava il corrispettivo del finanziamento, quest'ultimo diventa un prestito al tasso legale, con il diritto del cliente di ottenere la restituzione di tutte le somme versate in eccesso.

D- Si può "sconfinare" anche nell'usura?

R- Beh, un profilo delicato è rappresentato dall'usura probabile, che può integrare una ipotesi di usura originaria o, comunque, di usura in concreto.

D- Quando si può verificare tutto ciò?

R- Per esempio, ciò accade se gli scenari probabilistici evidenziano che un mutuo- che al momento della conclusione prevedeva interessi sotto la soglia dell'usura- aveva il 90% di probabilità di superare quella soglia magari a partire dalla seconda rata. Poiché il rischio finanziario si misura in termini probabilistici appare anacronistico che la soglia massima del corrispettivo di un finanziamento prescinda, anch'essa, da una misurazione probabilistica.

(Il Sole 24 Ore, Plus 24, Sabato 28 febbraio 2015)

Si ringrazia il giornalista Marcello Frisone per la notizia.

IlSole24Ore-Plus24: sul mutuo Barclays indicizzato al franco spunta ora il derivato

Da IlSole24Ore-Plus24 sul mutuo Barclays indicizzato spunta ora il derivato di Marcello Frisone.

Clicca qui per leggere l'articolo.

 

 

On. Gianluca Buonanno: Interrogazione europea sui mutui in Franchi Svizzeri

Crollati i tassi di cambio EURO/CHF, dopo lo svincolo del tasso soglia a 1,20, l'On. Buonanno ha presentato presso la Commissione Europea l'interrogazione con richiesta di risposta scritta sui mutui in Franchi Svizzeri.

Ecco il testo:

 Oggetto:  Mutui in franchi svizzeri
 Risposta(e) 

Il 15 gennaio la Banca nazionale svizzera ha dichiarato che il franco sarebbe tornato a fluttuare liberamente, rinunciando così al tasso di cambio fisso determinato nel 2011 a 1,20 per 1 euro.

In conseguenza il franco si è apprezzato del 30 % e quota attualmente 1,02 per 1 euro.

Il nuovo cambio inciderà pesantemente sui mutui immobiliari contratti in franchi. Particolarmente colpite sembrano essere la Croazia e soprattutto la Polonia, dove i «maghi della finanza» hanno piazzato mutui in franchi per 36 miliardi di dollari, pari a circa l'8 % del PIL.

Al contrario, totalmente indenne dallo shock sarebbe l'Ungheria, guidata dal previdente Orban, tanto ostracizzato e vituperato dai leader dell'UE, che l'anno scorso ha fatto approvare una legge che obbligava le banche a convertire i mutui contratti in franchi nella moneta locale con tassi di cambio vantaggiosi per le famiglie.

Per quanto riguarda la situazione in Italia, sono migliaia i cittadini che hanno sottoscritto mutui in franchi, fidandosi dei consigli non sempre disinteressati delle banche, e che ora vedranno schizzare verso l'alto la rata mettendo così a rischio il bilancio familiare, già duramente provato dalla crisi economica.

Alla luce di quanto precedentemente indicato, in quale modo intende la Commissione esercitare le sue prerogative in materia economica e monetaria, protezione dei consumatori, mercato interno e relazioni esterne, per proteggere i cittadini che hanno sottoscritto tali mutui?