Decisione N. 9866 del 07 novembre 2016 – Mutuo – In valuta

Decisione N. 9866 del 07 novembre 2016

COLLEGIO DI ROMA 

composto dai signori:

(RM) SIRENA.................Presidente

(RM) GRECO..................Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) POZZOLO..............Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) NERVI ..................Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

(RM) MARINARO..........Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARCO MARINARO
Nella seduta del 29/09/2016 dopo aver esaminato:

-  il ricorso e la documentazione allegata

-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione

-  la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
I ricorrenti sottoscrivevano, in data 30.05.2007, un contratto di mutuo fondiario per un importo di € 300.000,00, indicizzato al franco svizzero, con un tasso di cambio convenzionalmente fissato in franchi svizzeri 1,6808 per ogni euro. La durata del prestito è di 360 rate mensili a tasso variabile (LIBOR FRANCO SVIZZERO a sei mesi) + spread dell’1,80% (cfr. art. 4 ).
Quindi, nel mese di maggio 2015, richiedevano in via formale il conteggio di estinzione anticipata e in tale sede per la prima volta venivano a conoscenza del fatto che il capitale residuo sarebbe stato maggiorato di una somma derivante da un’operazione di rivalutazione monetaria.
Presentavano quindi reclamo contestando la rivalutazione del capitale richiesta nel suddetto conteggio.

Non ricevendo risposta soddisfacente, proponevano ricorso all’ABF ove chiedonoo, dunque, di poter estinguere il finanziamento versando solamente il capitale residuo, senza alcuna operazione di indicizzazione.

L’intermediario resiste al ricorso espone che, non essendosi perfezionata l’estinzione anticipata, non è stata neppure concretamente applicata la clausola controversa, con la conseguenza che non vi è un comportamento contestato successivo al 1° gennaio 2009. Il ricorso deve dunque essere dichiarato irricevibile per incompetenza ratione temporis in quanto la domanda afferisce un presunto vizio genetico di un contratto stipulato nel 2007.

Passando al merito, dopo un breve riepilogo degli elementi di fatto oggetto di controversia, la banca ritiene che lo stesso sia infondato.

Preliminarmente esamina le caratteristiche del contratto: l’oggetto del contratto è un mutuo in Euro indicizzato al Franco Svizzero (cfr. art.4 del contratto), in altri termini, si tratta di un mutuo la cui erogazione e le cui rate di rimborso sono regolate in Euro ma la cui valuta di riferimento ai fini del calcolo delle rate è il Franco Svizzero; il contratto si caratterizza, per il fatto che l’indicizzazione delle rate di rimborso dipende, oltre che dall’andamento del tasso di interesse convenzionale (LIBOR /FRANCO SVIZZERO SEI MESI) , anche dal tasso di cambio Franco Svizzero/Euro, che deve quindi essere preso in considerazione per calcolare l’equivalente in Euro delle rate di rimborso: quindi nell’alea del contratto stesso rientrano sia il rischio della fluttuazione del tasso di interesse (tipico di tutti i contratti di mutuo) sia quello connesso alla fluttuazione del tasso di cambio Franco Svizzero/Euro.

Il meccanismo di indicizzazione previsto nel contratto di mutuo, cioè le modalità con le quali le variazioni dei tassi incidono sull’ammontare delle rate del mutuo, avviene mediante “conguagli semestrali”; in particolare mentre le rate mensili (in euro) rimangono costanti per tutto il periodo di ammortamento del prestito in applicazione di tale meccanismo (cfr. art. 4e art. 4/bis del contratto) alla fine di ogni semestre viene calcolato il differenziale fra i tassi e l’importo (“positivo” o “negativo”) rilevato genera un addebito o un accredito su un “conto di deposito fruttifero”.

Quanto alle modalità di calcolo delle somme dovute all’intermediario in caso di estinzione anticipata del mutuo, la banca osserva che i conteggi rispecchino fedelmente quanto riportato nelle condizioni contrattuali del rapporto in oggetto (cfr. art. 7 del contratto).

Il procedimento previsto per il calcolo del capitale da rimborsare in caso di estinzione anticipata del mutuo è agganciato alla sola variabile del tasso di cambio in quanto si applica al capitale residuo; ne deriva che, attesa l’indicizzazione del capitale al Franco Svizzero, qualora il tasso di cambio vigente al momento dell’estinzione (come nel caso in esame) sia sfavorevole rispetto al «tasso di cambio convenzionale” di erogazione del capitale (cioè nel caso in cui il Franco Svizzero si sia apprezzato sull’Euro), l’equivalente in Euro del capitale residuo da rimborsare sarà maggiore dell’equivalente in Euro previsto dal piano di ammortamento.

Il calcolo si articola, dunque, in due fasi, e precisamente:

a) in un primo momento, si converte in Franchi Svizzeri il capitale residuo, applicando il tasso di cambio convenzionale adottato al momento della stipula. Conseguentemente, per convertire in Franchi Svizzeri il capitale residuo, espresso in Euro, adottando il tasso di cambio convenzionale di “Franchi Svizzeri 1,69870 per un Euro”, è evidente che bisogna moltiplicare tale capitale residuo per il menzionato tasso di cambio;

b) in un secondo momento, per calcolare la somma che il mutuatario deve in concreto corrispondere alla Banca (somma che, evidentemente, viene corrisposta in Euro), si deve riconvertire in Euro il capitale residuo, come sopra calcolato, adottando il tasso di cambio esistente al momento dell’estinzione (c.d. “tasso di periodo”). Conseguentemente, per calcolare l’equivalente in Euro (al cambio attuale) del capitale residuo in Franchi Svizzeri di cui al punto (a) è necessario dividere tale importo per il tasso di periodo.

Quanto all’asserita mancanza di trasparenza, si osserva che il ricorrente ha avuto sia nella fase pre-contrattuale (foglio informativo) che nelle stesse previsioni contrattuali sottoscritte piena consapevolezza dei rischi connessi all’operazione; le condizioni economiche di tutta l’operazione (in particolare quelle relative ai meccanismi di indicizzazione e rivalutazione) erano state, peraltro, riepilogate al ricorrente con nota del 01.03.2013 e, quindi, con missiva del 26.03.2015.

In merito poi alla decisione del Collegio di coordinamento n. 4135/15 - la banca dichiara che il meccanismo previsto dall’art. 7 (Estinzione anticipata) risulta chiaro e matematicamente semplice.

Peranto, la banca conferma la correttezza del calcolo e chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO 

I contratti di mutuo analoghi a quelli per cui è causa hanno formato oggetto di due decisioni del Collegio di coordinamento (nn. 7727/2014 e, poi, n. 4135/2015). La seconda decisione, in particolare, ha sancito la nullità della clausola contrattuale (art. 7) che disciplina l’estinzione anticipata, in quanto ha ritenuto che il meccanismo c.d. “di doppia conversione” ivi previsto sia contrario alle regole di trasparenza, correttezza ed equità, che presiedono allo svolgimento del rapporto tra professionisti e consumatori e questo Collegio si è pienamente conformato ai princìpi ivi affermati (da ultimo, Coll. Roma, dec. n. 6165/2016).

Il contratto su cui verte l’odierna controversia è del tutto identico a quello che ha formato oggetto delle decisioni sopra richiamate. Si tratta, infatti, di un mutuo in euro indicizzato al Franco svizzero (cfr. art. 4 del contratto), ossia di un mutuo la cui erogazione e le cui rate di rimborso sono regolate in euro ma la cui valuta di riferimento ai fini del calcolo delle rate è il Franco svizzero.

Esso si caratterizza per il fatto che l’indicizzazione delle rate di rimborso dipende, oltre che dall’andamento del tasso di interesse convenzionale, anche dal tasso di cambio Franco svizzero/Euro. Nell’alea del contratto rientrano sia il rischio della fluttuazione del tasso di interesse (tipico di tutti i contratti di mutuo) sia quello connesso alla fluttuazione del citato tasso di cambio.

Il meccanismo di indicizzazione previsto nel contratto di mutuo, cioè le modalità con le quali le variazioni dei tassi incidono sull’ammontare delle rate del mutuo, prevede “conguagli semestrali”. In particolare, mentre le rate mensili (in euro) rimangono costanti per tutto il periodo di ammortamento del prestito, in applicazione di tale meccanismo (cfr. art. 4 e art. 4/bis del contratto) alla fine di ogni semestre viene calcolato il differenziale fra i tassi; ’importo (“positivo” o “negativo”) così rilevato genera un addebito o un accredito su un “conto di deposito fruttifero”. Quanto alle modalità di calcolo delle somme dovute all’intermediario in caso di estinzione anticipata del mutuo, la banca osserva che i conteggi rispecchiano fedelmente quanto riportato nelle condizioni contrattuali del rapporto in oggetto (cfr. art. 7 del contratto, all. al ricorso).

Il procedimento previsto per il calcolo del capitale da rimborsare nel caso di estinzione anticipata del mutuo è agganciato alla sola variabile del tasso di cambio che viene applicato al capitale residuo. Il calcolo si articola in due fasi, e precisamente: in un primo momento, si converte in Franchi svizzeri il capitale residuo, applicando il tasso di cambio convenzionale adottato al momento della stipula del contratto (“Franchi Svizzeri 1,5237 per un Euro”); in un secondo momento, per calcolare la somma che il mutuatario deve in concreto corrispondere alla banca (somma che, evidentemente, viene corrisposta in Euro), si deve riconvertire in Euro il capitale residuo, come sopra calcolato, adottando il tasso di cambio esistente al momento dell’estinzione (c.d. “tasso di periodo”).

Alla luce di quanto precede, questo Collegio ritiene di ribadire il contenuto della decisione già assunta dal Collegio di coordinamento n. 4135/2015, nel senso che il meccanismo della “doppia conversione” previsto dall’art. 7 del contratto, si pone in contrasto con le regole di trasparenza, correttezza ed equità previste dalla disciplina dei contratti dei consumatori. In particolare, la clausola in discorso non espone affatto le operazioni aritmetiche che devono essere eseguite al fine di realizzare la duplice conversione da una valuta all’altra e viceversa.

L’oscurità della clausola è ulteriormente comprovata dagli errori di calcolo evidenziati al punto II della presente decisione.

La clausola impugnata dal ricorrente deve dunque qualificarsi come nulla, ai sensi del combinato disposto degli artt. 33, comma 1 e 34, comma 2, e 36 del Codice del consumo (ovvero degli artt. 3, par. 1, e 4, par. 2, e 6, par. 1, dir. 93/13/CEE.

Tale nullità non travolge l’intero contratto, ma si riverbera sulla determinazione del capitale residuo; quindi in caso di richiesta di estinzione anticipata la ricorrente dovrà restituire la differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo l’indicizzazione contrattuale al Franco svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità.

P.Q.M. 

Il Collegio dichiara la nullità dell’art. 7 del contratto stipulato tra le parti e accerta che il capitale residuo dovuto dalla ricorrente, a titolo di estinzione anticipata, è pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite. 

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE

Pietro Sirena

Dec-20161107-9866