ROMANIA: La Corte di giustizia europea supporta le persone colpite dai prestiti FX

È stata chiesta una domanda di pronuncia pregiudiziale nel procedimento tra la sig.ra Ruxandra Paula Andriciuc e altre 68 persone e la Banca Românească SA (in prosieguo: la «Banca»)

La Corte di giustizia europea non ha dubbi sul fatto che un prestito Fx possa essere iniquo e squilibrato per il consumatore.

Il problema dei prestiti Fx in Romania, così come in altri paesi europei, è ben noto. Le banche hanno ceduto questo tipo di prestiti, specialmente in franchi svizzeri (CHF), a famiglie europee con un impatto terribile sulla loro economia. Dopo la sentenza Arpad Kasler nel 2014, la Corte europea ha dichiarato che non vi era alcun derivato in questi contratti (cfr. Causa C312-14, 2015). Tutti gli europei interessati erano in attesa di una nuova sentenza del tribunale per dare loro la ragione: questi prestiti Fx sono abusivi e squilibrati.

Oggi è un grande giorno per tutti i consumatori con Prestiti FX, il numero di Caso = C-186/16 - Andriciuc e altri è chiaro:

  1. L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 / CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa alle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «oggetto principale dell'appalto» ai sensi di tale disposizione clausola contrattuale, come quella di cui trattasi nella causa principale, incorporata in un contratto di prestito denominato in una valuta estera non negoziata individualmente e in base alla quale il prestito deve essere rimborsato nella stessa valuta estera di quella in cui è stato contratto, poiché tali termini stabiliscono un obbligo essenziale che caratterizza tale contratto. Pertanto, tale clausola non può essere considerata iniqua, purché sia ​​redatta in un linguaggio chiaramente comprensibile

 

  1. L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che il requisito secondo cui una clausola contrattuale deve essere redatta in un linguaggio chiaramente comprensibile richiede che, nel caso di accordi di prestito, gli istituti finanziari debbano fornire ai mutuatari informazioni sufficienti per consentire loro di prendere decisioni prudenti e ben informate. In tale contesto, tale requisito implica che un termine in base al quale il prestito deve essere rimborsato nella stessa valuta estera di quella in cui è stato contratto deve essere compreso dal consumatore sia a livello formale e grammaticale, sia in termini di effettivo effetti, in modo che il consumatore medio, che è ragionevolmente ben informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia consapevole della possibilità di un aumento o una diminuzione del valore della valuta estera in cui è stato sottoscritto il prestito, e sarebbe anche in grado di valutare le conseguenze economiche potenzialmente significative di tale termine in relazione ai suoi obblighi finanziari. Spetta al giudice nazionale effettuare i controlli necessari a tale riguardo.

 

  1. L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che la valutazione dell'ingiustizia di una clausola contrattuale deve essere effettuata con riferimento al momento della conclusione dell'appalto in questione, tenendo conto di tutte le circostanze che avrebbe potuto essere noto al venditore o al fornitore in quel momento, e che erano tali da influenzare le prestazioni future di quel contratto. Spetta al giudice del rinvio valutare, tenuto conto di tutte le circostanze della causa principale e tenendo conto, in particolare dell'esperienza e delle conoscenze del venditore o del fornitore, nel caso di specie, la banca, alle possibili variazioni del tasso di cambio e ai rischi inerenti alla sottoscrizione di un prestito in una valuta estera, dell'esistenza di un possibile squilibrio ai sensi di tale disposizione.

 

DI SEGUITO IL LINK:

http://www.fxloans.org/the-european-court-justice-supports-those-affected-by-fx-loans/

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194645&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=803856

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