Decisione n. 7433 del 7 novembre 2014 – Collegio Nord – Mutuo – Irricevibilità

Decisione n. 7433 del 7 novembre 2014

COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) GAMBARO ....................................... Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA ................ Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI ........................... Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RONDINONE.......................... Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA .............................. Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore LUCCHINI GUASTALLA EMANUELE

Nella seduta del 07/10/2014 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO


Il ricorrente, con riferimento al contratto di mutuo stipulato con l’intermediario resistente nel 1998, lamenta il superamento del tasso-soglia rilevante ai fini dell’usura sulla base della mera addizione tra il tasso di mora e il tasso degli interessi corrispettivi.
Conseguentemente, chiede al Collegio di condannare l’intermediario alla restituzione degli interessi già corrisposti.
Più precisamente, in data 24/09/1998, il ricorrente stipula con altro intermediario, poi incorporato dall’intermediario resistente, un contratto di mutuo con durata 15 anni e un tasso di interesse indicizzato al cambio Euro/Franco svizzero e all’indice Libor CHF 6 mesi. Ogni rata mensile del mutuo si componeva, oltre che di capitale e interessi, anche delle seguenti voci: spese amministrative pari a 5,81 Euro e spese incasso pari a 3,10 Euro.
Alla luce della sentenza n. 350/13 della Corte di Cassazione, il tasso di mora, al pari delle spese, rientrerebbe tra le componenti che concorrono a determinare il tasso complessivo applicato al finanziamento. Di conseguenza, il tasso globale applicato in forza del contratto di mutuo, fin dall’origine, risulterebbe essere superiore al tasso soglia del periodo in cui si colloca la conclusione del contratto. In base al combinato disposto degli articoli 644 c.p. e 1815 comma 2 c.c. gli interessi che superano il tasso soglia sono usurari, la clausola contrattuale che li prevedesse sarebbe nulla, con obbligo per il mutuante di restituire tutti gli interessi pagati dal mutuatario.
Il ricorrente ha chiesto altresì informazioni riguardo il tasso Libor, alla luce “dello scandalo finanziario” relativo a “manipolazioni illecite” del tasso medesimo.
Il ricorrente ha chiesto al Collegio l’accertamento della nullità della clausola del mutuo che prevede gli interessi, poiché usurari, e il rimborso di tutti gli interessi pagati dal momento della stipula del contratto. Nelle proprie controdeduzioni, presentate tramite Conciliatore Bancario il 14/03/2014, l’intermediario resistente ha formulato le seguenti eccezioni d’inammissibilità:
- difetto di competenza temporale dell’ABF poiché il ricorrente contesta la validità (e pertanto fa valere un vizio genetico) di un contratto di mutuo stipulato anteriormente all’inizio del periodo di competenza temporale dell’ABF;
- mancanza di preventivo reclamo e attività di carattere consulenziale, rispetto alla domanda di “informazioni” riguardo al tasso interbancario Libor.
L’intermediario resistente ha confermato la conclusione del contratto di mutuo con il ricorrente e ha precisato che trattasi di mutuo estinto senza alcuna applicazione di interessi moratori.
Nel merito, l’intermediario ha contestato l’operazione di sommatoria tra tasso d’interessi corrispettivi e tasso di mora e il conseguente preteso superamento del tasso soglia rilevante ai fini dell’usura.
L’intermediario ha posto l’accento sulla diversità tra interessi corrispettivi e interessi moratori sia per natura giuridica che per modalità di computo, con conseguente esclusione della possibilità di una loro sommatoria.
L’intermediario ha chiesto il rigetto del ricorso poiché inammissibile e comunque infondato.
DIRITTO
Prima di esaminare nel merito la controversia sembra opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione.
Il ricorrente, nel reclamo, chiede la restituzione di tutte le somme eccedenti il capitale versato. In sede di ricorso, il ricorrente richiama il reclamo e, in aggiunta, chiede informazioni riguardo al tasso Libor.
E’ pacifico che il contratto di mutuo sia stato stipulato il 24 settembre 1998.
Nel merito, la controversia è incentrata sulla rilevanza degli interessi di mora ai fini dell’applicazione della normativa anti-usura, con specifico riferimento alla possibilità di sommare il tasso di mora al tasso corrispettivo.
L’intermediario ha sottolineato che al ricorrente non sono mai stati applicati interessi di mora.
Ciò premesso e venendo all’esame del merito della presente vertenza, questo Collegio non può esimersi dal rilevare di non poter conoscere della questione, collocandosi la fattispecie della quale il ricorrente si duole in epoca anteriore al 1/1/2009.
Infatti, se da un lato, nell’interpretazione preferita da questo collegio, non va esclusa la competenza dell’ABF nel caso di contratti di durata che abbiano continuato a produrre effetti anche dopo il 1/1/2009, questa interpretazione non può trovare spazio rispetto alle contestazioni svolte nel caso che ne occupa, dal momento che le doglianze formulate nel ricorso fanno riferimento ad un singolo fatto storico (la nullità della clausola contenuta nell’originario contratto inter partes stipulato) anteriore al 2009 e non alla successiva evoluzione del rapporto di durata.
Il fatto oggetto di doglianza è, dunque, indiscutibilmente collocato in un momento temporale antecedente al 1/1/2009.
Deve, infatti, ricordarsi che le Disposizioni della Banca d’Italia del 18.6.09 (sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari) prevedono espressamente che (Sez. I, art. 4, punto 3) “Non possono essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1°
gennaio 2009”.
Ora, come già in altre occasioni si è avuto modo di rilevare (cfr., ad esempio, la decisione n. 918/10), il criterio di riferimento della normativa appena citata è oggettivo, poiché il testo si riferisce ad operazioni condotte e non già al momento della loro emersione nella sfera di conoscenza del ricorrente; qualora le doglianze si riferiscano a fatti risalenti ad un periodo anteriore al 1°gennaio 2009 (come, nel caso di specie, la nullità di una clausola del contratto stipulato inter partes), la domanda del ricorrente non può in alcun modo essere presa in considerazione in questa sede.
Quanto alla richiesta di informazioni formulata dal ricorrente, giova ricordare che non rientra nei compiti di questo Organo quello di fornire informazioni alla clientela bancaria.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio dichiara la non procedibilità del ricorso
IL PRESIDENTE
Emanuele Cesare Lucchini Guastalla

dec-20141107-7433