Decisione N. 10661 del 01 dicembre 2016 – Mutuo – Estinzione del rapporto – Interessi

Decisione N. 10661 del 01 dicembre 2016

COLLEGIO DI ROMA 

composto dai signori:

(RM) MASSERA............Presidente

(RM) GRECO.................Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) POZZOLO.............Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) NERVI .................Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

(RM) MARINARO .......Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore POZZOLO ALBERTO FRANCO
Nella seduta del 16/09/2016 dopo aver esaminato:

-  il ricorso e la documentazione allegata

-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione

-  la relazione della Segreteria tecnica
Fatto
Il ricorrente contesta la correttezza del conteggio per l’estinzione anticipata di un mutuo fondiario in franchi svizzeri contratto con l’intermediario resistente e chiede di poter estinguere il finanziamento versando unicamente il capitale residuo, senza che nel conteggio intervenga alcuna operazione di indicizzazione.
L’intermediario resistente eccepisce in via preliminare l’incompetenza temporale in quanto il contratto di mutuo è stato stipulato precedentemente al 1° Gennaio 2009. Nel merito, conferma la correttezza del conteggio effettuato, afferma di aver dato in sede di stipula una chiara ed esaustiva informazione ai ricorrenti circa le caratteristiche e i rischi del contratto, e chiede pertanto il rigetto del ricorso.

Relativamente all’eccezione di incompetenza temporale sollevata dall’intermediario resistente, l’orientamento costante dell’ABF è quello di ritenerla infondata in quanto ciò che viene contestato sono le modalità di calcolo adottate nel conteggio per l’estinzione anticipata, fatto avvenuto successivamente al 1° Gennaio 2009.

Nel merito, in base all’evidenza presentata dal ricorrente e dall’intermediario resistente è possibile ricostruire i seguenti fatti:

    •  in data 16.12.2008, il ricorrente sottoscriveva un contratto di mutuo fondiario per un importo di euro 63.000,00 rimborsabile in 180 rate mensili, con un tasso di interesse variabile pari al rendimento LIBOR sul franco svizzero a sei mesi aumentato di uno spread dell’1,40%;
    •  l’importo del mutuo era convenzionalmente indicizzato al valore del franco svizzero, con un tasso di cambio fissato in franchi svizzeri 1,5894 per ogni euro;
    •  nel mese di luglio del 2014, il ricorrente richiedeva in via formale il conteggio di estinzione anticipata del prestito;
    •  in data 21.10.2015, il ricorrente richiedeva nuovamente un conteggio di estinzione anticipata.

Poiché il ricorrente non ha estinto anticipatamente il prestito, la domanda avanzata con il ricorso consiste nell’accertamento del corretto meccanismo di calcolo della rivalutazione in caso di estinzione anticipata riportata nell’art. 7 del contratto.
Questione analoga a quella sollevata con il presente ricorso è già stata esaminata dal Collegio di Coordinamento n. 4135/2015. Il Collegio di Roma, nella decisione 6165/16 ha inoltre affermato che “ritiene di ribadire il contenuto della decisione già assunta dal Collegio di coordinamento n. 4135/2015, nel senso che il meccanismo della “doppia conversione” previsto dall’art. 7 del contratto, si pone in contrasto con le regole di trasparenza, correttezza ed equità previste dalla disciplina dei contratti dei consumatori. In particolare, la clausola in discorso non espone affatto le operazioni aritmetiche che devono essere eseguite al fine di realizzare la duplice conversione da una valuta all’altra e viceversa.
La clausola impugnata dal ricorrente deve pertanto qualificarsi come nulla, ai sensi del combinato disposto degli artt. 33, comma 1 e 34, comma 2, e 36 del Codice del consumo (ovvero degli artt. 3, par. 1, e 4, par. 2, e 6, par. 1, dir. 93/13/CEE).
Come già in precedenza nella decisione 6165/16, l’oscurità della clausola è anche nel caso del presente ricorso ulteriormente comprovata dagli errori commessi dallo stesso intermediario resistente nel calcolo dell’importo di estinzione anticipata. Si noti infatti che, in base al contratto e a quanto affermato dallo stesso intermediario resistente in sede di controdeduzioni, il valore in franchi svizzeri del debito residuo si ottiene moltiplicando l’importo in euro per il cambio pattuito di 1,5894 franchi svizzeri per ogni euro. Nel conteggio, l’intermediario resistente ha invece riportato come tasso di conversione quello storico, pari a 1,60310 franchi svizzeri per ogni euro (in base alla corretta metodologia di calcolo, l’aggravio del costo effettivo per il ricorrente sarebbe stato pari a euro 18.620,32 e non a euro 19.127,07 come indicato nel conteggio estintivo).
Analogamente a quanto indicato nella decisione 6165/16 del Collegio di Roma, il Collegio ritiene che la nullità della clausola non travolga l’intero contratto, ma si riverberi sulla determinazione del capitale residuo. In caso di richiesta di estinzione anticipata, la ricorrente dovrà pertanto restituire la differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo l’indicizzazione contrattuale al franco svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità.

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario ricalcoli il capitale residuo secondo il criterio indicato in motivazione.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE

Maurizio Massera

Dec-20161201-10661