Decisione n. 7727 del 20 novembre 2014 – Collegio di coordinamento – Mutuo – Estinzione del rapporto – Obblighi del mutuatario

Decisione n. 7727 del 20 novembre 2014 - Collegio di coordinamento

IL COLLEGIO DI COORDINAMENTO
composto dai Signori:
Dott. Giuseppe Marziale - Presidente del Collegio ABF di Roma...................... Presidente [Estensore]
Prof. Avv. Enrico Quadri- Presidente del Collegio ABF di Napoli......................Membro effettivo
Prof. Avv. Antonio Gambaro - Presidente del Collegio ABF di Milano...............Membro effettivo
Prof.ssa Marilena RISPOLI FARINA - Componente del Collegio ABF di Napoli (designata dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente consumatore) ...........Membro effettivo
Prof.ssa avv. Liliana ROSSI CARLEO - Componente del Collegio ABF di Roma (designata dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti) ................................................................................Membro effettivo

nella seduta dell’8/09/2014, dopo aver esaminato
il ricorso e la documentazione allegata;
le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;
la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

FATTO

1.1 Alla presente decisione il Collegio di Coordinamento è chiamato dall’ordinanza n. 1620 assunta dal Collegio di Roma nella riunione del 29 novembre 2013.
1.2. In punto di fatto il Collegio remittente riferisce:
• che i ricorrenti - premesso di aver contratto con l’intermediario in data 21/12/07 un mutuo fondiario a tasso variabile di € 160.000,00, da rimborsare in 240 rate mensili, indicizzato al franco svizzero – avevano censurato il difetto di informativa precontrattuale e la violazione della normativa in tema di trasparenza in ordine al rischio connesso all’andamento della valuta estera. E, muovendo da tali premesse, avevano chiesto la restituzione dell’importo di € 55.226,37 ( rettificata in € 55.194,38 nel conteggio di estinzione) ovvero la maggiore o minore somma di giustizia, corrisposta per la relativa voce al momento di estinzione anticipata del mutuo stesso, oltre € 3.000,00 per spese legali;
• che i ricorrenti avevano altresì riferito di aver chiesto, in data 04/07/12, il conteggio di estinzione anticipata del mutuo avendo deciso di alienare l’immobile costituito in garanzia e di aver corrisposto quanto calcolato dall’intermediario per la voce relativa al cambio delle valute alla data dell’operazione non volendo perdere la caparra di € 40.000,00 ricevuta dal promittente l’acquisto, ma di non ritenere il relativo importo dovuto, anche sulla scorta di precedente pronuncia di questo Arbitro (ABF Coll, Milano dec. 707/12);
• che l’intermediario, eccepita in via principale l’irricevibilità del ricorso ratione temporis in quanto concernente un vizio genetico del contratto (i.e.: nullità dell’art. 7 avente ad oggetto l’estinzione anticipata del mutuo) stipulato in epoca ampiamente antecedente il termine iniziale di competenza dell’ABF, ne aveva chiesto in via subordinata il rigetto, sul rilievo della piena rispondenza della propria condotta agli obblighi di informativa precontrattuale e di trasparenza, nonché alle specifiche previsioni negoziali quanto a modalità di redazione del conteggio estintivo, richiamandosi a quanto deciso e ritenuto da questo Arbitro in relazione ad analoga controversia (ABF dec.
2374/11);
• che, a tale proposito, l’intermediario - precisato che l’indicizzazione delle rate di rimborso del contratto di cui è causa dipendeva, oltre che dall’andamento del tasso di interesse convenzionale, anche dall’andamento del cambio franco svizzero/euro, con l’effetto che nell’alea del negozio rientrava il rischio di fluttuazione (oltre che del tasso di interesse, come in tutti i contratti di mutuo a tasso variabile) anche del tasso di cambio delle due valute - aveva posto in evidenza che, nel caso di specie, al momento di effettuazione del conteggio di estinzione anticipata del mutuo (16/07/12), il tasso di cambio reale rispetto a quello che era stato suo tempo convenzionalmente fissato dalle
parti era risultato sfavorevole per i mutuatari, essendosi apprezzato il franco svizzero sull’euro, con l’effetto che il capitale da rimborsare in tale ultima valuta era risultato maggiore di quello previsto, nella stessa valuta, nell’originario piano di ammortamento, ciò peraltro rientrando nell’alea del negozio riconosciuta come legittima dalla S.C. (v. Cass. 8548 del 2012 e Cass. n. 11200 del 2003) e da questo stesso Arbitro (v. ABF Coll. Napoli
dec. 2374 del 2011);
1.2.1 Sempre in linea di fatto nell’ordinanza di rimessione si osserva:
- che il contratto è titolato “Contratto di mutuo fondiario ai sensi degli articoli 38 e segg. Del D. LGS 385 del 1/9/93” senza ulteriori precisazioni quanto alla sua indicizzazione, che non compaiono neppure nell’art. 1, titolato “Oggetto del contratto” nel quale si fa esclusivo riferimento alle modalità di erogazione di un mutuo di € 160.000,00;
- c) nell’art. 3, titolato “Termini e modalità di rimborso”, viene richiamato il piano di ammortamento e si fa cenno all’indicizzazione solo nel quarto capoverso che recita “Dovranno inoltre essere rimborsati i conguagli semestrali così come in seguito determinati” senza fornire alcuna ulteriore indicazione a tale riguardo nel corpo della stessa clausola;
- che la regolamentazione dell’indicizzazione è infatti specificamente è contenuta - oltre che, nell’art. 4, peraltro titolato “Interessi”, il cui incipit recita: “Le parti convengono che il presente mutuo è in EURO indicizzato al FRANCO SVIZZERO, secondo le modalità di seguito indicate …”, nell’art. 4 bis, titolato “Deposito fruttifero”, limitatamente alla precisazione che tale conto è collegato al mutuo ed è “destinato esclusivamente alle operazioni di conguaglio relative allo stesso”, e negli art. 7 e 7 bis, il primo dei quali, con specifico riferimento all’estinzione anticipata, così testualmente dispone: “Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in Franchi Svizzeri in base al “tasso di cambio convenzionale” e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del cambio di tasso di cambio Franco Svizzero/Euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reiter e pubblicato sul “Il Sole 24 Ore” nel giorno dell’operazione di rimborso”;
- che informazioni di maggior dettaglio in tema di indicizzazione erano state fornite dall’intermediario con nota in data 13/08/12 di risposta al reclamo;
- che, a seguito di una precedente richiesta di conteggio di estinzione anticipata del mutuo, presentata nel 2010, l’intermediario si era limitato ad indicare il solo ammontare del capitale residuo, senza fornire alcuna indicazione relativa all’entità e alle modalità della rivalutazione, sul rilievo che il relativo “conguaglio” non era “al momento …
quantificabile”.
1.3 In punto di diritto – respinta l’eccezione di incompetenza, sul rilievo che la questione sollevata era relativa ad una vicenda (estinzione anticipata di un mutuo) attinente (non alla costituzione del relativo rapporto, risalente al nel 2007, ma) alla sua esecuzione del rapporto avvenuta nel mese di luglio 2012 e, quindi, entro il periodo di competenza temporale dell’ABF - nell’ordinanza di rimessione si osserva che la non adeguata illustrazione del meccanismo di indicizzazione adottato e la formulazione della clausola relativa all’estinzione anticipata circostanza lascia supporre che l’effettiva portata della clausola relativa all’estinzione anticipata non sia stata adeguatamente
valutata e percepita dai ricorrenti. E che l’esattezza di tale supposizione è avvalorata dalla pluralità di controversie analoghe di identico contenuto promosse da altri soggetti nei confronti del medesimo intermediario e dalla non uniformità delle valutazioni espresse a tale riguardo dai Collegi territoriali.
Ad avviso del Collegio remittente, “pur essendo indiscutibile la possibilità che le parti inseriscano, ai sensi dell’art. 1469 cod. civ., elementi di aleatorietà nel contratto di mutuo adottando un meccanismo di indicizzazione … resta da valutare se nella specie la formulazione delle previsioni contrattuali, singolarmente e complessivamente intese,
possa considerarsi pienamente rispondente al dovere di informativa e segnatamente a quello, avente come noto rango costituzionale, di solidarietà sociale e di tutela degli interessi della controparte (v. Cass. 10/11/10 n. 22819; Cass. 29/09/11 n. 19879) in cui si sostanzia l’obbligo di buona fede …., come ripetutamente affermato con specifico
riferimento agli intermediari bancari e finanziari dalla Suprema Corte (v. ad es. Cass. 19/12/07 n. 26742) e da questo Arbitro (v. ad es. ABF dec. 07/04/10 n. 207), considerato anche lo specifico grado di diligenza loro imposto dall’ordinamento (v. ad es. Cass. 24/09/09 n. 20543), derivandone, in difetto, un obbligo risarcitorio da rapportarsi al maggior onere sopportato dai ricorrenti (v. Cass. 29/09/05 n. 19024), ovvero quantomeno un concorso di colpa dell’intermediario nella determinazione del pregiudizio da loro subito, ovvero se, al contrario, l’effetto economico pregiudizievole subito dai ricorrenti debba  ritenersi conseguente alla pattuizione di un rischio loro noto o che tale avrebbe dovuto essere”.
1.4 - Su tale questione, considerati gli orientamenti non uniformi espressi in materia dai Collegi territoriali dell’ABF, si è ritenuto opportuno rimettere la decisione al Collegio di Coordinamento.
DIRITTO
2. - Deve essere in primo luogo affermata, nei limiti che saranno in seguito precisati (infra §, 3.1) l’infondatezza dell’eccezione di incompetenza ratione temporis sollevata dall’intermediario.
2.1 - La vicenda portata all’esame del Collegio si incentra sulla corretta interpretazione della clausola n. 7, concernente l’estinzione anticipata del mutuo, il cui terzo comma, come si è anticipato (retro, § 1.2.1), è così formulato: “Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in Franchi Svizzeri in base al “tasso di cambio convenzionale” e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del cambio di tasso di cambio Franco Svizzero/Euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reiter e pubblicato sul “Il Sole 24 Ore” nel giorno dell’operazione di rimborso
2.2 - Il dato testuale è quindi nel senso che, in caso di estinzione anticipata, il “ricalcolo” in franchi svizzeri e la successiva “riconversione” in euro della somma così ottenuta debba avere ad oggetto il capitale “restituito”, anziché il capitale “residuo”, cioè non ancora restituito dal mutuatario, come sostenuto dalla resistente.
E’ noto peraltro che tale dato, pur assumendo un rilievo fondamentale, non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione del contenuto dell'accordo. Il significato delle dichiarazioni negoziali può infatti ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, che non può essere limitato alla ricognizione del tenore letterale delle
parole, ma deve essere esteso alla considerazione di tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé «chiare » e non bisognose di approfondimento possono risultare non più tali, se collegate ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o messe in relazione al
comportamento complessivo delle parti. (Cass. 10 ottobre 2003, n. 15150; 8 marzo 2007, n. 5287; 3 giugno 2014, n. 12360).
Del resto, come è stato posto in evidenza nell’ordinanza di rimessione, la formulazione testuale della clausola presenta qualche incongruenza. Essa assimila infatti al capitale restituito “gli eventuali arretrati che fossero ancora dovuti”, che costituiscono parte nel capitale “residuo” e in quanto tali, stando al dato testuale, dovrebbero ritenersi
sottratti alla complessa operazione di “ricalcolo” in franchi svizzeri e successiva “riconversione” in euro. E dovrebbe quindi in ogni caso escludersi che essa sia talmente chiara ed univoca da precludere la ricerca di una volontà diversa (Cass. 13 luglio 2004, n. 12957).
2.3 – Come si ricava dalla documentazione allegata, il contratto stipulato dalle parti aveva ad oggetto l’erogazione di un mutuo in euro “indicizzato in franchi svizzeri” (art. 4). La somma ricevuta in prestito doveva pertanto essere restituita pur sempre in euro (art. 3), ma per un ammontare corrispondente a quello risultante dal suo adeguamento all’andamento del tasso di cambio di tale valuta con quella di riferimento (il franco svizzero) (artt. 3 e 4). Proprio per questo, nello stesso art. 4 si era stabilito che per tutta la durata del mutuo l’intermediario avrebbe determinato, al termine di ogni semestre, “la differenza sussistente” tra il tasso “convenzionale” e quello “reale” rilevato sul
mercato. E che le eventuali differenze positive o negative per la parte mutuataria avrebbero dato luogo a corrispondenti “conguagli”, positivi o negativi, nei suoi confronti.
L’indicizzazione concerneva quindi il capitale da rimborsare. Ed è pertanto evidente che, in caso di estinzione anticipata, l’adeguamento dovesse avere ad oggetto le somme che a quella data non fossero state ancora restituite all’intermediario, vale a dire il capitale “residuo”. D’altro canto, come si ricava dal citato art. 4, le somme rimborsate
erano oggetto di adeguamento periodico sulla base dell’andamento del tasso di cambio e non avrebbe quindi avuto alcun senso un loro ulteriore adeguamento in caso di estinzione anticipata.
Deve in conclusione ritenersi che il riferimento al capitale “restituito”, anziché a quello “residuo”, contenuto nel citato art. 7 del contratto di mutuo, sia frutto di una svista e non assuma quindi rilievo ai fini della sua corretta interpretazione.
2.4 - E’ tuttavia indubbio - come è confermato dalla circostanza che la clausola negoziale oggetto di esame nel presente procedimento abbia dato luogo, per la stessa ragione, a numerose controversie deferite a questo Arbitro da altri soggetti nei confronti dello stesso intermediario – che tale inesattezza abbia reso ambigua la formulazione della
clausola in esame e reso conseguentemente non agevole la sua comprensione.
Va considerato, a tale riguardo, che la parte mutuataria rivestiva la qualità di consumatore, come esplicitamente riconosciuto nel contratto di mutuo. E che, non essendo stata fornita dall’intermediario la prova dell’esistenza della trattativa individuale e della sua “effettività” (Cass. 26 settembre 2008, n. 2462), tale contratto era quindi regolato
dagli artt. 33 e segg. del codice del consumo, la cui prevalenza, rispetto alle disposizioni del codice civile sulla disciplina generale dei contratti, è esplicitamente riconosciuta dal legislatore (art. 1469 bis c.c.).
2.5 - Di tali disposizioni viene in speciale considerazione, nel caso di specie, l’art. 35,comma 1, c.d.c, per il quale “le clausole …. proposte al consumatore per iscritto …devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile”.
Tale obbligo recepisce quello espresso dell’art. 5 della direttiva CE n. 13 del 1993 che, come precisato dalla Corte di Giustizia UE, “poggia sull’idea che il consumatore versi in una situazione di inferiorità nei confronti del professionista per quanto concerne ….. il livello di informazione” (sent. 30 aprile 2014, C-26/13, § 72). Muovendo da questa considerazione, nella stessa decisione – che concerne, come nel caso di specie, un mutuo indicizzato in franchi svizzeri – si afferma che l’obbligo di redigere le clausole contrattuali in modo chiaro e comprensibile “impone non soltanto che tali clausole siano intellegibili per il consumatore su un piano grammaticale, ma anche che il contratto esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera al quale si riferisce la clausola in parola nonché il rapporto fra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo, di modo che il consumatore sia posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano” (§75).
2.6. - Nella clausola contestata l’indicizzazione era in essa riferita, per il caso di estinzione anticipata, al capitale “restituito” anziché a quello “residuo”, come sarebbe stato richiesto dalla natura atipica e aleatoria del contratto posto in essere (Cass. 29 maggio 2012, n. 8548). L’elevato tecnicismo del meccanismo di indicizzazione adottato e
l’assenza, nel testo contrattuale, di una chiara illustrazione delle sue modalità operative rendevano tuttavia non agevole per una persona non particolarmente esperta della materia, come il mutuatario, la percezione dell’erroneità di tale indicazione.
La sua ambiguità era già stata stigmatizzata da questo Arbitro con reiterate decisioni assunte in procedimenti instaurati nei suoi confronti da altri mutuatari (dec. n. 2374 del 3 novembre 2011; n. 2606 del 1 dicembre 2011; n. 707 del 9 marzo 2012).
L’intermediario non poteva pertanto non essere consapevole della grave inesattezza contenuta nella formulazione della clausola. E non vi è quindi dubbio che, in applicazione del principio di buona fede al quale le parti sono tenute ad adeguare il proprio comportamento nell’esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.), egli fosse tenuto ad informarne tempestivamente la parte mutuataria onde evitare che, non avendo consapevolezza dell’effettiva entità della rivalutazione della somma da rimborsare, potesse essere indotta, come in effetti è avvenuto, a chiedere l’estinzione anticipata del mutuo in un momento in cui, essendo l’ammontare del capitale “residuo” più elevato di quello del capitale “restituito”, tale operazione sarebbe risultata per lei più onerosa.
Il principio di correttezza e buona fede - come ribadito di recente da questo Collegio di coordinamento - enuncia infatti “un dovere di solidarietà fondato sull’art. 2 Cost. che esplica la sua rilevanza nell’imporre, a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere
dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge” (dec. n. 77 del 10 gennaio 2014; nello stesso senso, tra le tante, già: Cass. 5 novembre 1999, n. 12310; 22 gennaio 2009, n. 1618). La sua violazione, pertanto, costituisce “di per sé inadempimento e può comportare l’obbligo di risarcire il
danno che ne sia derivato” (Cass. 6 agosto 2008, n. 21250; n. 1618/09, cit.).
L’inerzia dell’intermediario è stata quindi certamente illegittima. Ed è da ritenersi che tale comportamento sia stato causalmente rilevante, anche se non in via esclusiva, rispetto al pregiudizio subito dal ricorrente, dal momento che, per quanto si è detto, una volta venuto a conoscenza della grave inesattezza contenuta nella formulazione della
clausola n. 7, egli era certamente tenuto ad attivarsi onde evitare che la parte mutuataria potesse essere indotta in errore dalla sua ambiguità (Cass. 5 maggio 2009, n. 10285; 21 maggio 2013, n. 12401).
2.7. – Il pregiudizio subito è da identificarsi nel maggior onere economico della rivalutazione calcolata sull’ammontare del capitale residuo (€ 136.082,69), anziché del capitale restituito (€ 23.917,31), alla data del 21 luglio 2012 in cui si è perfezionata l’estinzione del mutuo mediante rimborso anticipato della somma dovuta all’intermediario.
Non è controverso che la somma da essi versata a titolo di rivalutazione su richiesta dell’intermediario sia stata di euro 55.226, 37. Il suo ammontare, come si ricava dal conteggio inviato dall’intermediario in data 19 luglio 2012, era stato calcolato dall’intermediario moltiplicando l’ammontare del capitale “residuo” per il tasso di cambio determinato al momento della stipulazione del contratto (tasso c.d. storico o convenzionale) (1,6884) e dividendo successivamente il prodotto di tale operazione (€ 229.761,91) con il tasso di cambio rilevato il giorno dell’operazione di rimborso (1,201): il risultato ottenuto di € 191.308,91, indica l’ammontare rivalutato del capitale residuo. La
somma di € 55.226,22, versata dai ricorrenti a titolo di rivalutazione, corrisponde alla differenza tra l’ammontare rivalutato (€ 191.308,91), come sopra determinato, e quello “non rivalutato” (136.082,69) del capitale residuo.
Il procedimento di calcolo seguito dall’intermediario è quello previsto dalla clausola n. 7, più volte ricordata. Il conteggio è però errato, e deve essere quindi corretto.
Anzitutto perché il tasso di cambio “convenzionale” preso in considerazione (1, 6884) è, sia pur lievemente , diverso da quello (1,6684) riportato nel contratto (art. 4): l’entità della somma dovuta a titolo di rivalutazione, utilizzando il dato corretto risulta essere di € 52.960,06, inferiore di € 2.266,16 a quella richiesta dalla resistente [ € 136.082,69 x 1,6884 / 1,201 = € 189.042,75; € 189.042,75 - 136.082,69 = € 52.960,06].
Non può non rilevarsi, inoltre, che la detrazione del saldo positivo del conto di deposito dal capitale residuo è stata effettuata dall’intermediario successivamente alla sua rivalutazione, con un non irrilevante ed ingiustificabile aggravio per il mutuatario, anche alla luce della disciplina pattizia, che non autorizza l’intermediario ad utilizzare una siffatta sequenza di computo, come esattamente è stato posto in evidenza dai Collegi territoriali (dec. n. 1170 del 17 aprile 2012).
L’importo corretto della rivalutazione del capitale residuo, tenendo conto anche di tale ulteriore rilievo, risulta essere pertanto di € 48.851,42, inferiore di € 6.374,81 alla somma (€ 55.226,23) richiesta dall’intermediario e versata a tale titolo dai ricorrenti.
L’importo della rivalutazione, se fosse stato calcolato sull’ammontare del capitale restituito alla data di estinzione anticipata del mutuo (21 luglio 2012 sarebbe stato invece pari ad € 9.208,03 [capitale restituito rivalutato: 33,225,34 – capitale restituito: 23.917,31 = 9.208,03].
Il maggior onere economico della rivalutazione calcolata sul capitale residuo (€48.851,42) anziché sul capitale restituito (€ 23.917,31), è quindi pari a € 39.643,39.
3.1 – I ricorrenti – deducendo la scorrettezza e la mancanza di trasparenza “sia nella conduzione delle trattative con il cliente che nella fase di esecuzione del contratto” - chiedono a questo arbitro di procedere “ad una adeguata riduzione del costo totale del credito, con la restituzione … dell’importo di € 55.226,37” versata a titolo di rivalutazione “ovvero di quella maggiore o minore” ritenuta di giustizia. Si tratta pertanto di una domanda ad ampio spettro fondata su una pluralità di fatti costitutivi.
Il contratto di mutuo è stato stipulato nel 2007. E’ quindi evidente che – non potendo essere sottoposte all’ABF controversie relative a comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009 (Disposizioni applicative, Sez. I, § 4) - non possa essere oggetto di verifica in questa sede la legittimità del comportamento tenuto dall’intermediario nel corso delle
trattative e al momento della stipulazione del contratto. A diversa conclusione deve invece giungersi per le operazioni e i comportamenti posti in essere durante l’esecuzione del contratto, in quanto essi assumono ai fini della competenza rilievo autonomo e possono quindi essere oggetto di esame da parte dell’ABF se riferibili ad epoca
successiva al 1° gennaio 2009 ancorché il contratto sia stato stipulato prima di tale data.
3.2 - Ciò premesso, si osserva quanto segue. Il comportamento tenuto dall’intermediario nella gestione del rapporto appare censurabile sotto più profili.
Depongono in tal senso, anzitutto, gli errori rinvenuti nel conteggio di estinzione che hanno portato i ricorrenti a corrispondere a titolo di rivalutazione una somma ben superiore a quella dovuta (retro, § 2.7), certamente frutto di una negligenza e di una mancanza di considerazione degli interessi della controparte che non può dirsi conforme
ai criteri di correttezza e di buona fede che gli intermediari sono tenuti ad osservare nei rapporti con la propria clientela (Banca d’Italia, Trasparenza delle operazioni bancarie e finanziarie, Sez. I, § 1.3): particolarmente censurabile è da ritenersi l’adozione di una modalità di calcolo (detrazione del saldo positivo del conto di deposito dal capitale residuo successivamente alla sua rivalutazione) che era stata già dichiarata illegittima da questo arbitro (retro, § 2.7).
E’ comunque evidente che l’erroneità del conteggio porta a ritenere fondata, anche a prescindere da tali considerazioni, la richiesta di rimborso della somma di € 6.374,81 formulata dai ricorrenti.
3.3 – Ben altra gravità assume la mancata informazione ai mutuatari del grave errore che inficiava la formulazione della clausola in tema di estinzione anticipata, la cui ambiguità aveva dato luogo a numerose controversie analoghe nei confronti dello stesso intermediario ed era già stata severamente stigmatizzata in più occasioni da questo
Arbitro (retro, § 2.6).
L’intermediario ne era pertanto certamente a conoscenza. Deve quindi ritenersi, come si è già rilevato, che egli fosse tenuto ad informare tempestivamente la parte mutuataria che la formulazione della clausola era gravemente erronea onde evitare che, non avendo consapevolezza del costo reale dell’operazione, potesse indursi a chiedere l’estinzione anticipata del mutuo in un momento in cui tale operazione sarebbe risultata, come nel caso di specie, particolarmente onerosa (retro, loc. cit.). E che alla sua inerzia debba essere conseguentemente riconosciuto efficacia causale, sia pure non esclusiva, nella determinazione il pregiudizio lamentato dai ricorrenti (retro, loc. ult. cit.).
Ritiene il Collegio che, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, l’ammontare del risarcimento possa essere determinato in via equitativa nella misura complessiva di € 10.000,00 (euro diecimila/00), da ritenersi comprensiva dell’importo della rivalutazione e degli interessi.
Ogni ulteriore richiesta de i ricorrenti è da intendersi respinta.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e per l’effetto dispone:
- la restituzione della somma di euro 6.374,81 indebitamente percepita;
- il versamento, a titolo risarcitorio, della somma di euro 10.000,00.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
Giuseppe Marziale

dec-20141120-7727