Decisione N. 9338 del 27 luglio 2017 – Mutuo fondiario – Trasparenza – Interessi

Decisione N. 9338 del 27 luglio 2017

IL COLLEGIO DI ROMA 

composto dai signori:

(RM) MASSERA …………………… Presidente

(RM) MELI …………………………  Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) RECINTO ……………………. Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) CAPPIELLO …………………Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

(RM) RABITTI  ……………………. Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MELI

Nella seduta del 06/07/2017 dopo aver esaminato:

-  il ricorso e la documentazione allegata
-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
-  la relazione della Segreteria tecnica

FATTO
Con ricorso pervenuto in data 19.09.2016, la ricorrente espone di aver stipulato nel 2003 un mutuo fondiario per la somma di € 113.700,00, con tasso d’interesse pari al libor franco svizzero a 6 mesi, aumentato di uno spread dell’1,60%.
Con conteggio estintivo dell’1.04.2016 il rapporto veniva estinto. La Banca forniva un conteggio in base al quale il residuo capitale di € 48.902,82 avrebbe dovuto essere rivalutato di € 17.580,03. Sostiene la ricorrente che tale esito non è conforme a quanto previsto contrattualmente, perché la banca ha applicato una metodologia errata di calcolo. Sostiene che l'art. 9 del contratto di mutuo, che prevede la suddetta rivalutazione, difetta di chiarezza, in quanto non è chiaro a quale delle due parti debba essere addossata la svalutazione dell’euro nel cambio. La Banca è anche venuta meno agli obblighi di trasparenza ed informazione, non avendo tra l’altro consegnato, in fase precontrattuale, alcun foglio informativo sull’elevata rischiosità del mutuo. Il testo contrattuale prevede che la rivalutazione vada effettuata sul capitale “restituito” e non sul debito residuo. Non può trovare pertanto applicazione il calcolo effettuato dall’intermediario, come peraltro più volte affermato dall’ABF (decisioni n. 4501/2011; 4039/2016; 809/2016; 5866/2015; 5874/2015).

Chiede che l’Arbitro accerti la nullità dell’art. 9 del contratto, che prevede la rivalutazione del debito residuo, e che il conteggio estintivo venga rideterminato in conformità dell’orientamento espresso dall’ABF e, quindi, senza operare la duplice conversione prevista dal citato art. 9.

Con le proprie controdeduzioni, l’intermediario, in via preliminare eccepisce l’incompetenza dell’ABF ratione temporis, sostenendo che la ricorrente contesta un vizio genetico del contratto stipulato nel 2003.
Nel merito chiede il rigetto del ricorso, in quanto infondato. Descrive innanzitutto le caratteristiche del contratto controverso. Si tratta di un contratto di mutuo in Euro indicizzato al Franco Svizzero. In altri termini, si tratta di un mutuo la cui erogazione e le cui rate di rimborso sono regolate in Euro, ma la cui valuta di riferimento ai fini del calcolo delle rate è il Franco Svizzero. Il contratto si caratterizza per il fatto che l’indicizzazione delle rate di rimborso dipende, oltre che dall’andamento del tasso di interesse convenzionale (LIBOR /FRANCO SVIZZERO SEI MESI), anche dal tasso di cambio Franco Svizzero/Euro, che deve quindi essere preso in considerazione per calcolare l’equivalente in Euro delle rate di rimborso. In sostanza, nell’alea del contratto stesso rientrano sia il rischio della fluttuazione del tasso di interesse (tipico di tutti i contratti di mutuo) sia quello connesso alla fluttuazione del tasso di cambio Franco Svizzero/Euro. Il meccanismo di indicizzazione previsto nel Contratto di Mutuo, cioè le modalità con le quali le variazioni dei tassi incidono sull’ammontare delle rate del mutuo, avviene mediante “conguagli semestrali”. In particolare, mentre le rate mensili (in euro) rimangono costanti per tutto il periodo di ammortamento del prestito in applicazione di tale meccanismo, alla fine di ogni semestre viene calcolato il differenziale fra i tassi e l’importo (“positivo” o “negativo”) rilevato genera un addebito o un accredito su un “conto di deposito fruttifero”. Il caso dell’estinzione anticipata è disciplinato dall’art. 9 del contratto, il quale prevede che “Ai fini del rimborso anticipato, il capitale residuo [residuo], nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in FRANCHI SVIZZERI in base al tasso di cambio contrattualmente previsto, e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio FRANCO SVIZZERO/EURO rilevato sulla pagina FYBK del circuito Reuter e pubblicato su ‘Il Sole 24 Ore’ nel giorno dell’operazione di rimborso”. Il procedimento previsto per il calcolo del capitale da rimborsare nel caso di estinzione anticipata si articola in due fasi, e precisamente:

a) in un primo momento, si converte in Franchi Svizzeri il capitale residuo, applicando il tasso di cambio convenzionale adottato al momento della stipula. Conseguentemente, per convertire in Franchi Svizzeri il capitale residuo, espresso in Euro, moltiplicare tale capitale residuo per il menzionato tasso di cambio convenzionalmente pattuito di cui sopra;

b) in un secondo momento, per calcolare la somma che il mutuatario deve in concreto corrispondere alla Banca (somma che, evidentemente, viene corrisposta in Euro), si deve riconvertire in Euro il capitale residuo, come sopra calcolato, adottando il tasso di cambio esistente al momento dell’estinzione (c.d. “tasso di periodo”). Conseguentemente, per calcolare l’equivalente in Euro (al cambio attuale) del capitale residuo in Franchi Svizzeri di cui al punto (a) è necessario dividere tale importo per il tasso di periodo.

Ciò premesso, l’intermediario precisa che:
- differentemente da quanto ritenuto dal Collegio di coordinamento dell’ABF, la clausola contestata è assolutamente chiara nell’esplicitare i due semplici passaggi logici che conducono alla conversione, ai fini del calcolo del capitale residuo;
- i ricorrenti hanno ricevuto adeguata e sufficiente informativa circa il contratto di mutuo e la sua tipologia;

- la clausola non è vessatoria, in quanto non si verifica alcuno squilibrio normativo tra le parti. Infatti, l’andamento del cambio può determinare un vantaggio come uno svantaggio per il cliente.

 

DIRITTO 

Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Non meritevole di considerazione è l’eccezione preliminare di irricevibilità del ricorso per incompetenza dell’ABF ratione temporis. In controversie simili a quella in esame, il Collegio di coordinamento (si vedano le decc. nn. 4135/15; 5855/15; 5866/15; 5874/15) ha ritenuto che “Nella specie la domanda principale proposta dal ricorrente riguarda i conteggi di anticipata estinzione del finanziamento di cui si tratta, i quali sono stati predisposti dalla resistente nel 2013 e contestati dalla ricorrente. Ne consegue che, trattandosi di operazioni e comportamenti successivi al 1° gennaio 2009, va affermata la competenza del Collegio arbitrale”.
Nel merito, il Collegio di coordinamento si è espresso nel 2015, con diverse pronunce (tra cui decc. nn. 4135/15; 5866/15; 5855/15; 5874/15), sulle questioni problematiche connesse ai mutui in euro indicizzati al franco svizzero (in particolare sulla validità della clausola relativa all’estinzione anticipata del mutuo). L’attuale controversia non sembrerebbe discostarsi dalle fattispecie già esaminate.
Nei casi precedenti, il Collegio di Coordinamento, nelle pronunce n. 4135/15; 5866/15; 5855/15; 5874/15, ha dichiarato la nullità di clausole sull’estinzione anticipata del rapporto con tenore simile a quella in esame, perché con esse l’intermediario avrebbe violato la fondamentale regola della trasparenza, cioè quella della obiettivamente agevole comprensibilità. In particolare, il Collegio di Coordinamento - richiamato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (si veda, ex plurimis, Cass. Sez. III, 8 agosto 2011, n. 17351) per cui “la necessità che le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti siano conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità e la violazione dei suddetti principi comporta la nullità delle clausole contrattuali che non li rispettano” e della Corte di Giustizia dell’Unione europea espresso nella sentenza del 30 aprile 2013 – ha affermato che “non sembra che la clausola in esame esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera, nonché il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo, cosicché essa, secondo quanto ritenuto dalla Corte di giustizia dell’Unione nella sentenza che è già stata più volte menzionata, sembra porsi in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l’art. 34, 2° comma, cod. cons.), oltre che contro il predetto orientamento della Corte di Cassazione. Infatti, come si detto, detta clausola contrattuale prospetta che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al “tasso di cambio convenzionale”, e l’importo così ottenuto sia poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente, ma non espone affatto le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa)”.
Con riguardo alle conseguenze della declaratoria di nullità della clausola del contratto in materia di estinzione anticipata, si rileva che, nei casi simili, il Collegio di coordinamento ha disposto che “posto che il calcolo proposto dal ricorrente non si presenta tecnicamente corretto, il capitale residuo che egli dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco Svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità”.

Non si accoglie la domanda di rimborso delle spese per l’assistenza professionale, in quanto essa non è stata formulata con il reclamo.

P.Q.M. 

Il Collegio dichiara la nullità dell’art. 9 del contratto stipulato tra le parti e accerta che il capitale residuo dovuto dalla parte ricorrente, a titolo di estinzione anticipata, è pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite. 

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE

Maurizio Massera

Dec-20170727-9338