15.11.2017 – AGCM avvia il procedimento CV159 contro BARCLAYS per i mutui in Euro indicizzati al CHF

Vi stavate domandando a cosa servivano tutte quelle denunce agli Organi di Vigilanza? Credevate che non avendo mai ricevuto risposta, fossero inutili o che mai fossero state visionate? Beh, è arrivata l'ora di ricredervi...

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGM) ha avviato, in data 15.11.2017, un procedimento nei confronti di Barclays Bank Plc proprio sui nostri mutui in EURO indicizzati al CHF.

Ora non ci resta che continuare nella denuncia al solo fine di fornire a questo organo tutte le informazioni possibili sui nostri casi. Chi non avesse ancora provveduto, può trovare, nella nostra area riservata dedicata ai soci, i format per l’esposto!

In qualità di associazione, inoltre, provvederemo ad inviare una denuncia (l’ennesima) a nome di tutti i mutuatari coinvolti.

Vi preghiamo, se ancora non avete provveduto, ad inviarci su documenti@tuconfin.it la copia del Vostro contratto di mutuo (con il numero di tessera Tuconfin, se in possesso) al fine di poterlo inviare al presente Organo di Vigilanza.

…L’invio del contratto è rivolto anche a coloro che non fanno parte della nostra associazione…

Se ancora non siete soci… questa è sicuramente una ulteriore prova che le nostre iniziative raggiungono sempre lo scopo prefissato… Il nostro obiettivo finale? Rendere NULLE tutte le clausole di rivalutazione sia in fase di ammortamento (art.4 o similari) e in fase di estinzione anticipata o di conversione del mutuo (art. 7 e 7bis o similari).

Siamo certi che grazie all’unione di tutti, questo traguardo non tarderà ad arrivare. Il risultato dell'unione e' ora tangibile.

Per aderire alla nostra associazione ti basta cliccare qui: https://www.tuconfin.it/come-associarsi/

Clicca su DIVENTA SOCIO, compila il modulo, e poi scegli se pagare con PayPal o bonifico! E’ molto semplice!

Qui di seguito il testo dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGM):

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO CONSULTAZIONE IN MATERIA DI CLAUSOLE VESSATORIE

Art. 37 bis del Codice del Consumo

(Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni)

CV159 - BARCLAYS-CONTRATTI MUTUO INDICIZZATI AL FRANCO SVIZZERO

Informata l’Autorità, si dispone la seguente consultazione ai sensi dell’art. 23, comma 6, del “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie”, adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015.

IL PROCEDIMENTO

1. In data odierna, è stato avviato il procedimento CV159 - BARCLAYS-CONTRATTI MUTUO INDICIZZATI AL FRANCO SVIZZERO, nei confronti della società Barclays Bank PLC, in qualità di professionista.

2. Il procedimento ha ad oggetto alcune delle clausole contenute nei contratti di mutuo fondiario indicizzato al franco svizzero con tasso Libor.

SETTORE ECONOMICO INTERESSATO DALL’ISTRUTTORIA

3. Erogazione del credito.

CLAUSOLE OGGETTO DI VALUTAZIONE

4. Oggetto del presente procedimento, limitatamente ai rapporti tra l’impresa e i clienti consumatori, è il contratto di mutuo fondiario indicizzato al franco svizzero con tasso Libor della società Barclays Bank PLC relativamente alle clausole di seguito trascritte che riguardano: i) il calcolo degli interessi; ii) il funzionamento del c.d. “Deposito fruttifero”; iii) le modalità di calcolo della conversione del tasso d’interesse riferito al Franco Svizzero ad un tasso d’interesse riferito all'Euro e iv) il calcolo dell’importo del capitale residuo in caso di estinzione anticipata.

5. Con riferimento al calcolo degli interessi:

Versione in vigore dalle evidenze agli atti dal 24/11/2003 sino al 20/05/2004

ART. 3)

[…]

Le parti convengono che il presente mutuo è in Euro indicizzato al Franco Svizzero, secondo le modalità esposte più avanti e che il piano di ammortamento allegato è stato predisposto con riferimento ad un tasso di interesse stabilito nella misura iniziale del   % mensile, pari a un dodicesimo del tasso nominale annuo del …%.

Si pattuisce espressamente che il tasso di cambio Franco Svizzero/Euro è stato determinato convenzionalmente in Franchi Svizzeri per un Euro.

ART. 4)

Fermo restando il piano di ammortamento, nel corso dei mesi di giugno e di dicembre la Banca determinerà:

A) per il primo semestre, o frazione, scadente il 31 maggio o il 30 novembre

a1) - l’eventuale differenza tra gli interessi calcolati al tasso pattuito contrattualmente e gli interessi effettivamente dovuti in base al tasso LIBOR (London Interbank Offered Rate) FRANCO SVIZZERO SEI MESI rilevato per valuta ultimo giorno lavorativo del mese di erogazione, sulla pagina LIBORO2 del circuito Reuter, maggiorato di     punti.

L'indicatore Sintetico di Costo (ISC) relativo al presente mutuo è pari al %

a2) - l’eventuale differenza tra il tasso di cambio Franco Svizzero/Euro pattuito contrattualmente e quello rilevato per valuta, rispettivamente il 31 maggio o il 30 novembre, sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su "Il Sole 24 Ore"; ove tali date dovessero cadere in giorno festivo si farà riferimento al cambio rilevato per valuta il primo giorno lavorativo bancario antecedente. La differenza così determinata sarà applicata all'equivalente in fianchi svizzeri (calcolato ai tasso di cambio contrattualmente pattuito) di quanto liquidato a parte mutuataria in linea capitale ed interessi nel corso dei sei mesi o frazione che precedono le date del 1° giugno e del 1° dicembre;

B) per i semestri successivi sino alla scadenza del contratto di mutuo:

b1) - l’eventuale differenza tra gli interessi calcolati nel semestre precedente in base al tasso pattuito contrattualmente e gli interessi effettivamente dovuti in base al tasso LIBOR (London Interbank Offered Rate) FRANCO SVIZZERO SEI MESI per valuta 31 maggio relativamente al semestre 1.6-30.11 e 30 novembre relativamente al semestre 1.12- 31.5 rilevato sulla pagina LIBOR02 del circuito Reuter, maggiorato di      punti ;

b2) - l’eventuale differenza tra il tasso di cambio Franco Svizzero/Euro pattuito contrattualmente e quello rilevato per valuta, 31 maggio per il semestre scadente a tale data o 30 novembre per il semestre scadente a tale data, rilevato sulla pagina FXBK del circuito REUTER e pubblicato su "Il Sole 24 Ore"; ove tali date dovessero cadere in giorno festivo si farà riferimento al cambio rilevato per valuta il primo giorno lavorativo bancario antecedente. La differenza così determinata sarà applicata al1'equivalente in Franchi Svizzeri (calcolato al tasso di cambio contrattualmente pattuito) di quanto liquidato a parte mutuataria in linea capitale ed interessi nel corso dei sei mesi che precedono le date del 1° giugno e del 1° dicembre ogni scadenza l‘importo globale determinato dalla somma algebrica delle cifre rinvenienti dalle operazioni sopra descritte, costituirà il conguaglio positivo o negativo e sarà regolato come segue: in caso di conguaglio positivo in favore della parte mutuatario 1'importo sarà accreditato in uno speciale rapporto di deposito fruttifero appositamente acceso presso la Banca al nome della stessa parte mutuataria con le modalità previste al successivo art. 5; all'operazione di accredito sarà applicata valuta 1° gennaio successivo per il conguaglio riferito al 1° dicembre e 1° luglio successivo per il conguaglio riferito al 1° giugno; in caso di conguaglio negativo per la parte mutuataria, l’importo sarà addebitato sullo stesso rapporto e con le stesse valute di cui sopra, sino alla concorrenza del saldo eventualmente disponibile e, per il resto, sulla prima rata utile dopo il 1° dicembre ed il 1° giugno che, di regola e salvo impedimenti, sarà quella del 1.1 e 1.7 rispettivamente.

Versione in vigore dalle evidenze agli atti dal 28/02/2006 sino al 24/06/2010

ART. 4) INTERESSI

Le parti convengono che il presente mutuo è in EURO indicizzato al FRANCO SVIZZERO, secondo le modalità di seguito indicate e che il piano di ammortamento allegato è stato predisposto con riferimento a un tasso di interesse stabilito nella misura iniziale dello    % (   virgola per cento) mensile, pari a un dodicesimo del tasso nominale annuo del      % (   virgola per cento) (“tasso di interesse convenzionale”).

Si pattuisce espressamente che il tasso di cambio Franco Svizzero/Euro è stato determinato convenzionalmente in Franchi Svizzeri    (     virgola   ) per un Euro (“tasso di cambio convenzionale”).

Le parti convengono che per il periodo di preammortamento, intercorrente dalla data di stipula alla data di decorrenza del piano di ammortamento, sarà applicato il tasso di interesse convenzionale come sopra indicato.

Gli interessi di preammortamento, pari a euro    (    virgola    ), verranno addebitati sulla prima rata.

Fermo restando il piano di ammortamento, nel corso dei mesi di giugno e di dicembre la Banca determinerà:

A) per il primo semestre, o frazione, scadente il 31 maggio o il 30 novembre:

a1) - l'eventuale differenza tra gli interessi calcolati al "tasso di interesse convenzionale" e gli interessi effettivamente dovuti in base al tasso LIBOR (London Interbank Offered Rate) FRANCO SVIZZERO SEI MESI rilevato per valuta ultimo giorno lavorativo del mese di erogazione, sulla pagina LIBDR 02 del circuito Reuter e pubblicato su "Il Sole 24 Ore", maggiorato di   (     virgola     ) punti percentuali;

a2) - l'eventuale differenza tra il "tasso di cambio convenzionale" Franco Svizzero/Euro e quello rilevato per valuta, rispettivamente il 31 maggio o il 30 novembre, sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su "Il Sole 24 ore"; ove tali date dovessero cadere in giorno festivo si farà riferimento al cambio rilevato per valuta il primo giorno lavorativo bancario antecedente. La differenza cosi determinata sarà applicata all'equivalente in Franchi Svizzeri (calcolato al "tasso di cambio convenzionale") di quanto liquidato alla Parte mutuataria in linea capitale e interessi nel corso dei sei mesi o frazione che precedono le date dell'1° giugno e dell'1° dicembre;

B) per i semestri successivi sino alla scadenza del contratto di mutuo:

b1) - l'eventuale differenza tra gli interessi calcolati nel semestre precedente in base al "tasso di interesse convenzionale" e gli interessi effettivamente dovuti in base al tasso LIBOR (London Interbank Offered Rate) FRANCO SVIZZERO SEI MESI per valuta 31 maggio relativamente al semestre 1 giugno - 30 novembre e per valuta 30 novembre relativamente al semestre 1° dicembre - 31 maggio, rilevato sulla pagina LIBOR 02 del circuito Reuter e pubblicato su "Il Sole 24 ore", maggiorato di     (    virgola     ) punti percentuali;

b2) - l'eventuale differenza tra il "tasso di cambio convenzionale" Franco Svizzero/Euro e quello rilevato per valuta, il 31 maggio per il semestre scadente a tale data e il 30 novembre per il semestre scadente a tale data, rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su "Il Sole 24 Ore"; ove tali date dovessero cadere in giorno festivo si farà riferimento al cambio rilevato per valuta il primo giorno lavorativo bancario antecedente.

La differenza così determinata sarà applicata all'equivalente in Franchi Svizzeri (calcolato al "tasso di cambio convenzionale") di quanto liquidato alla Parte mutuataria in linea capitale e interessi nel corso dei sei mesi che precedono le date dell'1° giugno e dell'1° dicembre.

A ogni scadenza l'importo globale determinato dalla somma algebrica delle cifre rinvenienti dalle operazioni sopra descritte, costituirà il conguaglio positivo o negativo e sarà regolato come segue:

- in caso di conguaglio positivo in favore della Parte mutuataria l'importo sarà accreditato in uno speciale rapporto di deposito fruttifero appositamente acceso presso la Banca a nome della stessa Parte mutuataria con le modalità previste al successivo art. 4 bis; all'operazione di accredito sarà applicata valuta 1° gennaio successivo per il conguaglio riferito all'1° dicembre e all'1° luglio successivo per il conguaglio riferito all'1° giugno;

in caso di conguaglio negativo per la Parte mutuataria, l'importo sarà addebitato sul rapporto di deposito fruttifero di cui sopra e con le stesse valute di cui sopra, sino alla concorrenza del saldo eventualmente disponibile e, per il resto, sulla prima rata utile dopo il 1° dicembre e il 1° giugno.

In ottemperanza a quanto previsto dalla delibera CICR del 4 marzo 2003 e relative disposizioni di attuazione si precisa che l'Indicatore Sintetico di Costo (ISC) relativo al presente mutuo è pari al    % (    virgola    per cento).

Qualora il Tasso di interesse configuri una violazione di quanto disposto dalla Legge 7 marzo 1996 n. 108 e successive modifiche e integrazioni, esso si intenderà automaticamente sostituito dal tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.

6. Con riferimento al funzionamento del c.d. “Deposito fruttifero”:

Versione in vigore dalle evidenze agli atti dal 24/11/2003 sino al 20/05/2004

ART. 5)

Le parti pattuiscono fin d'ora l'apertura del rapporto di deposito fruttifero menzionato al precedente art. 4 e concordano che esso ha natura accessoria al contratto di mutuo ed è destinato esclusivamente alle operazioni di conguaglio relative allo stesso, con esclusione di ogni altra operazione o servizio. Concordano inoltre che esso sarà regolato dalle seguenti ulteriori pattuizioni:

- le giacenze saranno remunerate ad un saggio di interesse pari al tasso di cui all'art. 2 comma 1 del DLGS 24.06.1998 n. 213 (TUR) pro tempore vigente, diminuito di un punto percentuale; gli interessi maturati saranno liquidati annualmente al 31.12 e saranno capitalizzati a far tempo dal giorno successivo a tale data al netto della trattenuta fiscale prevista per legge;

- la Banca, data la natura accessoria del deposito fruttifero, non addebiterà per lo stesso spese o oneri supplementari salvo quelli che fossero in futuro dovuti per sopravvenute norme di legge;

- la Banca comunicherà la situazione contabile del rapporto unitamente ai conguagli semestrali di cui al precedente art. 4;

- la Banca potrà, in qualsiasi momento, compensare il saldo del rapporto in parola con proprie ragioni di credito nei confronti della parte mutuataria che, a titolo meramente esemplificativo, potranno essere costituite da rate insolute, interessi, spese, anche legali, o oneri accessori;

- il saldo del deposito non potrà essere ceduto o costituito in garanzia a favore di terzi;

- l'estinzione totale o la conversione, come prevista al successivo art. 9, del mutuo cui il rapporto di deposito inerisce comporterà l'estinzione anche di quest'ultimo. Nel caso di estinzione alla naturale scadenza del piano ci ammortamento previsto e, quindi, ove la parte mutuataria abbia adempiuto integralmente all'obbligo di rimborso del capitale mutuato ed all'integrale pagamento degli interessi pattuiti, il saldo del deposito sarà riconosciuto alla parte mutuataria, previa liquidazione degli interessi maturati. Nel caso di estinzione anticipata totale la Banca effettuerà gli opportuni conteggi e provvederà a compensare il saldo eventuale del deposito con il debito residuo relativo al mutuo; ove il debito residuo fosse inferiore al saldo del deposito la differenza sarà riconosciuta alla parte mutuataria, ove invece il saldo del deposito fosse inferiore la parte mutuataria dovrà, ovviamente, effettuare il pagamento della differenza in favore della Banca. In caso di estinzione anticipata parziale, e quindi di prosecuzione del contratto di mutuo, anche il rapporto di deposito fruttifero proseguirà.

Versione in vigore dalle evidenze agli atti dal 28/02/2006 sino al 24/06/2010

ART. 4 BIS) DEPOSITO FRUTTIFERO

Le parti pattuiscono fin d'ora l'apertura del rapporto di deposito fruttifero menzionato al precedente art. 4 e concordano che esso ha natura accessoria al contratto di mutuo ed è destinato esclusivamente alle operazioni di conguaglio relative allo stesso, con esclusione di ogni altra operazione o servizio.

Concordano inoltre che esso sarà regolato dalle seguenti ulteriori pattuizioni:

- le giacenze saranno remunerate a un saggio di interesse pari al tasso di cui all'art. 2 comma 1 del Decreto Legislativo n. 213 del 24 giugno 1998 (TUR) pro tempore vigente, diminuito di un punto percentuale; gli interessi maturati saranno liquidati al 31 dicembre di ogni anno e saranno capitalizzati a far tempo dal giorno successivo a tale data al netto della trattenuta fiscale prevista per legge;

- la Banca, data la natura accessoria del deposito fruttifero, non addebiterà per lo stesso spese o oneri supplementari salvo quelli che fossero in futuro dovuti per sopravvenute norme di legge;

- la Banca comunicherà la situazione contabile del rapporto unitamente ai conguagli semestrali di cui al precedente art. 4;

 - la Banca potrà, in qualsiasi momento, compensare il saldo del rapporto in parola con proprie ragioni di credito nei confronti della Parte mutuataria che, a titolo meramente esemplificativo, potranno essere costituite da rate insolute, interessi, spese, anche legali, o oneri accessori;

- il saldo del deposito non potrà essere ceduto o costituito in garanzia a favore di terzi;

- l'estinzione totale o la conversione, come prevista dal presente contratto, del mutuo cui il rapporto di deposito inerisce comporterà l'estinzione anche di quest'ultimo; nel caso di estinzione alla naturale scadenza del piano di ammortamento previsto e, quindi, ove la Parte mutuataria abbia adempiuto integralmente all'obbligo di rimborso del capitale mutuato la Banca effettuerà gli opportuni conteggi e provvederà a compensare il saldo eventuale del deposito con il debito residuo relativo al mutuo; ove il debito residuo fosse inferiore al saldo del deposito la differenza sarà riconosciuta alla Parte mutuataria, ove invece il saldo del deposito fosse inferiore, la Parte mutuataria dovrà, ovviamente, effettuare il pagamento della differenza in favore della Banca; in caso di rimborso parziale, e quindi di prosecuzione del contratto di mutuo, anche il rapporto di deposito fruttifero proseguirà.

7. Con riferimento alle modalità di calcolo della conversione del tasso d’interesse riferito al Franco Svizzero ad un tasso d’interesse riferito all'Euro:

Versione in vigore dalle evidenze agli atti dal 24/11/2003 sino al 20/05/2004

ART. 8)

La parte mutuataria potrà ottenere la conversione del tasso riferito al Franco Svizzero in uno riferito all'Euro. Nell’esercizio di tale opzione la parte mutuataria dovrà indicare il nuovo meccanismo di determinazione del tasso scelto tra quelli previsti nei diversi prodotti di mutuo offerti dalla Banca al momento della conversione. Tale richiesta dovrà essere formulata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che dovrà pervenire alla Banca almeno 60 giorni prima della data indicata per la conversione che dovrà coincidere con la scadenza di una delle rate previste nel piano di ammortamento allegato al presente atto. La parte mutuataria si impegna fin da ora a sottoscrivere gli atti o documenti necessari allo scopo, che la Banca indicherà, dando atto che in caso contrario l’operazione non potrà aver luogo. Resta inoltre inteso che la rinuncia della parte mutuataria, anche tacita e di fatto e pur se accettata dalla Banca, alla conversione del mutuo comporterà l’applicazione delle spese relative all'operazioni previste, alla data dell’evento in parola, dagli avvisi sintetici esposti nei locali della Banca (titolo VI 'Trasparenza delle Condizioni Contrattuali' cap. 1 T.U. artt. 115 segg)

Il giorno fissato per la conversione la Banca provvederà a determinare l’eventuale variazione tra il tasso di cambio FRANCO SVIZZERO/EURO stabilito contrattualmente e quello per valuta giorno lavorativo precedente rilevato sulla pagina FXBK del circuito Router c pubblicato su 'Il Sole 24 Ore', determinando l’incidenza di natura economica di tale variazione sul debito residuo, decurtare del saldo eventualmente esistente sul rapporto di deposito fruttifero di cui all'art. 5. L'importo cosi determinato sarà preso a base di calcolo per il nuovo piano di ammortamento che conserverà, di norma, la scadenza originariamente stabilita contrattualmente.

La Banca, tuttavia, si impegna a consentire, in occasione della conversione e dietro esplicita richiesta della parte mutuatario, la proroga della durata contrattuale del mutuo in misura tale che la durata complessiva dello stesso, computato dall’erogazione, non ecceda i venti anni.

Per l’esercizio delle facoltà sopra descritte la parte mutuatario dovrà aver adempiuto con regolarità e puntualità a tutte le obbligazioni, anche accessorie, derivanti dal presente contratto. In caso contrario, la Banca potrà non accogliere la richiesta di conversione.

Le ulteriori pattuizioni eventualmente necessarie per la completa regolamentazione dei reciproci impegni in relazione alla conversione, saranno definite all'atto della formalizzazione dell'operazione in base a quanto previsto per il prodotto cui si farà riferimento per la conversione stessa.

Versione in vigore dalle evidenze agli atti dal 28/02/2006 sino al 24/06/2010

ART. 7 BIS) CONVERSIONE

La Parte mutuataria potrà ottenere la conversione del tasso riferito al Franco Svizzero in uno riferito all'Euro. Nell'esercizio di tale opzione la Parte mutuataria dovrà indicare il nuovo meccanismo di determinazione del tasso scelto tra quelli previsti nei diversi prodotti di mutuo offerti dalla Banca al momento della conversione.

Tale richiesta dovrà essere formulata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che dovrà pervenire alla Banca almeno sessanta giorni prima della data indicata per la conversione; tale data dovrà coincidere con la scadenza di una delle rate previste nel piano di ammortamento allegato al presente atto.

La Parte mutuataria si impegna fin da ora a sottoscrivere gli atti o documenti necessari allo scopo, che la Banca indicherà, dando atto che in caso contrario l'operazione non potrà aver luogo.

Il giorno fissato per la conversione la Banca provvederà a determinare l'eventuale variazione tra il "tasso di cambio convenzionale" Franco Svizzero/Euro e quello per valuta giorno lavorativo precedente rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su "Il Sole 24 ore", determinando l'incidenza di natura economica di tale variazione sul debito residuo, decurtato del saldo eventualmente esistente sul rapporto di deposito fruttifero.

L'importo cosi determinato sarà preso a base di calcolo per il nuovo piano di ammortamento che conserverà, di norma, la scadenza originariamente stabilita contrattualmente.

Per l'esercizio delle facoltà sopra descritte la Parte mutuataria dovrà aver adempiuto con regolarità e puntualità a tutte le obbligazioni, anche accessorie, derivanti dal presente contratto. In caso contrario, la Banca potrà non accogliere la richiesta di conversione. Le ulteriori pattuizioni eventualmente necessarie per la completa regolamentazione dei reciproci impegni in relazione alla conversione, saranno definite all'atto della formalizzazione dell'operazione in base a quanto previsto per il prodotto cui si farà .riferimento per la conversione stessa.

8. Con riferimento al calcolo dell’importo del capitale residuo in caso di estinzione anticipata:

Versione in vigore dalle evidenze agli atti dal 24/11/2003 sino al 20/05/2004

ART. 9)

E' facoltà della parte mutuataria rimborsare il mutuo in anticipo rispetto alla scadenza concordata, sia totalmente sia parzialmente, mediante richiesta scritta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e che dovrà pervenire alla 'Banca' almeno 60 giorni prima della data in cui la parte mutuatario intende effettuare la restituzione; tale data dovrà coincidere con la scadenza di una delle rate previste dal piano di  ammortamento allegato al presente atto.

Nelle more del preavviso, rimane invariato l’obbligo della parte mutuatario di pagare le rate del piano di rimborso frattanto in scadenza e rimarranno applicabili le disposizioni sul ricalcolo degli interessi.

Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in FRANCHI SVIZZERI in base al tasso di cambio contrattualmente previsto, e successivamente in verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio FRANCO SVIZZERO/EURO rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su "Il Sole 24 ore" nel giorno dell’operazione di rimborso.

La richiesta di restituzione anticipata, quando espressa nelle forme previste, è irrevocabile e sarà soggetta alle seguenti condizioni cui la parte mutuatario dovrà adempiere:

a) in caso di rimborso totale, fermo restando quanto previsto all'art. 5 circa la sorte del deposito fruttifero:

- saldare l'intero debito residuo in linea capitale, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, le eventuali spese giudiziali, anche irripetibili e quant'altro dovuto a qualsiasi titolo dalla parte mutuataria;

- versare gli interessi a qualunque titolo maturati sino al giorno dell'estinzione;

Qualora la parte mutuataria esercitasse la facoltà di estinzione entro la scadenza della 60ma rata di ammortamento, dovrà inoltre provvedere a corrispondere esclusivamente un’indennità di estinzione pari al 3% calcolata sul debito residuo alla data di estinzione secondo la seguente formula: debito residuo x 3/100.

Qualora la parte mutuatario esercitasse la facoltà di restituzione anticipata successivamente alla scadenza della 60ma rata di ammortamento, dovrà inoltre provvedere a corrispondere esclusivamente un’indennità di estinzione pari all'1,5%, calcolata sul debito residuo alla data di estinzione secondo la seguente formula: debito residuo x 1,5/100 (art. 40 Comma 1 del T.U. come modificato dal Dlg. 342/99).

b) in caso di rimborso parziale:

- saldare gli eventuali arretrati che fossero dovuti, le eventuali spese giudiziali, anche irripetibili, e quant'altro dovuto a qualsiasi titolo dalla parte mutuataria;

- versare gli interessi a qualunque titolo maturati sino al giorno dell’estinzione;

Qualora la parte mutuatario esercitasse la facoltà di estinzione entro la scadenza della 60ma rata di ammortamento, dovrà inoltre provvedere a corrispondere esclusivamente un’indennità di estinzione pari al 3% calcolata sulla somma restituita a titolo di estinzione parziale secondo la seguente formula: somma restituita x 3/100.

Qualora la parte mutuatario esercitasse la facoltà di restituzione anticipata successivamente alla scadenza della 60ma rata di ammortamento, dovrà inoltre provvedere a corrispondere esclusivamente un’indennità di estinzione pari all'1,5%, calcolata sulla somma restituita a titolo di estinzione parziale secondo la seguente formula: somma restituita x 1,5/100 (art 40 Comma 1 del T.U. come modificato dal Dlg. 342/99).

La somma restituita dalla parte mutuataria al netto di quanto sopra e di quant’altro dovuto a qualsiasi titolo dalla parte mutuatario. alla 'Banca' determinerà la quota di capitale estinto sulla base della quale vena calcolata la quota di capitale residuo.

Si pattuisce espressamente che in caso di rimborso parziale la somma restituita non potrà essere inferiore ad 1/5 del capitale originariamente erogato dalla 'Banca'. ln occasione di rimborsi parziali è escluso l’utilizzo, anche parziale, del saldo recato dal rapporto di deposito fruttifero di cui all’art. 5 che seguirà la sorte indicata nel medesimo.

Esempi di estinzione anticipata Delibera CICR del 4.3.2003

capitale restituito anticipatamente Euro 1.000,00

1)Penale di estinzione 1,50%

1.000,00 X1,50/100=15,00 Euro

2)Penale di estinzione 3%

1.000,00 X3,00/100=30,00 Euro

Versione in vigore dalle evidenze agli atti dal 28/02/2006 sino al 24/06/2010

ART. 7) ESTINZIONE ANTICIPATA

E' facoltà della Parte mutuataria effettuare rimborsi parziali ed estinguere anticipatamente il mutuo, a condizione che:

a) siano saldati gli eventuali arretrati che fossero dovuti, le eventuali spese giudiziali, anche irripetibili e quant'altro dovuto a qualsiasi titolo dalla Parte mutuataria;

b) siano versati gli interessi a qualunque titolo maturati sino al giorno dell'estinzione.

La Parte mutuataria dichiara che intende beneficiare del regime fiscale agevolato previsto dal D.P.R. 601 del 29 settembre 1973.

Quanto sopra fermo restando quanto disposto dall'art. 40, primo comma, del T.U.B. e senza che la suddetta dichiarazione costituisca rinuncia alcuna ai diritti previsti da disposizioni inderogabili di legge.

La Parte mutuataria dovrà inoltrare richiesta scritta tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento che dovrà pervenire alla Banca almeno sessanta giorni prima della scadenza della rata in cui la Parte mutuataria intende effettuare la restituzione parziale o totale. Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in Franchi Svizzeri in base al "tasso di cambio convenzionale", e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio Franco Svizzero/Euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su "Il Sole 24 Ore" nel giorno dell'operazione di rimborso.

Il rimborso, sia parziale che totale, dovrà essere perfezionato contestualmente alla scadenza di una rata.

Nelle more del preavviso, rimane invariato l’obbligo della Parte mutuataria di pagare le rate del piano di rimborso frattanto in scadenza compresa quella in scadenza nella data prevista per l'estinzione, in caso di rimborso totale.

In caso di rimborso parziale, si pattuisce espressamente che la somma restituita sarà in ogni caso di esclusivo utilizzo, anche parziale, del saldo recato dal rapporto di deposito fruttifero.

La somma restituita dalla Parte mutuataria al netto di quanto sopra e di quant'altro dovuto a qualsiasi titolo dalla Parte mutuataria alla Banca determinerà la quota di capitale estinto sulla base della quale verrà calcolata la quota di capitale residuo.

PROFILI OGGETTO DI VALUTAZIONE

9. Le clausole sopra trascritte appaiono in sé, in collegamento tra loro nonché nel contesto dell’intero contratto vessatorie ai sensi degli artt. 33, comma 1 e 35, comma 1, del Codice del Consumo, tenuto conto del fatto che risultano scarsamente intellegibili per il consumatore sia su un piano strettamente lessicale e grammaticale in merito al loro singolo contenuto sia alla luce del contesto complessivo del contratto in cui sono inserite. Infatti, le medesime e, in via generale, il contratto non espongono in modo trasparente il funzionamento concreto dei meccanismi della doppia indicizzazione e di rivalutazione monetaria caratterizzanti il prodotto di mutuo fondiario indicizzato al franco svizzero con tasso Libor. Tale scarsa intelligibilità circa il funzionamento di questi meccanismi determina la circostanza per la quale al momento della sottoscrizione del contratto il consumatore non viene reso edotto in merito ai rischi di interesse e di cambio nei quali può incorrere durante il rapporto contrattuale e in fase di conclusione, anticipata o entro i termini del medesimo, ed ai loro effetti sul piano di rimborso del debito. Il difetto di trasparenza rilevato determina a carico del consumatore, tenuto conto altresì della forte e connaturata asimmetria informativa che caratterizza il settore del credito, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

SOGGETTI LEGITTIMATI A PARTECIPARE ALLA CONSULTAZIONE

10. Ai sensi dell’art. 23, comma 6, del “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie”, possono partecipare alla consultazione le associazioni di categoria rappresentative dei professionisti a livello nazionale e le camere di commercio o loro unioni che risultino interessate dalle clausole oggetto del procedimento, in ragione della specifica esperienza maturata nel settore. Possono altresì partecipare alla consultazione le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale riconosciute e iscritte nell’elenco di cui all’art. 137 del Codice del Consumo.

MODALITA’ E TERMINI PER PARTECIPARE ALLA CONSULTAZIONE

11. Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del presente comunicato i soggetti interessati possono prendere parte alla consultazione per iscritto, inviando i propri contributi attraverso la casella di posta elettronica CV159@agcm.it, dedicata alla consultazione in oggetto, indicando la loro qualificazione e l’interesse a partecipare alla consultazione.

12. I commenti ricevuti non saranno oggetto di pubblicazione, ma verranno acquisiti e potranno essere utilizzati in relazione al caso CV159 - BARCLAYS-CONTRATTI MUTUO INDICIZZATI AL FRANCO SVIZZERO. I soggetti che inviano i commenti, ove ritengano sussistere elementi di riservatezza, sono tenuti a fornire contestualmente una versione non confidenziale dei contributi resi.

13. In proposito si richiede di inviare informazioni, dati di esperienza, osservazioni o commenti sulle clausole oggetto di consultazione utili ai fini della valutazione delle stesse ai sensi degli artt. 33 e segg. del Codice del Consumo.